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TITOLO I
Disposizioni sul diritto di autore
CAPO I
Opere protette
Art. 1
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere
creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,
all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o
la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai
sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed
artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché
le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale
costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.
Art. 2
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto
se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere
drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera
originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per
iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della
incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti
di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo
II;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello
della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai
sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali
quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla
tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base
di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue
interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per
la progettazione del programma stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come
raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o
metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici
o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto
e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere
creativo e valore artistico.
Art. 3
Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere,
che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del
coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico didattico,
religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le
antologie, le riviste e i giornali sono protette come opere originali,
indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle
parti di opere di cui sono composte.
Art. 4
Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì
protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le
traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria
od artistica , le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento
sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le
variazioni non costituenti opera originale.
Art. 5
Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti
ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che
straniere.
CAPO II
Soggetti del diritto
Art. 6
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla
creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Art. 7
E' considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la
creazione dell'opera stessa.
E' considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo
lavoro.
Art. 8
E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria chi è in essa indicato
come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione,
esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell'opera stessa.
Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno
convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.
Art. 9
Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima o
pseudonima è ammesso a far valere i diritti dell'autore, finché questi non si
sia rivelato.
Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli pseudonimi
indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 10
Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile
di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.
Le parti indivise si presumono di valore uguale, salvo la prova per iscritto
di diverso accordo.
Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del
diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun
coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere
modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione,
senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto
di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova
utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria,
alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.
Art. 11
Alle amministrazioni dello stato, al partito nazionale fascista, alle
provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e
pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.
Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro,
salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle
accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e
sulle loro pubblicazioni.
CAPO III
Contenuto e durata del diritto di autore.
SEZIONE I
Protezione della utilizzazione economica dell'opera.
Art. 12
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni
forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in
particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli
seguenti.
E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del
diritto di utilizzazione.
Art. 12-bis
Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo
di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati
creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su
istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.
Art. 12-ter
Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia creata
dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, il datore di
lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica
dell'opera.
Art. 13
1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la
moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in
tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a
mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la
cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.
Art. 14
Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a
trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi
indicati nell'articolo precedente.
Art. 15
Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per
oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque
effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera
drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico
spettacolo e dell'opera orale.
Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione
dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola
o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.
Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o
recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli istituti
di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di
volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga
effettuata a scopo di lucro.
Art. 15-bis
1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione,
rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o
degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni
di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non
vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la società
italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria
interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del presidente
del consiglio dei ministri, da emanare sentito il ministro dell'interno.
2. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
competenti commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per
l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo
alla applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1.
In particolare occorre prescrivere:
a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi
indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n.
266;
b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per
l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da contenere in un numero
limitato e predeterminato;
c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con
largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;
d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a
titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini
di solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato.
Art. 16
1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo
dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi
di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione,
la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico
via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con
condizioni di accesso particolari; comprende altresì la messa disposizione del
pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e
nel momento scelti individualmente.
2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di
comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del
pubblico.
Art. 16-bis
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma
della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di
segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico o riservati alla
comunicazione individuale privata purché la ricezione di questa avvenga in
condizioni comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte del
pubblico;
b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire sotto il
controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione operante sul
territorio nazionale i segnali portatori di programmi destinati ad essere
ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al
satellite e poi a terra. Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi
in forma codificata, vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione
che i mezzi per la decodificazione della trasmissione siano messi a disposizione
del pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il
suo consenso. Qualora la comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel
territorio di uno stato non comunitario nel quale non esista il livello di
protezione che per il detto sistema di comunicazione al pubblico stabilisce la
presente legge:
1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al satellite da
una stazione situata nel territorio nazionale, la comunicazione al pubblico via
satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti riconosciuti dalla presente
legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei
confronti del soggetto che gestisce la stazione;
2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata in uno
stato membro dell'unione europea, ma la comunicazione al pubblico via satellite
avviene su incarico di un organismo di radiodiffusione situato in Italia, la
comunicazione al pubblico si considera avvenuta nel territorio nazionale purché
l'organismo di radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti
stabiliti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite,
sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce l'organismo di
radiodiffusione;
c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata ed
integrale, per il tramite di un sistema di ridistribuzione via cavo o su
frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria
radiofonica o televisiva comunque diffusa, proveniente da un altro stato membro
dell'unione europea e destinata alla ricezione del pubblico.
Art. 17
1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la
messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico,
con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli
esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre
nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione,
le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si
esaurisce nella Comunità europea, se non nel caso in cui la prima vendita o
il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato
dal titolare del diritto o con il suo consenso.
3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del
pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la
realizzazione di copie dell'opera.
4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del
diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle
opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di
insegnamento o di ricerca scientifica.
Art. 18
Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in
altra lingua o dialetto. Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione,
di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4.
L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in
raccolta.
Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi
modificazione.
Art. 18-bis
1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli
originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta
per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio
economico o commerciale diretto o indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso
degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore,
fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a
fini diversi da quelli di cui al comma 1.
3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito
da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la
distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle
opere.
5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un
produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di
immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per
il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è
nullo. In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali
individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso è
stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di
edifici e ad opere di arte applicata.
Art. 19
I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro
indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di
ciascuno degli altri diritti.
Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuno delle sue
parti.
SEZIONE II
Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore.
Diritto morale dell'autore.
Art. 20
Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della
opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la
cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la
paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od
altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano
essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle
modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del
pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario
apportare all'opera già realizzata. Però se l'opera sia riconosciuta dalla
competente autorità statale importante carattere artistico spetteranno
all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.
Art. 21
L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e
di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore.
Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore
che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni,
riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e
diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.
Art. 22
I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.
Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della
propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per
chiederne la soppressione.
Art. 23
Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può essere fatto
valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai
genitori e dagli altri ascendenti e da discendenti diretti; mancando gli
ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro
discendenti.
L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere
esercitata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'associazione
sindacale competente.
Art. 24
Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai
legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la
pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.
Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere
inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.
Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra loro
dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero. è
rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto, quando risulti da scritto.
Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella Sezione II del
Capo II del Titolo III.
SEZIONE III
Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera.
Art. 25
I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita
dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.
Art. 26
Nelle opere indicate nell'art. 10, nonché in quelle drammatico-musicali,
coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti, utilizzazione economica
spettanti a ciascuno dei coadiutori o dei collaboratori si determina sulla vita
del coautore che muore per ultimo.
Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica
spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno. La durata
dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto è di
settant'anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la
pubblicazione è stata effettuata, salve le disposizioni dell'art. 30 per le
riviste, i giornali e le altre opere periodiche.
Art. 27
Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso
dell'art. 8, la durata dei diritti di utilizzazione economica è di settant'anni
a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è
stata effettuata.
Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato o la
rivelazione è fatta dalle persone indicate dall'art. 23 o da persone
autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo seguente, si
applica il termine di durata determinato nell'art. 25.
Art. 28
Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di
utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia
all'ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica presso il
ministero presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le
disposizioni stabilite nel regolamento.
La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite da dette
disposizioni ed ha effetto a partire dalla data del deposito della denuncia di
fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull'opera come anonima o
pseudonima.
Art. 29
La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a
termini dell'art. 11, alle amministrazioni dello stato, al partito nazionale
fascista, alle provincie, ai comuni, alle accademie, agli enti pubblici
culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di
vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella
quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie
pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali tale durata è
ridotta a due anni; trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la libera
disponibilità dei suoi scritti.
Art. 30
Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati
separatamente, in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione
economica, che sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun
volume dall'anno della pubblicazione. Le frazioni di anno giovano all'autore.
Se si tratta di opera collettiva periodica, quale la rivista o il giornale,
la durata dei diritti è calcolata egualmente a partire dalla fine di ogni anno
dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.
Art. 31
Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non
ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi
di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte dell'autore.
Art. 32
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione
economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del
settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le
seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi
compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per
essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata.
Art. 32-bis
I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al
settantesimo anno dopo la morte dell'autore.
Art. 32-ter
I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti
dalle disposizioni della presente sezione si computano, nei rispettivi casi, a
decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la
morte dell'autore o altro evento considerato dalla norma.
CAPO IV
Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per talune categorie di
opere.
SEZIONE I
Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere
coreografiche e pantomimiche.
Art. 33
In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle
opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con
parole, ai balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre
successivi articoli.
Art. 34
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della
parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione.
Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del
valore del rispettivo contributo letterario o musicale.
Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale
rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell'opera.
Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei
balli e balletti musicali, il valore dei due contributi si considera uguale.
Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e
indipendentemente la propria opera, salvo il disposto dei casi seguenti.
Art. 35
L'autore della parte letteraria non può disporne, per congiungerla ad altro
testo musicale, all'infuori dei casi seguenti:
1) allorché, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il
manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non lo ponga in musica
nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o per
operetta, e, nel termine di un anno, se si tratta di ogni altra opera letteraria
da emettere in musica;
2) allorché, dopo che l'opera è stata musicata e considerata dalle parti
come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non è rappresentata od
eseguita nei termini indicati nel numero precedente, salvo i maggiori termini
che possono essere stati accordati per la esecuzione o rappresentazione ai sensi
degli articoli 139 e 141;
3) allorché, dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l'opera cessi di
essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di
opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o per il periodo di dieci
anni, se si tratta di altra composizione.
Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti utilizzare
la musica.
Art. 36
Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente l'autore della parte
letteraria ne riacquista la libera disponibilità, senza pregiudizio
dell'eventuale azione di danni a carico del compositore.
Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dell'azione di danni
prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione formatosi sull'opera
già musicata rimane fermo, ma l'opera stessa non può essere rappresentata od
eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori.
Art. 37
Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di
parola e di danze o di mimica, quali le riviste musicali ed opere simili, in cui
la parte musicale non ha funzione o valore principale, l'esercizio dei diritti
di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta all'autore della parte
coreografica o pantomimica e, nelle riviste musicali, all'autore della parte
letteraria.
Con le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente sono
applicabili a questa opera le disposizioni degli articoli 35 e 36.
SEZIONE II
Opere collettive, riviste e giornali.
Art. 38
Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione
economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio derivante
dall'applicazione dell'art. 7.
Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di
utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza dei patti convenuti,
e in difetto, delle norme seguenti.
Art. 39
Se un articolo è inviato alla rivista o giornale per essere riprodotto, da
persona estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza precedenti
accordi contrattuali, l'autore riprende il diritto di disporne liberamente
quando non abbia ricevuto notizia dell'accettazione nel termine di un mese
dall'invio o quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla
notizia dell'accettazione.
Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o
giornale ne può differire la riproduzione anche al di là dei termini indicati
nel comma precedente. Decorso però il termine di sei mesi dalla consegna del
manoscritto, l'autore può utilizzare l'articolo per riprodurlo in volume o per
estratto separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si
tratta di rivista.
Art. 40
Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha
diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della
sua opera nelle forme d'uso.
Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale
della redazione.
Art. 41
Senza pregiudizio dell'applicazione della disposizione contenuta nell'art.
20, il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre
nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste
dalla natura e dai fini del giornale.
Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa
facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.
Art. 42
L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera
collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume,
purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di
pubblicazione.
Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto
contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali.
Art. 43
L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di
conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli
siano pervenuti senza sua richiesta.
SEZIONE III
Opere cinematografiche.
Art. 44
Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto,
l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico.
Art. 45
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica
spetta a che ha organizzato la produzione dell'opera stessa, nei limiti indicati
dai successivi articoli.
Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale
sulla pellicola cinematografica. Se l'opera è registrata ai sensi del secondo
comma dell'articolo 103, prevale la presunzione stabilita dall'articolo
medesimo.
Art. 46
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore
ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.
Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare
elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso
degli autori indicati nell'art. 44.
Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che
accompagnano la musica hanno diritto di percepire direttamente da coloro che
proiettano pubblicamente l'opera un compenso separato per la proiezione. Il
compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del
regolamento.
Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico,
qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni
pubbliche dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario
quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente
col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità
saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate.
Art. 46-bis
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso di cessione del
diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere
cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico degli organismi di
emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della
comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite.
2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa
da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18-bis, comma 5, agli autori
delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i
diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate
espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresì, un equo compenso
agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della
versione in lingua italiana dei dialoghi.
4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è
rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie
interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, è
stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
Art. 47
Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera
cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico.
L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da
apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore
e uno o più degli autori menzionati nell'articolo 44 della presente legge, è
fatta da un collegio di tecnici nominato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, secondo le norme fissate dal regolamento.
Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.
Art. 48
Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con
l'indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell'opera
siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.
Art. 49
Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica
possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti
pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.
Art. 50
Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine
di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non
fa proiettare l'opera compiuta entro tre anni dal compimento, gli autori di
dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa.
SEZIONE IV
Opere radiodiffuse
Art. 51
In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio
riservato allo stato, che lo esercita direttamente o per mezzo di concessioni,
il diritto esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con qualsiasi mezzo
intermediario, è regolato dalle norme particolari seguenti.
Art. 52
L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà di eseguire
la radiodiffusione di opere dell'ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da
ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei limiti indicati nel presente
articolo e nei seguenti.
I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono tenuti
a permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la
radiodiffusione.
E' necessario il consenso dell'autore per radiodiffondere le opere nuove e le
prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove.
Non è considerata nuova l'opera teatrale rappresentata pubblicamente in tre
diversi teatri, o altro luogo pubblico.
Art. 53
Nelle stagioni di rappresentazione o di concerti di durata non inferiore a
due mesi, il diritto dell'ente indicato nel precedente articolo può essere
esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana e per i concerti ogni
cinque o frazioni di cinque concerti.
Per durata della stagione teatrale o di concerto s'intende quella risultante
dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell'inizio della stagione.
Art. 54
L'accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle buone norme
tecniche, è di esclusiva spettanza degli organi dello stato predisposti alla
vigilanza delle radiodiffusioni, con i poteri stabiliti dall'art. 2, capoverso
della legge 14 giugno 1928-vi, n. 1352, e dell'art. 2 del r. Decreto-legge 3
febbraio 1936-XIV, n. 654, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1552.
Il nome dell'autore ed il titolo dell'opera devono essere radiodiffusi
contemporaneamente all'opera.
Art. 55
1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla
radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente è autorizzato a registrare
su disco, o su altro supporto, l'opera stessa, al fine della sua
radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, purché la
registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.
2. E'
consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di cui al
comma 1 che abbiano un eccezionale carattere documentario, senza possibilità
di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali salva, per
quest'ultima, l'autorizzazione dell'autore dell'opera e dei titolari di
diritti connessi.
Art. 56
L'autore dell'opera radiodiffusa, a termini degli articoli precedenti, ha il
diritto di ottenere dall'ente esercente il servizio della radiodiffusione il
pagamento di un compenso da liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le parti,
dall'autorità giudiziaria.
La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità giudiziaria prima che
sia esperito il tentativo di conciliazione nei modi e nelle forme che saranno
stabiliti nel regolamento.
Art. 57
Il compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni.
Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le modalità
delle trasmissioni differite o ripetute.
Art. 58
Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi
sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all'autore un
equo compenso, che è determinato periodicamente d'accordo fra la Società
italiana degli autori ed editori (SIAE) e la rappresentanza dell'associazione
sindacale competente.
Art. 59
La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il
servizio della radiodiffusione è sottoposta al consenso dell'autore a norma
delle disposizioni contenute nel Capo terzo di questo titolo; ad essa non sono
applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo quelle
dell'articolo 55.
Art. 60
Qualora la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo disponga, l'ente
esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica
destinate all'estero, contro pagamento di un compenso da liquidarsi a termini
del regolamento.
SEZIONE V
Opere registrate su supporti
Art. 61
1. L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute
nella sezione I del capo III di questo titolo:
a) di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di
suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata;
b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli
esemplari dell'opera così adattata o registrata;
c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico mediante
l'impiego di qualunque supporto.
2. La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione
non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione
pubblica o di comunicazione al pubblico.
3. Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto d'autore resta
regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.
Art. 62
1. I supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno è
riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte
le indicazioni seguenti:
a) titolo dell'opera riprodotta;
b) nome dell'autore;
c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali
sono indicati col nome d'uso;
d) data della fabbricazione.
Art. 63
1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo
che venga rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini degli articoli
20 e 21.
2. Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle
necessità tecniche della registrazione.
Art. 64
La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici
dei dischi della discoteca di stato, per trarne dischi da diffondere mediante
vendita sia in Italia che all'estero a termini dell'art. 5 della legge 2
febbraio 1939-XVII, n. 467, contenente norme per il riordinamento della
discoteca di stato, allorché siano registrate opere tutelate, è sottoposta al
pagamento dei diritti di autore, secondo le norme contenute nel regolamento.
SEZIONE VI
Programmi per elaboratore.
Art. 64-bis
Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i
diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore
comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma
per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui
operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la
trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una
riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del
titolare dei diritti;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione
del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne
risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del
programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di
una copia del programma nella comunità economica europea da parte del titolare
dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di
detta copia all'interno della comunità, ad eccezione del diritto di controllare
l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.
Art. 64-ter
1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare
dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché
tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore
conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa
la correzione degli errori.
2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una
copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del
programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può,
senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o
sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le
idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora
egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione,
esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto
di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma
e del comma 2 sono nulle.
Art. 64-quater
1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la
riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua
forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare
la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni
necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un
programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le
seguenti condizioni:
a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che
abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi
è autorizzato a tal fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano
già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);
c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale
necessarie per conseguire l'interoperabilità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni
ottenute in virtù della loro applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità
del programma creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire
l'interoperabilità del programma creato autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione
di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma
espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono
nulle.
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere
letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978,
n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in
modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio
agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il
normale sfruttamento del programma.
SEZIONE VII
Banche di dati
Art. 64-quinquies
1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o
autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi
mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra
modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie
della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione
europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il
diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive
della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi
compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o
dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).
Art. 64-sexies
1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da
parte del titolare del diritto:
a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano
esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta
nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto
giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali
attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione
permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro
supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;
b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per
effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.
2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate
nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo della
banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per
l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego;
se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di
dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai
sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere
letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978,
n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in
modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al
titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di
dati.
Capo V
Eccezioni e limitazioni
Sezione I - Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni
Art. 65
1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o
religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o
messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso
carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in
altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o
l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la
fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.
2. La
riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti
utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini
dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo,
sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome
dell'autore, se riportato.
Art. 66
1. I discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo
tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di
conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o
comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle
riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché indichino
la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu
tenuto.
Art. 67
1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di
pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o
amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile, il nome
dell'autore.
Art. 68
1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per
uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei
a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
2. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al
pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici,
effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio
economico o commerciale diretto o indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali,
è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo
di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso
personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o
sistema analogo.
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel
proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente,
apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono
corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno
pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per
gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per
la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti
all'art. 181- ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le
associazione delle categorie interessate, tale compenso non può essere
inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato
annualmente dall'ISTAT per i libri.
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche
pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3,
possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma
3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi
diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del
secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è
versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti
riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al
comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in
quanto di difficile reperibilità sul mercato.
6. E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e,
in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione
economica spettanti all'autore.
Art. 68-bis
1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei
prestatori intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico,
sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea
privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte
integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico
scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un
intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.
Art. 69
1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e
degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio
personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del
relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto
esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture
musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno,
decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di
distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di
distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle
dette opere e sequenze di immagini.
2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli
enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o
commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei
videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di
immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime
biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.
Art. 70
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti
di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso
di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché
non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se
effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve
inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la
misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la
determinazione dell'equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre
accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore,
dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali
indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
Art. 71
1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato
possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza
pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione sia
effettuata senza scopo di lucro.
Art. 71-bis
1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso
personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione
della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente
collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a
quanto richiesto dall'handicap.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il comitato di
cui all'art. 190, sono individuate le categorie di portatori di handicap di
cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari
nonché, ove necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione.
Art. 71-ter
1. E' libera la comunicazione o la messa a disposizione
destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di
studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle
biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e
negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle
loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da
licenza.
Art. 71-quater
1. E' consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive
effettuate da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per un
utilizzo esclusivamente interno, purché i titolari dei diritti ricevano un
equo compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, sentito il comitato di cui all'art. 190.
Art. 71-quinquies
1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure
tecnologiche di cui all'articolo 102-quater sono tenuti alla rimozione delle
stesse, per consentire l'utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro
richiesta dell'autorità competente, per fini di sicurezza pubblica o per
assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo,
parlamentare o giudiziario.
2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche
mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria
rappresentative dei beneficiari, per consentire l'esercizio delle eccezioni di
cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e
71-quater, su espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i
beneficiari stessi abbiano acquisito-il possesso legittimo degli esemplari
dell'opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai
fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai
citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove
previsto.
3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 2
in relazione alle opere o ai materiali messi a disposizione del pubblico in
modo che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento scelto
individualmente, quando l'accesso avvenga sulla base di accordi contrattuali.
4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o le
associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2
possono svolgere trattative volte a consentire l'esercizio di dette eccezioni.
In mancanza di accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi al comitato di
cui all'articolo 190 perché esperisca un tentativo obbligatorio di
conciliazione, secondo le modalità di cui all'articolo 194 bis.
5. Dall'applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Sezione Il - Riproduzione privata ad uso personale
Art. 71-sexies
1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e
videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso
esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini
direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure
tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La
prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi
e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce
attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13,
72, 78-bis, 79 e 80.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle
opere o ai materiali protetti messi a disposizione dei pubblico in modo che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente,
quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo
102-quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi
contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti
a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui
all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso
legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia
avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo
analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in
contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non
arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.
Art. 71-septies
1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i
produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori
ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un
compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui
all'articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi
esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi
o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al
rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di
un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente
interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse
possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di
registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali,
memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o
videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità
di registrazione resa dai medesimi supporti.
2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, sentito il comitato di cui all'articolo 190 e
le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli
apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del
compenso si tiene conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di
cui all'articolo 102-quater, nonché della diversa incidenza della copia
digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto è sottoposto ad
aggiornamento triennale.
3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato,
per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I
predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed
editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le
vendite effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere contestualmente
corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile
in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di
registrazione.
4. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 3, ovvero se
sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla
realtà, la Società italiana degli autori e editori (S.I.A.E.) può ottenere
che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto
obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni.
Art. 71-octies
1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi
e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli
autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle
spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il
cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro
associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. 1 produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque
entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito ai sensi
del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori interessati.
3. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti
di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed
editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche
tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il
trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti
uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di
videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli
artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle
attività e finalità di cui all'articolo 7, corna 2, della legge 5 febbraio
1992, n. 93.
Sezione III - Disposizioni comuni
Art. 71-nonies
1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo
e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono applicate ad
opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo
che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto
individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale
delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato
pregiudizio agli interessi dei titolari.
Art. 71-decies
1. Le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore contenute
nel presente capo si applicano anche ai diritti connessi di cui ai capi I,
I-bis, Il u III e, in quanto applicabili, agli altri capi del titolo II,
nonché al capo I del titolo II-bis.".
TITOLO II
Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore
CAPO I
Diritti del produttore di fonogrammi
Art. 72
1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo
I, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle
condizioni stabilite dagli articoli che seguono:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte
e con qualsiasi processo di duplicazione;
b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il
diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della
Comunità europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il
fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi
fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la
distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in
maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a
disposizione del pubblico.
Art. 73
1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti
e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione
fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di
distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un
compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della
cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la
comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei
pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione
dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il
quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori
interessati.
2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative
modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento.
3. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e
della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da
enti a ciò autorizzati dallo Stato.
Art. 73-bis
1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma
utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui
all'art. 73 è effettuata a scopo non di lucro.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso
e ripartito secondo le norme del regolamento.
Art. 74
1. Il produttore ha il diritto di opporsi a che
l'utilizzazione dei fonogrammi, prevista negli articoli 73 e 73-bis, sia
effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi
interessi industriali.
2. Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i beni e le attività
culturali, in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, può
nondimeno autorizzare l'utilizzazione dei fonogrammi previi accertamenti
tecnici e disponendo, se occorra, quanto è necessario per eliminare le cause
che turbano la regolarità dell'utilizzazione.
Art. 75
1. La durata dei diritti previsti nel presente capo è di
cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia, se durante tale periodo il
fonogramma è lecitamente pubblicato ai sensi dell'articolo 12, comma 3, la
durata dei diritti è di cinquanta anni dalla data della sua prima
pubblicazione.
Art. 76
1. I supporti contenenti fonogrammi non possono essere
distribuiti se non portano stabilmente apposte le indicazioni di cui
all'articolo 62, in quanto applicabili.
Art. 77
I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia stato
effettuato il deposito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo
le norme del regolamento, di un esemplare del disco o dell'apparecchio analogo.
Tuttavia le formalità del deposito di cui al primo comma, quale condizione
dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore, si riterrà soddisfatta
qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchio analogo risulti apposto
in modo stabile il simbolo (P), accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima
pubblicazione.
Art. 78
1. Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o
giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione
dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o
di rappresentazioni di suoni.
2. E' considerato come luogo della produzione
quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.
CAPO I-BIS
Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di
immagini in movimento
Art. 78-bis
1. L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti
radiotelevisive è soggetta alle disposizioni di cui al presente capo.
Art. 78-ter
1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive
o di sequenze di immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e
delle copie delle proprie realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita,
dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di
distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non
nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato
membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie
delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma,
non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle
copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si
esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.
2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla
fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini
in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la
durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla
prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o
della sequenza di immagini in movimento.
CAPO II
Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva
Art. 79
1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a
favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere
cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, degli
artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano
l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o
via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta
semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione; di
autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in
qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie
emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie
emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene in
luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che
ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente,
delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via
etere;
e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni.
Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità
europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare
in uno Stato membro;
f) I diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di
comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico.
2. I soggetti di cui al comma 1hanno altresì il diritto esclusivo di
utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o
ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
3. L'espressione radio-diffusione ha riguardo all'emissione radiofonica e
televisiva.
4. L'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via
satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma I è di cinquanta anni dalla prima
diffusione di una emissione.
CAPO III
Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori.
Art. 80
1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli
attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che
rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere
dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.
2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente
dall'eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal
vivo, il diritto esclusivo di:
a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente,
in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro
prestazioni artistiche;
c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi
compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle
proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione via etere e la
comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che
le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già
oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione
consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo di
lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori - il
compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è
riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo
compenso di cui all'art. 73-bis;
d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente,
delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative
riproduzioni;
e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni
artistiche. Il diritto non si esaurisce nel territorio della Comunità europea
se non nel caso di prima vendita da parte del titolare dei diritto o con il
suo consenso in uno Stato membro;
f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro
prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o
esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore
di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di
immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione
per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è
nullo. In difetto di accordo da concludersi tra l'IMAIE e le associazioni
sindacali competenti della confederazione degli industriali, detto compenso è
stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
3. 1 diritti di cui al comma 2, lettera e), non si esauriscono con alcun atto
di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione
del pubblico.
Art. 81
Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di
opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro
recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al
loro onore o alla loro reputazione.
Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art. 74.
Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti
dall'applicazione del presente articolo sono regolate dalle norme contenute nel
comma 1 dell'art. 54.
Art. 82
Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si
comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori:
1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o
musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista
esecutore comprimario;
2) i direttori dell'orchestra o del coro;
3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o
corale abbia valore artistico di per sé stante e non di semplice
accompagnamento.
Art. 83
1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che
sostengono le prime parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria o
musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al
pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga
stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali
fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche.
Art. 84
1. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti
ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione,
radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite,
distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente
alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o
audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.
2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e
assimilata sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di
artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera
cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via etere,
via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi di emissione.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa
da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera e), agli
artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un equo
compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni
distinta utilizzazione economica.
4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di
accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori
e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali,
è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
Art. 85
I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla
esecuzione, rappresentazione o recitazione. Se una fissazione dell'esecuzione,
rappresentazione o recitazione è pubblicata o comunicata al pubblico durante
tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima
pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico della
fissazione.
Art. 85-bis
1. In aggiunta ai diritti già disciplinati nel presente capo e nei capi
precedenti, ai detentori dei diritti connessi è riconosciuto il diritto di
autorizzare la ritrasmissione via cavo secondo le disposizioni di cui all'art.
110-bis.
CAPO III-BIS
Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima
volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d'autore.
Art. 85-ter
1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo la scadenza
dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente pubblica o comunica
al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente spettano i
diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute
nella Sezione I del Capo III, del Titolo I della presente legge, in quanto
applicabili.
2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma
1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o
comunicazione al pubblico.
CAPO III-TER
Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico
dominio.
Art. 85-quater
1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a colui il quale
pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni critiche e
scientifiche di opere di pubblico dominio spettano i diritti esclusivi di
utilizzazione economica dell'opera, quale risulta dall'attività di revisione
critica e scientifica.
2. Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare del diritti di
utilizzazione economica di cui al comma 1, spetta al curatore della edizione
critica e scientifica il diritto alla indicazione del nome.
3. La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 è di venti anni a
partire dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi
mezzo effettuata.
Art. 85-quinquies
I termini finali di durata del diritti previsti dal Capi I, I-bis, II, III,
III-bis, e dal presente capo del Titolo II si computano, nei rispettivi casi, a
decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica
l'evento considerato dalla norma.
CAPO IV
Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali.
Art. 86
All'autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera
dell'ingegno coperta dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni del
Titolo I, compete un diritto a compenso quando il bozzetto è usato
ulteriormente in altri teatri, oltre quello per il quale è stato composto.
Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella
quale il bozzetto è stato adoperato.
CAPO V
Diritti relativi alle fotografie.
Art. 87
Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita
naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo,
comprese le riproduzioni di opere
Dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari,
oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
Art. 88
Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e
spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla Sezione II del
Capo VI di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio,
riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di
autore sull'opera riprodotta.
Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un
contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità
del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.
La stessa norma si applica, salvo patto contrario a favore del committente
quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e
salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente
la riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il ministro per la coltura popolare con le norme stabilite dal regolamento,
può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza
la fotografia.
Art. 89
La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia
comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all'articolo
precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente.
Art. 90
Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88,
della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro
riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati
agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del
riproduttore.
Art. 91
La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in
generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un
equo compenso che è determinato nelle forme previste dal regolamento.
Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno
della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.
La riproduzione di fotografie pubblicate sui giornali od altri periodici,
concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse,
è lecita contro pagamento di un equo compenso.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.
Art. 92
Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della
fotografia.
CAPO VI
Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto
SEZIONE I
Diritti relativi alla corrispondenza epistolare.
Art. 93
Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e
personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere
confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono
essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del
pubblico senza il consenso dell'autore, e trattandosi di corrispondenze
epistolari e di epistolari, anche del destinatario.
Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge
e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i
genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e
dei discendenti diretti fino al quarto grado.
Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro
dissenso decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero
E' rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da
scritto.
Art. 94
Il consenso indicato all'articolo precedente non è necessario quando la
conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o
per esigenza di difesa dell'onore o della reputazione personale o familiare.
Art. 95
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle
corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto di autore
ed anche se cadute in dominio pubblico. Non si applicano agli atti e
corrispondenze ufficiali o agli atti e corrispondenze che presentano interesse
di stato.
SEZIONE II
Diritti relativi al ritratto.
Art. 96
Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in
commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo
seguente.
Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2/a,
3/a e 4/a comma dell'art. 93.
Art. 97
Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione
dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto,
da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o
colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie
di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando
l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione
od anche al decoro della persona ritrattata.
Art. 98
Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può
dalla persona fotografata o dai suoi successori o dai suoi successori o aventi
causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del
fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza
commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve
essere indicato.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.
CAPO VII
Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria.
Art. 99
All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi,
che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al
diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il
diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto
tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o
disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le norme stabilite dal
regolamento.
Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno
del deposito prescritto nel secondo comma.
CAPO VIII
Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera degli
articoli e di notizie - divieto di taluni atti di concorrenza sleale.
Art. 100
Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può essere
riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore.
Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere così
diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione.
E' vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle
rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo cosi costante
da individuare l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica.
Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non
può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non
siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale.
Art. 101
La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia
effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia
giornalistica e purché se ne citi la fonte.
Sono considerati atti illeciti:
a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di
informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima
che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e
comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne
abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia. A tale fine, affinché le
agenzie suddette abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente
utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del
giorno e dell'ora di diramazione;
b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o
radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia
da parte di imprese di radiodiffusione.
Art. 102
E' vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione
sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei
fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra
particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera
dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare
confusione di opera o di autore.
TITOLO II-bis
Disposizioni sui diritti del costitutore di una banca dati
CAPO I
Diritti del costitutore di una banca di dati
Art. 102-bis
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la
costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione,
impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;
b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una
parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con
qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività di prestito dei soggetti di
cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione;
c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della
totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante
distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e
in qualsiasi forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69,
comma 1, non costituisce atto di reimpiego.
2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita
dal titolare in uno Stato membro dell'Unione europea esaurisce il diritto di
controllare la rivendita della copia nel territorio dell'Unione europea.
3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del
diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul
contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto,
per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le
operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte
sostanziale della stessa.
4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui
costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea o residenti abituali nel territorio dell'Unione europea.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle imprese e
società costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione europea
ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività
principale all'interno della Unione europea; tuttavia, qualora la società o
l'impresa abbia all'interno della Unione europea soltanto la propria sede
sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l'attività della
medesima e l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea.
6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento
della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio
dell'anno successivo alla data del completamento stesso.
7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico
prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso
comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell'anno successivo
alla data della prima messa a disposizione del pubblico.
8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o
integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del
comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a
disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e
come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata
della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.
9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di
parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano
operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un
pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati.
10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti
i modi e forme consentiti dalla legge.
CAPO II
Diritti e obblighi dell'utente
Art. 102-ter
1. L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico
non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro
diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca.
2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a
disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto
con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato
pregiudizio al costitutore della banca di dati.
3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca di dati
messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di
estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi
e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine
effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente legittimo è autorizzato ad
effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il
presente comma si applica unicamente a tale parte.
4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono
nulle.
Ttitolo II-ter
Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti
Art. 102-quater
1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi
nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle
opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che
comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale
corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non
autorizzati dai titolari dei diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in
cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari
tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o dì un procedimento di
protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra
trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato
mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di
protezione.
3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi per
elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I.
Art. 102-quinquies
1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti
possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi
nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, camma 3, sulle opere o sui
materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al
pubblico degli stessi.
2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o
il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei
diritti. Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i
termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque
numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di
identificazione.
TITOLO III
Disposizioni comuni
CAPO I
Registri di pubblicità e deposito delle opere.
Art. 103
E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un registro
pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.
La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un
registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.
In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito
con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della
pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.
Alla società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la
tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale
registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di
utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi
per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.
La registrazione fa fede, sino a prova contraria della esistenza dell'opera e
del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel
registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere
che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si
applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.
La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.
Art. 104
Possono, altresì, essere registrati nel registro, sull'istanza della parte
interessata, con le norme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che
trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti da questa legge, o
costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli
atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi.
Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od
amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge o in altre
leggi speciali.
Art. 105
Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di
questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri un esemplare o copia dell'opera o del prodotto, nei
termini e nelle forme stabilite dal regolamento.
Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia
stata stampata la partitura d'orchestra, basterà una copia o un esemplare della
riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.
Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa.
Per le fotografie è escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del
secondo comma dell'art. 92.
Art. 106
L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto
di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del Titolo I di
questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per
le opere straniere, l'applicazione dell'art. 188 di questa legge.
L'omissione del deposito impedisce l'acquisto o l'esercizio di diritti sulle
opere contemplate nel Titolo II di questa legge, a termini delle disposizioni
contenute nel titolo medesimo.
Il ministro per la coltura popolare può far procedere al sequestro di un
esemplare o di una copia dell'opera di cui fu omesso il deposito, nelle forme
stabilite dal regolamento.
CAPO II
Trasmissione dei diritti di utilizzazione.
SEZIONE I
Norme generali.
Art. 107
I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle opere dell'ingegno,
nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere
acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge,
salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo.
Art. 108
L'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha capacità di compiere
tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le
azioni che ne derivano.
Art. 109
La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto
contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa
legge.
Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo
usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo patto contrario, la
facoltà di riprodurre l'opera stessa, sempreché tale facoltà setti al
cedente.
Art. 110
La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per
iscritto.
Art. 110-bis
1. L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle missioni di
radiodiffusione è concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti
d'autore, i detentori di diritti connessi ed i cablodistributori.
2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione via cavo di
un'emissione di radiodiffusione, le parti interessate possono far ricorso ad un
terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione di una proposta di
contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata dal presidente
del tribunale ove ha la residenza o la sede una delle parti interessate.
3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti
interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica.
Art. 111
I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione
dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e
sequestro, né per atto contrattuale, né per via di esecuzione forzata, finché
spettano personalmente all'autore.
Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i
proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera, secondo le norme del
codice di procedura civile.
Art. 112
I diritti spettanti all'autore, ad eccezione di quelli di pubblicare un'opera
durante la vita di lui, possono essere espropriati per ragioni di interesse
dello stato.
Art. 113
L'espropriazione è disposta per decreto reale, su proposta del ministro per
la coltura popolare, di concerto con il ministro per l'educazione nazionale,
sentito il consiglio di stato.
Nel decreto di espropriazione od in altro successivo è stabilità
l'indennità spettante all'espropriato.
Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli aventi
diritto, che dei terzi detentori delle cose materiali necessarie per l'esercizio
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