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Legge sul Diritto d'Autore

Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 16 luglio 1941

Vigente al: 23-9-2016

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo I - Opere protette

Articolo 1

[Opere protette]

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con L. 20 giugno 1978, n. 399 , nonche' le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore. (1).

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(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 29.12.1992, n. 518. Successivamente, le parole da: ", nonche' le banche" fino alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 1, D.Lgs. 06.05.1999, n. 169 (G.U. 15.06.1999, n. 138) con decorrenza dal 16.06.1999.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo I - Opere protette

Articolo 2

[Opere comprese nella protezione]

In particolare sono comprese nella protezione:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;

3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, [anche se applicata all'industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate]; (2)

5) i disegni e le opere dell'architettura;

6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II ;

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto. (1)

10) Le opere del disegno industriale che presentino di per se' carattere creativo e valore artistico. (3)

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(1) Il presente numero è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 06.05.1999, n. 169 (G.U. 15.06.1999, n. 138) con decorrenza dal 16.06.1999.

(2) Le parole tra parentesi quadre contenute nel presente articolo, sono state soppresse dall'art. 22, D.Lgs. 02.02.2001, n. 95.

(3) Il presente numero è stato aggiunto dall'art. 22, D.Lgs. 02.02.2001, n. 95.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo I - Opere protette

Articolo 3

[Opere collettive]

Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo I - Opere protette

Articolo 4

[Elaborazioni di carattere creativo dell'opera]

Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo I - Opere protette

Articolo 5

[Testi degi atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche]

Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo II - Soggetti del diritto

Articolo 6

[Titolo originario dell'acquisto del diritto di autore]

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo II - Soggetti del diritto

Articolo 7

[Nozioni di autore dell'opera collettiva e delle elaborazioni]

È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.

È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo II - Soggetti del diritto

Articolo 8

[Nome dell'autore]

È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell'opera stessa.

Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo II - Soggetti del diritto

Articolo 9

[Opera anonima e pseudonima]

Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima, o pseudonima, è ammesso a far valere i diritti dell'autore, finché non sia rivelato.

Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo II - Soggetti del diritto

Articolo 10

[Opera creata con il contributo indistinguibile e inscindibile di più persone]

Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.

Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.

Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo II - Soggetti del diritto

Articolo 11

[Diritti di autori spettanti alle amministrazioni dello Stato, a enti privati e a enti pubblici culturali]

Alle amministrazioni dello Stato, al partito nazionale fascista, alle Province ed ai Comuni, spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese (1).

Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.

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(1) Il partito nazionale fascista, citato nel presente comma, è stato soppresso in virtù del R.D.L. 02.08.1943, n. 704.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore Sezione I - Protezione della utilizzazione economica dell'opera

Articolo 12

[Diritti dell'autore]

L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.

Ha anche il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.

È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore Sezione I - Protezione della utilizzazione economica dell'opera

Articolo 12 Bis

[Programma per elaboratore creato dal lavoratore dipendente]

Salvo patto contrario, il datore di lavoro e' titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro. (1)

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(1) Il presente articolo prima aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 29.12.1992, n. 518, è stato, poi, così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 06.05.1999, n. 169 (G.U. 15.06.1999, n. 138) con decorrenza dal 16.06.1999. Si riporta, di seguito, il testo previgente:

" Salvo patto contrario, qualora un programma per elaboratore sia creato dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, questi è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma creato".

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore Sezione I - Protezione della utilizzazione economica dell'opera

Articolo 12 Ter

[Opera di disegno industriale creata dal dipendente]

Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro e' titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera. (1)

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 23, D.Lgs. 02.02.2001, n. 95.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore Sezione I - Protezione della utilizzazione economica dell'opera

Articolo 13

[Oggetto del diritto esclusivo di riprodurre]

1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione. (1)

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(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione."

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore Sezione I - Protezione della utilizzazione economica dell'opera

Articolo 14

[Diritto esclusivo di trascrivere]

Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore Sezione I - Protezione della utilizzazione economica dell'opera

Articolo 15

[Diritto esclusivo di esguire, rappresentare o recitare in pubblico]

Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.

Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.

Non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all’interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. (1)

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(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 4, D.L. 08.08.2013, n. 91 con decorrenza dal 10.08.2013 così come modificato dalla legge di conversione L. 07.10.2013, n. 112 con decorrenza dal 09.10.2013.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore Sezione I - Protezione della utilizzazione economica dell'opera

Articolo 15 Bis

[Compensi agli autori]

1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In particolare occorre prescrivere:

a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e predeterminato;

c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;

d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato (1).

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 48, D.L. 23.10.1996, n. 545.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore Sezione I - Protezione della utilizzazione economica dell'opera

Articolo 16

[Diritto esclusivo di diffondere]

1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico. (1)

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(1) Il presente articolo, prima sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 23.10.1996, n. 581, poi sostituito dall'art. 1 L. 18.08.2000, n. 248, è stato, poi, così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari."

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore Sezione I - Protezione della utilizzazione economica dell'opera

Articolo 16 Bis

[Nozioni di satellite, comunicazione al pubblico via satellite e di ritrasmissione via cavo]

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico o riservati alla comunicazione individuale privata purché la ricezione di questa avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte del pubblico;

b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione operante sul territorio nazionale i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra. Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma codificata, vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la decodificazione della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso. Qualora la comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel territorio di uno stato non comunitario nel quale non esista il livello di protezione che per il detto sistema di comunicazione al pubblico stabilisce la presente legge:

1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al satellite da una stazione situata nel territorio nazionale, la comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti riconosciuti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce la stazione;

2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata in uno Stato membro dell'Unione europea, ma la comunicazione al pubblico via satellite avviene su incarico di un organismo di radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al pubblico si considera avvenuta nel territorio nazionale purché l'organismo di radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti stabiliti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce l'organismo di radiodiffusione;

c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, per il tramite di un sistema di ridistribuzione via cavo o su frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria radiofonica o televisiva comunque diffusa, proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea e destinata alla ricezione del pubblico (1).

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(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 23.10.1996, n. 581.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore Sezione I - Protezione della utilizzazione economica dell'opera

Articolo 17

[Diritto esclusivo di distribuzione]

1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi tìtolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.

2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.

3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera.

4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica. (1)

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(1) Il presente articolo prima sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 16.11.1994, n. 685, è stato, poi, così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto il diritto di mettere in commercio, di porre in circolazione o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, l'opera o gli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre, a fini di distribuzione, nel territorio degli Stati dell'Unione europea le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.

2. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita, effettuata o consentita dal titolare di esemplari delle opere a fini promozionali ovvero a fini di insegnamento o di ricerca scientifica."

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore Sezione I - Protezione della utilizzazione economica dell'opera

Articolo 18

[Diritto esclusivo di tradurre]

Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'articolo 4.

L'autore ha anche il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta.

Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore Sezione I - Protezione della utilizzazione economica dell'opera

Articolo 18 Bis

[Diritti esclusivi di noleggiare e dare in prestito]

1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.

2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.

3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.

4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere.

5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 (1).

6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata (2).

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(1) Il presente periodo è stato aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 26.05.1997, n. 154.

(2) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 16.11.1994, n. 685.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore Sezione I - Protezione della utilizzazione economica dell'opera

Articolo 19

[Indipendenza dei diritti]

I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti (1).

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(1) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.19 sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 41 e 42 della Costituzione(C.cost. 23.03.-06.04.1995, n.108, G.U.12.04.1995, n.15 serie speciale).

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore Sezione II - Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore (Diritto morale dell'autore)

Articolo 20

[Diritti di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi atto a danno dell'opera stessa]

Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (1).

Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però, se all'opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico, spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.

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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 08.01.1979, n. 19.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore Sezione II - Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore (Diritto morale dell'autore)

Articolo 21

[Diritto di rivelarsi dell'autore di un'opera anonima e pseudonima]

L'autore di un'opera anonima e pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far conoscere in giudizio la sua qualità di autore.

Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore Sezione II - Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore (Diritto morale dell'autore)

Articolo 22

[Inalienabilità dei diritti]

I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.

Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore Sezione II - Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore (Diritto morale dell'autore)

Articolo 23

[Soggetti che possono far valere i diritti dell'autore dopo la sua morte]

Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'articolo 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal Ministro per la cultura popolare sentita l'associazione sindacale competente.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore Sezione II - Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore (Diritto morale dell'autore)

Articolo 24

[Diritto di pubblicare le opere inedite]

Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.

Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.

Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il Pubblico Ministero. È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto, quando risulti da scritto.

Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella sezione seconda del capo secondo del titolo terzo.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore Sezione III - Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera

Articolo 25

[Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera]

I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la sua morte. (1)

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(1) La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, citata nel presente articolo, è stata prorogata di sei anni in virtù del D.Lgs.Lgt. 20.07.1945, n. 440, poi fino al 31.12.1961, in virtu' della L. 19.12.1956, n. 1421, poi al 31.12.1962, con L. 27.12.1961, n. 1337, sono stati poi elevata a 70 anni in virtù dell'art. 17 L. 06.02.1996, n. 52.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore Sezione III - Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera

Articolo 26

[Durata dei diritti di utilizzazione economica dei diritti collettivi]

Nelle opere indicate nell'articolo 10, nonché in quelle drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti di utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coautori o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo.

Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore, si determina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto è di cinquant'anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata, salve le disposizioni dell'articolo 3, per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche. (1)

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(1) La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, citata nel presente articolo, è stata elevata a 70 anni in virtù dell'art. 17 L. 06.02.1996, n. 52.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore Sezione III - Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera

Articolo 27

[Durata dei diritti di utilizzazione economica nelle opere anonime e pseudonime]

Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell'articolo 8, la durata dei diritti di utilizzazione economica è di cinquant'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata.

Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall'articolo 23 o da persone autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo seguente, si applica il termine di durata determinato nell'articolo 25. (1)

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(1) La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, citata nel presente articolo, è stata elevata a 70 anni in virtù dell'art. 17 L. 06.02.1996, n. 52.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore Sezione III - Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera

Articolo 27 Bis

[Durata dei diritti di utilizzazione economica del programma per elaboratore]

[La durata dei diritti di utilizzazione economica del programma per elaboratore prevista dalle disposizioni della presente Sezione si computa, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma.] (1) (2)

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(1) La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, citata nel presente articolo, è stata elevata a 70 anni in virtù dell'art. 17 L. 06.02.1996, n. 52.

(2) Il presente articolo, prima aggiunto dall'art. 4 D.Lgs. 29.12.1992, n. 518, è stato poi abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 26.05.1997, n. 154.

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Articolo 28

[Denuncia di rivelazione]

Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia all'ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica presso il Ministero della cultura popolare, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento.

La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite da dette disposizioni ed ha effetto, a partire dalla data del deposito della denuncia, di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull'opera come anonima o pseudonima.

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Articolo 29

[Durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici culturali e ad enti privati che perseguono scopi di lucro]

La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'articolo 11, alle amministrazioni dello Stato, al partito nazionale fascista, alle Province, ai Comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali, tale durata è ridotta a due anni, trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti (1).

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(1) Il partito nazionale fascista, citato nel presente articolo, è stato soppresso in virtù del R.D.L. 02.08.1943, n. 704.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore Sezione III - Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera

Articolo 30

[Durata dei diritti in caso di pubblicazione separata di parti di una stessa opera]

Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente, in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione economica, che sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun volume dall'anno di pubblicazione. Le frazioni di anno giovano all'autore.

Se si tratta di opera collettiva, periodica, quale la rivista o il giornale, la durata dei diritti è calcolata egualmente a partire dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore Sezione III - Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera

Articolo 31

[Opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore]

Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte dell'autore. (1)

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(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 26.05.1997, n. 154.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore Sezione III - Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera

Articolo 32

[Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata]

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata. (1)

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(1) Il presente articolo, prima sostituito dall'art. 3, D.P.R. 08.01.1979, n. 19, è stato poi così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 26.05.1997, n. 154.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore Sezione III - Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera

Articolo 32 Bis

[Opera fotografica]

I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore. (1)

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(1) Il presente articolo, prima aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 08.01.1979, n. 19, è stato poi così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 26.05.1997, n. 154.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo III - Contenuto e durata del diritto di autore Sezione III - Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera

Articolo 32 Ter

[Computo dei termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica]

I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti dalle disposizioni della presente sezione si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell'autore o altro evento considerato dalla norma (1).

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 26.05.1997, n. 154.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere Sezione I - Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche

Articolo 33

[Opere liriche, melologhi, composizioni musicali]

In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con parole, ai balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi articoli.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere Sezione I - Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche

Articolo 34

[Esercizio dei diritti di utilizzazione economica e ripartizione del profitto]

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione.

Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.

Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell'opera.

Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due contributi si considera uguale.

Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera, salvo il disposto degli articoli seguenti.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere Sezione I - Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche

Articolo 35

[Casi in cui l'autore della parte letteraria può disporne]

L'autore della parte letteraria non può disporne, per congiungerla ad altro testo musicale, all'infuori dei casi seguenti:

1) allorché, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non lo ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o per operetta, e nel termine di un anno, se si tratta di ogni altra opera letteraria da mettere in musica;

2) allorché, dopo che l'opera è stata musicata e considerata dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non è rappresentata o eseguita nei termini indicati nel numero precedente, salvo i maggiori termini che possono essere stati accordati per la esecuzione o rappresentazione ai sensi degli artt. 139 e 141;

3) allorché, dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l'opera cessi di essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o per il periodo di due anni, se si tratta di altra composizione.

Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti utilizzare la musica.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere Sezione I - Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche

Articolo 36

[Azione di danni]

Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente l'autore della parte letteraria ne riacquista la libera disponibilità, senza pregiudizio dell'eventuale azione di danni a carico del compositore.

Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dell'azione di danni prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione formatosi sull'opera già musicata rimane fermo, ma l'opera stessa non può essere rappresentata od eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere Sezione I - Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche

Articolo 37

[Opere coreografiche, pantomimiche e riviste musicali]

Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di parole o di danze o di mimica, quali le riviste musicali ed opere simili, in cui la parte musicale non ha funzione o valore principale, l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta all'autore della parte coreografica o pantomimica, e, nelle riviste musicali, all'autore della parte letteraria.

Con le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente sono applicabili a queste opere le disposizioni degli articoli 35 e 36.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere Sezione II - Opere collettive, riviste e giornali

Articolo 38

[Opera collettiva]

Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio del diritto derivante dall'applicazione dell'articolo 7.

Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con la osservanza dei patti convenuti e, in difetto, delle norme seguenti.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere Sezione II - Opere collettive, riviste e giornali

Articolo 39

[Invio di un articolo ad una rivista o a un giornale]

Se un articolo è inviato alla rivista o giornale, per essere riprodotto, da persona estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l'autore riprende il diritto di disporre liberamente quando non abbia ricevuto notizia dell'accettazione nel termine di un mese dall'invio o quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia dell'accettazione.

Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o giornale ne può differire la produzione anche al di là dei termini indicati nel comma precedente. Decorso però il termine di sei mesi dalla consegna del manoscritto, l'autore può utilizzare l'articolo per riprodurlo in volume o per estratto separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta di rivista.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere Sezione II - Opere collettive, riviste e giornali

Articolo 40

[Diritto del collabotaore di opera collettiva che non sia rivista o giornale]

Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d'uso.

Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere Sezione II - Opere collettive, riviste e giornali

Articolo 41

[Introduzione di modificazioni negli articoli da parte del direttore del giornale]

Senza pregiudizio della applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 20, il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale.

Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere Sezione II - Opere collettive, riviste e giornali

Articolo 42

[Diritto di riprodurre un articolo o un'opera tratta da un'opera collettiva]

L'autore dell'articolo, o altra opera, che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione. Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere Sezione II - Opere collettive, riviste e giornali

Articolo 43

[Conservazione o restituzione di mamnoscritti degli articoli non riprodotti]

L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere Sezione III - Opere cinematografiche

Articolo 44

[Nozione di coautori dell'opera cinematografica]

Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere Sezione III - Opere cinematografiche

Articolo 45

[Definizione di produttore dell'opera cinematografica]

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.

Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera è registrata ai sensi del secondo comma dell'articolo 103, prevale la presunzione stabilita nell'articolo medesimo.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere Sezione III - Opere cinematografiche

Articolo 46

[Compensi]

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.

Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell'articolo 44.

Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire, direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera, un compenso separato per la proiezione.

Il compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del regolamento.

Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario, quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere Sezione III - Opere cinematografiche

Articolo 46 Bis

[Compensi agli autori di opere cinematografiche e assimilate]

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite.

2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18 bis, comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.

3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresì, un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi.

4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 (1).

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(1) Il presente articolo, prima aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 23.10.1996, n. 581, è stato poi così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 26.05.1997, n. 154.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere Sezione III - Opere cinematografiche

Articolo 47

[Modifiche apportate dal produttore alle opere utilizzate nell'opera cinematograficas]

Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico.

L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più degli autori menzionati nell'articolo 44 della presente legge, è fatto da un collegio di tecnici nominato dal Ministro per la cultura popolare secondo le norme fissate dal regolamento.

Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere Sezione III - Opere cinematografiche

Articolo 48

[Menzione degli autori nella proiezione della pellicola]

Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con la indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell'opera, siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere Sezione III - Opere cinematografiche

Articolo 49

[Rirpoduzione o utilizzazione separata delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica]

Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere Sezione III - Opere cinematografiche

Articolo 50

[Termini di compimento e di proiezione dell'opera cinematografica]

Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro i tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere Sezione IV - Opere radiodiffuse

Articolo 51

[Normativa disciplinante il diritto esclusivo di radiodiffusione]

In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio riservato allo Stato, che lo esercita direttamente o per mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario, è regolato dalle norme particolari seguenti.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere Sezione IV - Opere radiodiffuse

Articolo 52

[Esecuzione della radiodiffusione]

L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà di eseguire la radiodiffusione di opere dell'ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei limiti indicati nel presente articolo e nei seguenti.

I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono tenuti a permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione.

È necessario il consenso dell'autore, per radiodiffondere le opere nuove e le prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove.

Non è considerata nuova l'opera teatrale rappresentata pubblicamente in tre diversi teatri, o altro luogo pubblico.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere Sezione IV - Opere radiodiffuse

Articolo 53

[Stagioni di rappresentazioni o di concerti]

Nelle stagioni di rappresentazioni o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto dell'ente indicato nel precedente articolo può essere esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana e per i concerti ogni cinque o frazione di cinque concerti.

Per durata della stagione teatrale o di concerto s'intende quella risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell'inizio della stagione.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere Sezione IV - Opere radiodiffuse

Articolo 54

[Conformità delle radiodiffusioni alle buone norme tecniche]

L'accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle buone norme tecniche, e di esclusiva spettanza degli organi dello Stato predisposti alla vigilanza delle radiodiffusioni, con i poteri stabiliti dall'articolo 2, capoverso, della L. 14 giugno 1928, n. 1352, e dell'articolo 2 del R.D.L. 3 febbraio 1936, n. 654, convertito nella L. 4 giugno 1936, n. 1552.

Il nome dell'autore ed il titolo dell'opera devono essere radiodiffusi contemporaneamente all'opera.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere Sezione IV - Opere radiodiffuse

Articolo 55

[Radioffusione differita]

1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente è autorizzato a registrare su disco, o su altro supporto, l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.

2. E' consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un eccezionale carattere documentario, senza possibilità di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali salva, per quest'ultima, l'autorizzazione dell'autore dell'opera e dei titolari di diritti connessi. (1)

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(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente è autorizzato a registrare su disco o su nastro metallico o con procedimento analogo l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere Sezione IV - Opere radiodiffuse

Articolo 56

[Compenso all'autore dell'opera radiodiffusa]

L'autore dell'opera radiodiffusa, ai termini degli articoli precedenti, ha il diritto di ottenere dall'ente esercente il servizio della radiodiffusione il pagamento di un compenso da liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le parti, dall'autorità giudiziaria.

La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità giudiziaria prima che sia esperito il tentativo di conciliazione nei modi e nelle forme che saranno stabiliti nel regolamento.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere Sezione IV - Opere radiodiffuse

Articolo 57

[Liquidazione del compenso]

Il compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni.

Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le modalità delle trasmissioni differite o ripetute.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere Sezione IV - Opere radiodiffuse

Articolo 58

[Esecuzione di opere radiodiffuse in pubblici servizi]

Per l'esecuzione in pubblici esercizi, a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all'autore un equo compenso, che è determinato periodicamente d'accordo fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e la rappresentanza della associazione sindacale competente. (1)

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(1) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 9, L. 18.08.2000, n. 248, con decorrenza dal 19.09.2000.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere Sezione IV - Opere radiodiffuse

Articolo 59

[Consenso dell'autore alla radiodiffusione]

La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il servizio della radiodiffusione è sottoposta al consenso dell'autore a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo quelle dell'articolo 55.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere Sezione IV - Opere radiodiffuse

Articolo 60

[Propaganda culturale ed artistica destinate all'estero]

Qualora il Ministero della cultura popolare lo disponga, l'ente esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate all'estero, contro pagamento di un compenso da liquidarsi a termini del regolamento.

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TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere Sezione V - Opere registrate su supporti

Articolo 61

[Diritti esclusivi dell'autore]

1. L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo:

a) di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata;

b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dell'opera così adattata o registrata;

c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico mediante l'impiego di qualunque supporto.

2. La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico.

3. Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto d'autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione. (1) (2)

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(1) La denominazione della sezione alla quale appartiene il presente articolo, è stata così sostituita dall'art. 5 D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Sezione V - Opere registrate su apparecchi meccanici"

(2) Il presente articolo prima modificato dagli artt. 3 e 4, D.Lgs. 16.11.1994, n. 685, poi dall'art. 4, D.Lgs. 23.10.1996, n. 581, è stato, poi, così sostituito dall' art. 6 D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

" L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione prima del capo terzo di questo titolo:

1) di adattare e di registrare l'opera sopra il disco fonografico, la pellicola cinematografica, il nastro metallico o sopra altra analoga materia o apparecchio meccanico riproduttore di suoni o di voci;

2) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare, di dare in prestito, nonché il potere esclusivo di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dell'opera così adattata o registrata;

3) di eseguire pubblicamente e di radiodiffondere l'opera mediante l'impiego del disco o altro istrumento meccanico sopraindicato, nonché di autorizzarne la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo.

La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione, nonché l'autorizzazione alla comunicazione al pubblico via satellite o alla ritrasmissione via cavo.

Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto di autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione. "

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere Sezione V - Opere registrate su supporti

Articolo 62

[Indicazioni apposte sul disco fonografico o altri apparecchi riproduttori]

1. I supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno è riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti:

a) titolo dell'opera riprodotta;

b) nome dell'autore;

c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;

d) data della fabbricazione. (1) (2)

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(1) La denominazione della sezione alla quale appartiene il presente articolo, è stata così sostituita dall'art. 5, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Sezione V - Opere registrate su apparecchi meccanici"

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

" Gli esemplari del disco fonografico o di altro analogo apparecchio riproduttore di suoni o di voci, nel quale l'opera dell'ingegno è stata registrata, non possono essere messi in commercio se non portino stabilmente apposte, sul disco o apparecchio, le indicazioni seguenti:

1) titolo dell'opera riprodotta;

2) nome dell'autore;

3) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;

4) data della fabbricazione. "

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere Sezione V - Opere registrate su supporti

Articolo 63

[Fabbricazione o utilizzazione del disco nel rispetto del diritto d'autore]

1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini degli articoli 20 e 21.

2. Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle necessità tecniche della registrazione. (1) (2)

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(1) La denominazione della sezione alla quale appartiene il presente articolo, è stata così sostituita dall'art. 5, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Sezione V - Opere registrate su apparecchi meccanici"

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

" Il disco o altro apparecchio analogo devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini degli artt. 20 e 21 di questa legge.

Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle necessità tecniche della registrazione. "

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere Sezione V - Opere registrate su supporti

Articolo 64

[Pagamento dei diritti d'autore in caso di concessione in uso di matrici di dischi a case editrici fonografiche]

La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della discoteca di Stato, per trarne dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che all'estero, a termini dell'articolo 5 della L. 2 febbraio 1939, n. 467, contenente norme per il riordinamento della discoteca di Stato, allorché siano registrate opere tutelate, è sottoposta al pagamento dei diritti di autore, secondo le norme contenute nel regolamento. (1)

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(1) La denominazione della sezione alla quale appartiene il presente articolo, è stata così sostituita dall'art. 5, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Sezione V - Opere registrate su apparecchi meccanici"

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere Sezione VI - Programmi per elaboratore

Articolo 64 Bis

[Diritti sui programmi per elaboratore]

1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64 ter e 64 quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;

b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso (1).

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 29.12.1992, n. 518

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere Sezione VI - Programmi per elaboratore

Articolo 64 Ter

Diritto di usare una copia del programma

1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'articolo 64 bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.

2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.

3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i princìpi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle (1).

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(1) Il presente articolo, prima aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 29.12.1992, n. 518, è stato poi così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 15.03.1996, n. 205.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere Sezione VI - Programmi per elaboratore

Articolo 64 Quater

Casi in cui l'autorizzazione del titolare non è richiesta

1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'articolo 64 bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;

b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);

c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:

a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;

b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;

c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.

3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle (1).

4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma (2).

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 29.12.1992, n. 518

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 15.03.1996, n. 205.

TITOLO I - Capo IV - Sezione VII- Banche Dati

Articolo 64 Quinquies

Diritti dell'autore di banche dati

1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;

d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b). (1)

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 06.05.1999, n. 169

TITOLO I - Capo IV - Sezione VII- Banche Dati

Articolo 64 Sexies

Attività escluse dal diritto di autore

1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64 quinquies da parte del titolare del diritto:

a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità idattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purchési indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito.

Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalitào di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;

b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.

2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attivitàindicate nell'articolo 64 quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo èautorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.

4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399 le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati. (1)

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 06.05.1999, n. 169

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo V - Utilizzazioni libere - Sezione I Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni

Articolo 65

[Rirpoduzione in altre riviste di articoli]

1. Gli articoli dì attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.

2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato. (1) (2)

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(1) La denominazione del capo al quale appartiene il presente articolo, è stata così sostituita dall'art. 9, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Capo V - Utilizzazioni libere"

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 9 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 che ha sostituito l'intero capo V, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Gli articoli di attualità, di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, possono essere liberamente riprodotti in altre riviste o giornali, anche radiofonici, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data e il numero di detta rivista o giornale e il nome dell'autore, se l'articolo è firmato.".

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo V - Utilizzazioni libere - Sezione I Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni

Articolo 66

[Riproduzione di discorsi]

1. I discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché indichino la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto. (1) (2)

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(1) La denominazione del capo al quale appartiene il presente articolo, è stata così sostituita dall'art. 9, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Capo V - Utilizzazioni libere"

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 9 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, che ha sostituito l'intero capo V, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"I discorsi sopra argomenti di interesse politico od amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, possono essere liberamente riprodotti nelle riviste o giornali, anche radiofonici, purché si indichino la fonte, il nome dell'autore e la data e luogo in cui il discorso fu tenuto."

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo V - Utilizzazioni libere - Sezione I Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni

Articolo 67

[Riproduzione di opere in procedure giudiziarie o amministrative]

1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell'autore. (1) (2)

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(1) La denominazione del capo al quale appartiene il presente articolo, è stata così sostituita dall'art. 9, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Capo V - Utilizzazioni libere".

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 9 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, che ha sostituito l'intero capo V, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Opere o brani di opere possono essere riprodotti nelle procedure giudiziarie od amministrative ai fini del giudizio, purché si indichino la fonte o il nome dell'autore."

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo V - Utilizzazioni libere - Sezione I Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni

Articolo 68

[Divieto di spaccio di copie nel pubblico]

1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

2. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.

3. Fermo restando il divieto di riproduzione dì spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.

4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3, La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'art. 181 ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazione delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dalI'ISTAT per i libri.

5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetari a a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181 ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181 ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto dì difficile reperibilità sul mercato.

6. E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti dì utilizzazione economica spettanti all'autore. (1) (2)

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(1) La denominazione del capo al quale appartiene il presente articolo, è stata così sostituita dall'art. 9, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Capo V - Utilizzazioni libere"

(2) Il presente articolo prima modificato dall'art. 2, L. 18.08.2000, n. 248, è stato, poi, così sostituito dall'art. 9 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 che ha sostituito l'intero capo V, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

" È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

E' libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale.

È vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico e, in genere ogni utilizzazione di concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.

E' consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399 nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, esclusele pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.

I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181 ter della presente legge.

Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159 sono abrogati.

Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181 ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma i del medesimo articolo 181 ter.

Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle bibIioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. "

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo V - Utilizzazioni libere - Sezione I Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni

Articolo 68 Bis

[Atti esenti dal diritto di riproduzione]

1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari dalla normativa in materia dì commercio elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali. (1) (2)

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(1) La denominazione del capo al quale appartiene il presente articolo, è stata così sostituita dall'art. 9, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Capo V - Utilizzazioni libere"

(2) Il presente articolo è stato così inserito dall'art. 9 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, che ha sostituito l'intero capo V, con decorrenza dal 29.04.2003.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo V - Utilizzazioni libere - Sezione I Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni

Articolo 69

[Prestito esguito da biblioteche dello Stato e degli enti pubblici]

1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto e ha ad oggetto esclusivamente: (3)

a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;

b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografi che o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto dì distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici. (1) (2)

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(1) La denominazione del capo al quale appartiene il presente articolo, è stata così sostituita dall'art. 9, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Capo V - Utilizzazioni libere".

(2) Il presente articolo prima modifcato dall'art. 5, D.Lgs. 16.11.1994, n. 685, poi modificato dall' art. 3 L. 18.08.2000, n. 248 è stato, poi, così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 che ha sostituito l'intero capo V, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione ed ha ad oggetto esclusivamente:

a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;

b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

1 bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.".

(3) Il presente alinea è stato così modificato dall'art. 2 comma 132, D.L. 03.10.2006, n. 262, come modificato dall'allegato alla L. 24.11.2006, n. 286 con decorrenza dal 29.11.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente:".

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo V - Utilizzazioni libere - Sezione I Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni

Articolo 69 Bis

[Modalità utilizzo opere orfane]

1. Le biblioteche, gli istituti di istruzione e i musei, accessibili al pubblico, nonche' gli archivi, gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le emittenti di servizio pubblico hanno la facolta' di utilizzare le opere orfane di cui all'articolo 69-quater, contenute nelle loro collezioni, con le seguenti modalita':

a) riproduzione dell'opera orfana ai fini di digitalizzazione, indicizzazione, catalogazione, conservazione o restauro;

b) messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2. Le opere orfane possono essere utilizzate dalle organizzazioni di cui al comma 1 unicamente per scopi connessi alla loro missione di interesse pubblico, in particolare la conservazione, il restauro e la concessione dell'accesso a fini culturali e formativi di opere e fonogrammi contenuti nelle proprie collezioni.

3. I ricavi eventualmente generati nel corso degli utilizzi di cui al comma 2 sono impiegati per coprire i costi per la digitalizzazione delle opere orfane e per la messa a disposizione del pubblico delle stesse.

4. Le organizzazioni di cui al comma 1 devono indicare, in qualsiasi utilizzo dell'opera orfana, nelle formule d'uso, il nome degli autori e degli altri titolari dei diritti che sono stati individuati.

5. Le organizzazioni di cui al comma 1, nell'adempimento della propria missione di interesse pubblico, hanno la facolta' di concludere accordi volti alla valorizzazione e fruizione delle opere orfane attraverso gli utilizzi di cui al comma 1. Tali accordi non possono imporre ai beneficiari dell'eccezione di cui al presente articolo alcuna restrizione sull'utilizzo di opere orfane e non possono conferire alla controparte contrattuale alcun diritto di utilizzazione delle opere orfane o di controllo dell'utilizzo da parte dei beneficiari. Gli accordi non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere, ne' arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari dei diritti.

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(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 1 D.Lgs. 10.11.2014, n. 163 con decorrenza dal 25.11.2014 ed applicazione alle opere e ai fonogrammi di cui all'articolo 69-ter, comma 1, che sono tutelate ai sensi della normativa sul diritto d'autore alla data del 29 ottobre 2014 e successivamente. Le disposizioni non si applicano agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 29 ottobre 2014.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo V - Utilizzazioni libere - Sezione I Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni

Articolo 69 Ter

[Tipologia opere orfane]

1. Gli utilizzi di cui all'articolo 69-bis si applicano alle seguenti opere protette ai sensi della presente legge, di prima pubblicazione in uno Stato membro dell'Unione europea o, in caso di mancata pubblicazione, di prima diffusione dell'emissione in uno Stato membro dell'Unione europea e considerate orfane ai sensi dell'articolo articolo 69-quater:

a) opere pubblicate sotto forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni conservati nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione o musei, accessibili al pubblico, nonche' nelle collezioni di archivi o di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro;

b) opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi conservati nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione o musei, accessibili al pubblico, nonche' nelle collezioni di archivi o di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro;

c) opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi prodotti da emittenti di servizio pubblico fino al 31 dicembre 2002 e che siano conservati nei loro archivi. Per opere prodotte fino al 31 dicembre 2002 si intendono anche quelle commissionate da emittenti di servizio pubblico per un uso proprio esclusivo o per uso esclusivo di altre emittenti di servizio pubblico coproduttrici. Le opere cinematografiche e audiovisive e i fonogrammi contenuti negli archivi di emittenti di servizio pubblico che non sono stati prodotti o commissionati da tali emittenti ma che queste sono state autorizzate a utilizzare mediante un accordo di licenza non possono essere considerate orfane.

2. Gli utilizzi di cui all'articolo 69-bis si applicano altresi' alle opere e ai fonogrammi in qualsiasi forma che rientrano nelle categorie di opere o materiali di cui al comma 1, depositati presso le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, entro il 29 ottobre 2014, che non sono mai stati pubblicati ovvero diffusi, ma che siano stati resi pubblicamente accessibili dalle predette organizzazioni con il consenso dei titolari dei diritti. Le utilizzazioni sono consentite solo se e' ragionevole presumere, sulla base di documentate espressioni di volonta', che i titolari dei diritti non si opporrebbero a tale utilizzo.

3. Gli utilizzi di cui all'articolo 69-bis si applicano altresi' alle opere e agli altri contenuti protetti che sono inclusi, incorporati o che formano parte integrante delle opere o dei fonogrammi di cui al comma 1.

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(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 1 D.Lgs. 10.11.2014, n. 163 con decorrenza dal 25.11.2014 ed applicazione alle opere e ai fonogrammi di cui all'articolo 69-ter, comma 1, che sono tutelate ai sensi della normativa sul diritto d'autore alla data del 29 ottobre 2014 e successivamente. Le disposizioni non si applicano agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 29 ottobre 2014.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo V - Utilizzazioni libere - Sezione I Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni

Articolo 69 Quater

[Ricerca opere orfane]

1. Un'opera o un fonogramma, come individuati dall'articolo 69-ter, sono considerati orfani se nessuno dei titolari dei diritti su tale opera o fonogramma e' stato individuato oppure, anche se uno o piu' di loro siano stati individuati, nessuno di loro e' stato

rintracciato, al termine di una ricerca diligente svolta e registrata conformemente al presente articolo.

2. La ricerca diligente e' svolta anteriormente all'utilizzo dell'opera o del fonogramma dalle organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, o da soggetto da loro incaricato, secondo i principi di buona fede e correttezza professionale. La ricerca e' svolta consultando fonti di informazione appropriate e comunque quelle previste dall'articolo 69-septies per ciascuna categoria di opere o di fonogrammi. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentite le associazioni dei titolari dei diritti e degli utilizzatori maggiormente rappresentative, possono essere individuate ulteriori fonti di informazione che devono essere consultate, per ciascuna categoria di opere o fonogrammi, nel corso della ricerca diligente.

3. Se, nel corso di una ricerca svolta in Italia, emergono motivi per ritenere che informazioni pertinenti sui titolari dei diritti debbano essere recuperate in altri Paesi, si procede alla consultazione anche delle fonti di informazioni disponibili in tali

Paesi.

4. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, comunicano al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, l'inizio della ricerca diligente e gli esiti delle ricerche che hanno indotto a ritenere che un'opera o un fonogramma possano essere considerati orfani, nonche' gli esiti delle ricerche che hanno indotto a ritenere che un'opera o un fonogramma non possano essere considerati orfani. Tali informazioni devono includere gli estremi identificativi delle opere o dei fonogrammi e i riferimenti per contattare l'organizzazione interessata. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, comunicano, altresi', qualsiasi modifica dello status di opera orfana delle opere e dei fonogrammi da loro utilizzati. Presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, e' costituita una banca dati delle ricerche condotte dalle organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1.

5. Le opere e i fonogrammi sono considerate orfane e la ricerca diligente, svolta dalle organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, o da soggetto da loro incaricato, e' conclusa decorso il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione, su un'apposita pagina del sito del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, dell'esito della consultazione delle fonti senza che la titolarita' sia stata rivendicata da alcuno. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica all'organizzazione che ha effettuato la ricerca l'eventuale rivendicazione dell'opera da parte di uno o piu' titolari.

6. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, comunicano al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo gli utilizzi delle opere orfane, anche laddove la ricerca sia stata effettuata da altri. Il decreto di cui al comma 2 puo' prevedere l'obbligo di comunicazione di ulteriori informazioni a carico delle organizzazioni.

7. Ove vi sia piu' di un titolare dei diritti su un'opera o su un fonogramma e non tutti i titolari siano stati individuati oppure, anche quando individuati, non siano stati rintracciati, al termine di una ricerca diligente svolta ai sensi del presente articolo, l'opera o il fonogramma possono essere utilizzati secondo i termini e nei limiti delle autorizzazioni concesse dai titolari dei diritti identificati e rintracciati.

8. La ricerca diligente e' svolta nello Stato membro dell'Unione europea di prima pubblicazione o, in caso di mancata pubblicazione, di prima diffusione dell'emissione. Per le opere cinematografiche o audiovisive il cui produttore ha sede o risiede abitualmente in uno Stato membro dell'Unione europea, la ricerca diligente e' svolta nello Stato membro dell'Unione europea in cui sia stabilita la sua sede principale o la sua abituale residenza. Nel caso di opere cinematografiche o audiovisive coprodotte da produttori aventi sedi in Stati membri dell'Unione europea diversi, la ricerca diligente deve essere svolta in ciascuno degli Stati membri in questione.

9. Nel caso di cui all'articolo 69-ter, comma 2, la ricerca diligente e' effettuata nello Stato membro dell'Unione europea in cui e' stabilita l'organizzazione che ha reso l'opera o il fonogramma pubblicamente accessibile.

10. In tutti casi in cui la ricerca e' effettuata in Italia, si applicano le procedure di cui al presente articolo. Laddove la ricerca e' effettuata da titolati soggetti italiani in un altro Stato membro dell'Unione europea, la ricerca diligente e' svolta seguendo le procedure e consultando le fonti di informazione prescritte dalla legislazione nazionale di tale Stato membro.

11. Sono considerate orfane le opere e i fonogrammi gia' considerati opere orfane, ai sensi della direttiva 2012/28/UE, in un

altro Stato membro dell'Unione europea.

12. Non possono essere considerate orfane le opere in commercio.

13. Restano impregiudicate le disposizioni in materia di opere anonime o pseudonime.

14. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, conservano la documentazione relativa alle loro ricerche diligenti in modo che sia disponibile a richiesta degli interessati.

15. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo trasmette senza indugio all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno per la registrazione nella banca dati online pubblicamente accessibile:

a) gli esiti delle ricerche diligenti effettuate ai sensi del presente articolo che hanno permesso di concludere che un'opera o un fonogramma sono considerati un'opera orfana;

b) l'utilizzo che le organizzazioni fanno delle opere orfane conformemente alla presente legge;

c) qualsiasi modifica dello status di opera orfana delle opere e dei fonogrammi utilizzati dalle organizzazioni;

d) le pertinenti informazioni di contatto dell'organizzazione interessata.

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(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 1 D.Lgs. 10.11.2014, n. 163 con decorrenza dal 25.11.2014 ed applicazione alle opere e ai fonogrammi di cui all'articolo 69-ter, comma 1, che sono tutelate ai sensi della normativa sul diritto d'autore alla data del 29 ottobre 2014 e successivamente. Le disposizioni non si applicano agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 29 ottobre 2014.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo V - Utilizzazioni libere - Sezione I Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni

Articolo 69 Quinquies

[Rivendicazione diritti su opere orfane]

1. Il titolare dei diritti su un'opera o su un fonogramma considerati opere orfane ha, in qualunque momento, la possibilita' di porre fine a tale status in relazione ai diritti a lui spettanti. Gli utilizzi delle opere non piu' orfane possono proseguire solo se autorizzati dai titolari dei relativi diritti. Gli accordi di cui all'articolo 69-bis, comma 5, cessano di avere efficacia.

2. Ai titolari dei diritti che pongono fine allo status di opera orfana spetta un equo compenso per l'utilizzo di cui all'articolo 69-bis.

3. La misura e le modalita' di determinazione e corresponsione dell'equo compenso di cui al comma 2 sono stabilite mediante accordi stipulati fra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari dei diritti di cui alla presente legge e le associazioni delle categorie interessate di cui all'articolo 69-bis, comma 1. Nella stipula dei predetti accordi le parti tengono in debito conto gli obiettivi di promozione culturale correlati all'uso effettuato dell'opera, la natura non commerciale dell'utilizzo fatto dalle organizzazioni per conseguire gli obiettivi connessi alla loro missione di interesse pubblico, quali la promozione dell'apprendimento e la diffusione della cultura, nonche' l'eventuale danno arrecato ai titolari dei diritti.

4. I titolari dei diritti o il soggetto utilizzatore, rientrante fra quelli previsti dall'articolo 69-bis, comma 1, nel caso in cui non vi sia l'accordo di cui al comma 3 o nel caso in cui non ritengano di aderirvi, possono esperire il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 194-bis, al fine di determinare la misura�160;dell'equo compenso. In difetto di accordo, i predetti soggetti possono adire la competente Autorita' giudiziaria, affinche', secondo i criteri di cui al comma 3, determini la misura e la modalita' di determinazione dell'equo compenso.

5. Il compenso di cui al comma 2 e' dovuto dalle organizzazioni che hanno utilizzato l'opera o il fonogramma.

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(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 1 D.Lgs. 10.11.2014, n. 163 con decorrenza dal 25.11.2014 ed applicazione alle opere e ai fonogrammi di cui all'articolo 69-ter, comma 1, che sono tutelate ai sensi della normativa sul diritto d'autore alla data del 29 ottobre 2014 e successivamente. Le disposizioni non si applicano agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 29 ottobre 2014.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo V - Utilizzazioni libere - Sezione I Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni

Articolo 69 Sexies

[Controversie su titolarità diritti su opere orfane]

1. I titolari dei diritti possono richiedere di porre fine allo status di opera orfana in relazione ai diritti loro spettanti rivendicando la titolarita' presso le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1.

2. In caso di controversia sulla titolarita' dei diritti si applica il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'articolo 194-bis.

3. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica prontamente all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, per la registrazione nella banca dati online pubblicamente accessibile, qualsiasi modifica dello status di opera orfana.

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(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 1 D.Lgs. 10.11.2014, n. 163 con decorrenza dal 25.11.2014 ed applicazione alle opere e ai fonogrammi di cui all'articolo 69-ter, comma 1, che sono tutelate ai sensi della normativa sul diritto d'autore alla data del 29 ottobre 2014 e successivamente. Le disposizioni non si applicano agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 29 ottobre 2014.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo V - Utilizzazioni libere - Sezione I Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni

Articolo 69 Septies

[Fonti opere orfane]

1. Le fonti di cui all'articolo 69-quater, comma 2, comprendono le seguenti:

a) per tutte le categorie di opere: il Registro Pubblico Generale delle Opere Protette presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;

b) per i libri pubblicati:

1) il Sistema Bibliotecario Nazionale, inclusi i registri d'autorita' per gli autori;

2) le associazioni nazionali degli editori e degli autori, gli editori che hanno pubblicato le opere, se noti, e gli agenti letterari operanti in Italia;

3) il deposito legale;

4) la banca dati dell'agenzia italiana ISBN, per i libri pubblicati e per gli editori;

5) la banca dati WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders);

6) le banche dati della SIAE e del servizio Clearedi;

7) le banche dati dei libri in commercio ALICE ed ESAIE (per i titoli scolastici);

8) l'Anagrafe Nazionale Nominativa dei Professori e dei Ricercatori e delle Pubblicazioni Scientifiche (ANPRePS);

Le fonti sopra riportate possono essere consultate o direttamente o attraverso sistemi che ne consentono l'interrogazione integrata quali VIAF (Virtual International Authority Files) e ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works).

c) per i quotidiani, i rotocalchi e le riviste:

1) l'ISSN (International Standard Serial Number) per i periodici;

2) gli indici e i cataloghi di raccolte storiche e collezioni di biblioteche;

3) il deposito legale;

4) le associazioni italiane degli editori e le associazioni italiane degli autori e dei giornalisti;

5) le banche dati delle societa' di gestione collettiva, inclusi gli organismi che gestiscono i diritti di riproduzione.

d) per le opere visive, inclusi gli oggetti d'arte, la fotografia, le illustrazioni, il design, l'architettura, le bozze di tali opere e di altro materiale riprodotto in libri, riviste, quotidiani e rotocalchi o altre opere:

1) le fonti di cui alle lettere a), b) e c);

2) le banche dati delle societa' di gestione collettiva, in particolare riguardanti le arti visive e incluse le organizzazioni che gestiscono i diritti di riproduzione;

3) se del caso, le banche dati di agenzie fotografiche.

e) per le opere audiovisive e i fonogrammi:

1) il deposito legale;

2) le associazioni italiane dei produttori;

3) le banche dati di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le biblioteche nazionali;

4) le banche dati con i relativi standard e identificatori, come ISAN (International Standard Audiovisual Number) per il materiale audiovisivo, ISWC (International Standard Music Work Code) per le composizioni musicali e ISRC (International Standard Recording Code) per i fonogrammi;

5) le banche dati delle societa' di gestione collettiva, in particolare per autori, interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi e produttori di opere audiovisive;

6) l'elenco di quanti hanno partecipato alla realizzazione e altre informazioni riportate sulla confezione dell'opera;

7) le banche dati di altre associazioni pertinenti che rappresentano una categoria specifica di titolari dei diritti.

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(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 1 D.Lgs. 10.11.2014, n. 163 con decorrenza dal 25.11.2014 ed applicazione alle opere e ai fonogrammi di cui all'articolo 69-ter, comma 1, che sono tutelate ai sensi della normativa sul diritto d'autore alla data del 29 ottobre 2014 e successivamente. Le disposizioni non si applicano agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 29 ottobre 2014.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo V - Utilizzazioni libere - Sezione I Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni

Articolo 70

[Riassunto, citazione o riproduzione di brani o di parti di opera]

1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini dì insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

1-bis. E' consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma. (3)

2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.

3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta. (1) (2)

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(1) La denominazione del capo al quale appartiene il presente articolo, è stata così sostituita dall'art. 9, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Capo V - Utilizzazioni libere".

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 9 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, che ha sostituito l'intero capo V, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera.

Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento il quale fisserà la modalità per la determinazione dell'equo compenso.

Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta. ".

(3) Il presente comma è stato inserito dall'art. 2, L. 09.01.2008, n. 2, con decorrenza dal 09.02.2008.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo V - Utilizzazioni libere - Sezione I Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni

Articolo 71

[Esecuzione di pezzi musicali da parte di bande e di fanfare di corpi armati]

1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro. (1) (2)

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(1) La denominazione del capo al quale appartiene il presente articolo, è stata così sostituita dall'art. 9, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Capo V - Utilizzazioni libere".

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 9 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 che ha sostituito l'intero capo V, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato e della G.I. possono eseguire in pubblico pezzi musicali o parte di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro."

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo V - Utilizzazioni libere - Sezione I Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni

Articolo 71 Bis

[Deroghe per i portatori di handicap particolari]

1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il comitato di cui all'ari. 190, sono individuate le categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione. (1) (2)

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(1) La denominazione del capo al quale appartiene il presente articolo, è stata così sostituita dall'art. 9, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Capo V - Utilizzazioni libere"

(2) Il presente articolo è stato così inserito dall'art. 9 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 che ha sostituito l'intero capo V, con decorrenza dal 29.04.2003.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo V - Utilizzazioni libere - Sezione I Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni

Articolo 71 Ter

[Libera comunicazione o la messa a disposizione]

1. E' libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza. (1) (2)

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(1) La denominazione del capo al quale appartiene il presente articolo, è stata così sostituita dall'art. 9, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Capo V - Utilizzazioni libere"

(2) Il presente articolo è stato così inserito dall'art. 9 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 che ha sostituito l'intero capo V, con decorrenza dal 29.04.2003.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo V - Utilizzazioni libere - Sezione I Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni

Articolo 71 Quater

[Riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da ospedali e da istituti di prevenzione e pena]

1. E' consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il comitato di cui all'art. 190. (1) (2)

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(1) La denominazione del capo al quale appartiene il presente articolo, è stata così sostituita dall'art. 9, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Capo V - Utilizzazioni libere"

(2) Il presente articolo è stato così inserito dall'art. 9 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, che ha sostituito l'intero capo V, con decorrenza dal 29.04.2003.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo V - Utilizzazioni libere - Sezione I Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni

Articolo 71 Quinquies

[Rimozione delle misure tecnologiche apposte in virtù dell'art. 102-quater]

1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche di cui all'articolo 102 quater sono tenuti alla rimozione delle stesse, per consentire l'utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro richiesta dell'autorità competente, per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario.

2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71 bis e 71 quater, su espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.

3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 in relazione alle opere o ai materiali messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento scelto individualmente, quando l'accesso avvenga sulla base di accordi contrattuali.

4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2 possono svolgere trattative volte a consentire l'esercizio di dette eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi al comitato di cui all'articolo 190 perché esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo le modalità di cui all'articolo 194 bis.

5. Dall'applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (1) (2)

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(1) La denominazione del capo al quale appartiene il presente articolo, è stata così sostituita dall'art. 9, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Capo V - Utilizzazioni libere"

(2) Il presente articolo è stato così inserito dall'art. 9 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, che ha sostituito l'intero capo V, con decorrenza dal 29.04.2003.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo V - Utilizzazioni libere - Sezione II Riproduzione privata ad uso personale

Articolo 71 Sexies

Riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi

1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102 quater.

2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione dì fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bìs, 79 e 80. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102 quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102 quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti. (1) (2)

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(1) La denominazione del capo al quale appartiene il presente articolo, è stata così sostituita dall'art. 9, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Capo V - Utilizzazioni libere"

(2) Il presente articolo è stato così inserito dall'art. 9 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 che ha sostituito l'intero capo V, con decorrenza dal 29.04.2003.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo V - Utilizzazioni libere - Sezione II Riproduzione privata ad uso personale

Articolo 71 Septies

Compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi

1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e dì videogrammi di cui all'articolo 71 sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o video grammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi poi i funziona li è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti. Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurto alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso. (5)

2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato, nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 31 dicembre 2009, sentito il comitato di cui all'articolo 190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102 quater, nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale. (6) (7)

3. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, e' responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione. (3)

4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché, nei casi piu' gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa. (1) (2) (4)

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(1) La denominazione del capo al quale appartiene il presente articolo, è stata così sostituita dall'art. 9, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Capo V - Utilizzazioni libere"

(2) Il presente articolo è stato così inserito dall'art. 9 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 che ha sostituito l'intero capo V, con decorrenza dal 29.04.2003.

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, D.L. 22.03.2004, n. 72, come modificato dall'allegato alla L. 21.05.2004, n. 128 con decorrenza dal 23.05.2004. Si riporta di seguito il testo previgente:

"3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione."

(4) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, D.L. 22.03.2004, n. 72, come modificato dall'allegato alla L. 21.05.2004, n. 128 con decorrenza dal 23.05.2004. Si riporta di seguito il testo previgente:

"4. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 3, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la Società italiana degli autori e editori (S.I.A.E.) può ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni."

(5) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 5, D.L. 31.12.2007, n. 248 (G.U. 31.12.2007, n. 302) come modifcato dall'allegato alla L. 28.02.2008, n. 31 (G.U. 29.02.2008, n. 51, S.O. n. 47) con decorrenza dal 01.03.2008. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e dì videogrammi di cui all'articolo 71 sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o video grammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi poi i funziona li è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.".

(6) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 5, D.L. 31.12.2007, n. 248 (G.U. 31.12.2007, n. 302) come modifcato dall'allegato alla L. 28.02.2008, n. 31 (G.U. 29.02.2008, n. 51, S.O. n. 47) con decorrenza dal 01.03.2008. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il comitato di cui all'articolo 190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102 quater, nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.".

(7) Le originarie parole "entro il 31 dicembre 2008", contenute nel presente comma, sono state sostituite dalle attuali "entro il 31 dicembre 2009" dall'art. 39, D.L. 30.12.2008, n. 207, con decorrenza dal 31.12.2008.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo V - Utilizzazioni libere - Sezione II Riproduzione privata ad uso personale

Articolo 71 Octies

Ripartizione del compenso di cui all'art. 71-septies

1. Il compenso di cui all'articolo 71 septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori dì fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

2. I produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori interessati.

3. Il compenso dì cui all'articolo 71 septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93.

3-bis. Al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell’articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale. (3)

(1) (2)

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(1) La denominazione del capo al quale appartiene il presente articolo, è stata così sostituita dall'art. 9, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003.

(2) Il presente articolo è stato così inserito dall'art. 9 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 che ha sostituito l'intero capo V, con decorrenza dal 29.04.2003.

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 335, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo V - Utilizzazioni libere - Sezione II Disposizioni comuni

Articolo 71 Novies

[Eccezioni e limitazioni]

1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari. (1) (2)

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(1) La denominazione del capo al quale appartiene il presente articolo, è stata così sostituita dall'art. 9, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Capo V - Utilizzazioni libere"

(2) Il presente articolo è stato così inserito dall'art. 9 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, che ha sostituito l'intero capo V, con decorrenza dal 29.04.2003.

TITOLO I - Disposizioni sul diritto d'autore Capo V - Utilizzazioni libere - Sezione II Disposizioni comuni

Articolo 71 Decies

[Applicabilità delle eccezioni anche ai diritti connessi]

1. Le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore contenute nel presente capo si applicano anche ai diritti connessi di cui ai capi I, I bis, II e III e, in quanto applicabili, agli altri capi del titolo II, nonché al capo I del titolo li bis. (1) (2)

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(1) La denominazione del capo al quale appartiene il presente articolo, è stata così sostituita dall'art. 9, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Capo V - Utilizzazioni libere"

(2) Il presente articolo è stato così inserito dall'art. 9 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, che ha sostituito l'intero capo V, con decorrenza dal 29.04.2003.

TITOLO II Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore Capo I - Diritti del produttore di fonogrammi

Articolo 72

[Diritti del produttore di fonogrammi]

1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:

a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;

b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;

c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;

d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non sì esaurisce con alcun atto di messa a disposizione dei pubblico. (1) (2)

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(1) Il presente articolo prima sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 16.11.1994, n. 685, è stato, poi, così sostituito dall'art. 11 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I della presente legge, il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono, di riprodurre, con qualsiasi processo di duplicazione, detto disco o apparecchio di sua produzione e di distribuirlo. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio dell'Unione europea, se non nel caso di prima vendita del fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro.

2. Il produttore di fonogrammi ha altresì il diritto esclusivo di noleggiare e dare in prestito, nonché di autorizzare il noleggio ed il prestito dei fonogrammi prodotti. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma dei fonogrammi. "

(2) La denominazione del capo al quale appartiene il presente articolo, è stata così sostituita dall'art. 10, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Capo I - Diritti relativi alla produzione di dischi fonografici e di apparecchi analoghi"

TITOLO II Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore Capo I - Diritti del produttore di fonogrammi

Articolo 73

[Diritto a compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro del disco o dell'apparecchio]

1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo dì lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.

2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento.

3. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato. (1) (2)

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(1) Il presente articolo prima modificato dall'art. 1 e dall'art. 2, D.P.R. 14.05.1974, n. 490 poi sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 16.11.1994, n. 685, poi modificato dall'art. 5, D.Lgs. 23.10.1996, n. 581, è stato, poi, così sostituito dall'art. 12 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

" Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta in tali supporti, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del disco o dell'apparecchio analogo a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della cinematografia nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione degli stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.

La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento.

Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della propaganda fatta dalla amministrazione dello Stato e da enti a ciò autorizzati dallo Stato. "

(2) La denominazione del capo al quale appartiene il presente articolo, è stata così sostituita dall'art. 10, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Capo I - Diritti relativi alla produzione di dischi fonografici e di apparecchi analoghi"

TITOLO II Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore Capo I - Diritti del produttore di fonogrammi

Articolo 73 Bis

[Diritto ad un compenso per gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato]

1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'articolo 73 è effettuata a scopo non di lucro.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento. (1) (2)

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 16.11.1994, n. 685.

(2) La denominazione del capo al quale appartiene il presente articolo, è stata così sostituita dall'art. 10, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Capo I - Diritti relativi alla produzione di dischi fonografici e di apparecchi analoghi"

TITOLO II Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore Capo I - Diritti del produttore di fonogrammi

Articolo 74

[Diritti di opposizione del produttore]

1. Il produttore ha il diritto di opporsi a che l'utilizzazione dei fonogrammi, prevista negli articoli 73 e 73 bis, sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.

2. Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i beni e le attività culturali, in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, può nondimeno autorizzare l'utilizzazione dei fonogrammi previi accertamenti tecnici e disponendo, se occorra, quanto è necessario per eliminare le cause che turbano la regolarità dell'utilizzazione. (1) (2)

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(1) La denominazione del capo al quale appartiene il presente articolo, è stata così sostituita dall'art. 10, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Capo I - Diritti relativi alla produzione di dischi fonografici e di apparecchi analoghi".

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 13 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

" Il produttore ha diritto di opporsi a che l'utilizzazione del disco o apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, prevista nell'articolo che precede, sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.

Su richiesta dell'interessato, il Ministero della cultura popolare, in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, può nondimeno autorizzare la utilizzazione del disco e dell'apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci previ accertamenti tecnici e disponendo, se occorra, quanto è necessario per eliminare le cause che turbano la regolarità della utilizzazione. "

TITOLO II Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore Capo I - Diritti del produttore di fonogrammi

Articolo 75

[Durata dei diritti]

La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia se durante tale periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato, i diritti scadono settanta anni dopo la data della prima pubblicazione lecita.

Se nel periodo di tempo indicato nel primo comma non sono effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma è lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono settanta anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico.

(1) (2)

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(1) Il presente articolo prima modificato dall'art. 3, L. 05.05.1976, n. 404, poi sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 26.05.1997, n. 154, dall'art. 14 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, è stato da ultimo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 21.02.2014, n. 22 con decorrenza dal 26.03.2014. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia, se durante tale periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato ai sensi dell'articolo 12, comma 3, la durata dei diritti è di cinquanta anni dalla data della sua prima pubblicazione.".

(2) La denominazione del capo al quale appartiene il presente articolo, è stata così sostituita dall'art. 10, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente: "Capo I - Diritti relativi alla produzione di dischi fonografici e di apparecchi analoghi".

TITOLO II Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore Capo I - Diritti del produttore di fonogrammi

Articolo 76

[Commercio degli esemplari del disco o di altro apparecchio]

1. I supporti contenenti fonogrammi non possono essere distribuiti se non portano stabilmente apposte le indicazioni dì cui all'articolo 62, in quanto applicabili. (1) (2)

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(1) La denominazione del capo al quale appartiene il presente articolo, è stata così sostituita dall'art. 10, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Capo I - Diritti relativi alla produzione di dischi fonografici e di apparecchi analoghi".

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 15 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Gli esemplari del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci non possono essere messi in commercio se non portino stabilmente apposte sul suddetto disco o apparecchio le indicazioni stabilite dall'articolo 62, in quanto applicabili."

TITOLO II Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore Capo I - Diritti del produttore di fonogrammi

Articolo 77

[Deposito presso la presidenza del consiglio dei ministri di un esemplare del disco o dell'apparecchio]

[I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia stato effettuato il deposito presso la presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le norme del regolamento, di un esemplare del disco o dell'apparecchio analogo.

Tuttavia le formalita` del deposito di cui al primo comma, quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore, si riterra` soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchio analogo risulti apposto in modo stabile il simbolo, accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione.] (1) (2)

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(1) Il presente articolo, prima sostituito dall'art. 3 L. 05.05.1976, n. 404, è stato, poi, abrogato dall'art. 41, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 con decorrenza dal 29.04.2003.

(2) La denominazione del capo al quale appartiene il presente articolo, è stata così sostituita dall' art. 10 D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Capo I - Diritti relativi alla produzione di dischi fonografici e di apparecchi analoghi".

TITOLO II Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore Capo I - Diritti del produttore di fonogrammi

Articolo 78

[Nozioni di produttore e di luogo di produzione]

1. Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.

2. E' considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale. (1) (2)

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(1) La denominazione del capo al quale appartiene il presente articolo, è stata così sostituita dall'art. 10, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Capo I - Diritti relativi alla produzione di dischi fonografici e di apparecchi analoghi".

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 16 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

" È considerato come produttore chi provvede alla fabbricazione del disco originale o dell'apparecchio originale analogo riproduttore di suoni o di voci, mediante la diretta registrazione dei suoni e delle voci.

È considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale. "

TITOLO II Capo I-bis - Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento

Articolo 78 Bis

[Poteri esclusivi del produttore di opere cinematografiche o audiovisive]

1. L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive è soggetta alle disposizioni di cui al presente capo. (1)

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(1) Il presente articolo prima aggiunto dall'art. 10, D.Lgs. 16.11.1994, n. 685, poi modificato dall'art. 8, D.Lgs. 26.05.1997, n. 154, è stato, poi, così sostituito dall'art. 17 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento è titolare del potere esclusivo:

a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta degli originali e delle copie delle sue realizzazioni;

b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni; il diritto di distribuzione non si esaurisce in ambito territoriale comunitario se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato dell'Unione europea;

c) di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni; la vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito.

2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento"

TITOLO II - Capo I-bis Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento

Articolo 78 Ter

[Diritto esclusivo del produttore di opere cinematografiche o audiovisive e di sequenze di immagini in movimento]

1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive e di sequenze di immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo:

a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni;

b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;

c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;

d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.

2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento. (1)

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003.

TITOLO II - Capo I-ter Diritti audiovisivi sportivi

Articolo 78 Quater

[Disciplina applicabile ai diritti audiovisivi sportivi]

Ai diritti audiovisivi sportivi di cui alla legge 19 luglio 2007, n. 106, e relativi decreti legislativi attuativi si applicano le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili. (1)

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(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 28, D.Lgs. 09.01.2008, n. 9, con decorrenza dal 16.02.2008.

TITOLO II Capo II - Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva

Articolo 79

[Poteri esclusivi di coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva]

1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo:

a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;

b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni;

c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;

d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via etere;

e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni. Il diritto di distribuzione non sì esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro;

f) I diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.

3. L'espressione radio-diffusione ha riguardo all'emissione radiofonica e televisiva.

4. L'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via satellite.

5. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione. (1)

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(1) Il presente articolo prima modificato dall'art. 3, D.P.R. 14.05.1974, n. 490 poi modificato dall'art. 9, D.Lgs. 26.05.1997, n. 154, poi sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 16.11.1994, n. 685, è stato, poi, così sostituito dall'art. 19 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il potere esclusivo:

a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;

b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle fissazioni delle proprie emissioni;

c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;

d) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni: questo potere non si esaurisce nell'ambito territoriale dell'Unione europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni: per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.

3. L'espressione "radio-diffusione" ha riguardo all'emissione radiofonica e televisiva.

4. L'espressione "su filo o via etere" include le emissioni via cavo e via satellite.

5. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione. "

TITOLO II Capo III - Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori

Articolo 80

[Artisti interpreti ed escutori]

1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.

2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di:

a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;

b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni artistiche;

c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione via etere e la comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori- il compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'art. 73 bis;

d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni;

e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche. Il diritto non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;

f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra l'IMAIE e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

3. I diritti di cui al comma 2, lettera c), non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico. (1)

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(1) Il presente articolo prima sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 16.11.1994, n. 685, poi modificato dall'art. 6, D.Lgs. 23.10.1996, n. 581, poi modificato dagli artt. 10 e 11, D.Lgs. 26.05.1997, n. 154, è stato, poi, così sostituito dall'art. 20 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.

2. Gli artisti interpreti e esecutori hanno, indipendentemente dalla eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il potere esclusivo di:

a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;

b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta della fissazione delle loro prestazioni artistiche;

c) autorizzare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo ivi compresa quella via satellite delle loro prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro diffusione radiotelevisiva o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un disco fonografico o in un altro apparecchio analogo, qualora sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all'articolo 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto agli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'articolo 73 bis;

d) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche: il diritto non si esaurisce nel territorio dell'Unione europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;

e) autorizzare il noleggio od il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. "

TITOLO II Capo III - Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori

Articolo 81

[Diritto di opposizione degli artisti interpreti ed escutori]

Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere dì pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione. (1)

Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art. 74.

Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti dall'applicazione del presente articolo sono regolate dalle norme contenute nel comma primo dell'articolo 54.

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(1) Il presente comma prima modificato dall'art. 14, D.Lgs. 16.11.1994, n. 685, è stato, poi, così sostituito dall'art. 21 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione."

TITOLO II Capo III - Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori

Articolo 82

[Soggetti compresi nella denominazione di artisti interpreti ed escutori]

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori:

1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario;

2) i direttori dell'orchestra o del coro;

3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante o non di semplice accompagnamento (1).

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(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 16.11.1994, n. 685.

TITOLO II Capo III - Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori

Articolo 83

[Diritti delgi artisti interpreti ed esecutori]

1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche. (1)

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(1) Il presente articolo prima modificato dall'art. 14, D.Lgs. 16.11.1994, n. 685, è stato, poi, così sostituito, dall'art. 22 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente :

"Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti dell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella diffusione o trasmissione della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sul disco fonografico, sulla pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente."

TITOLO II Capo III - Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori

Articolo 84

[Cessione di diritti e compensi]

1. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.

2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e assimilata sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi di emissione.

3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.

4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 (1).

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(1) Il presente articolo, prima sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 16.11.1994, n. 685, poi modificato dall'art. 7, D.Lgs. 23.10.1996, n. 581, è stato infine così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 26.05.1997, n. 154.

TITOLO II Capo III - Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori

Articolo 84 Bis

[Remunerazione annua supplementare]

Qualora un contratto di trasferimento o cessione conferisca all’artista, interprete o esecutore, il diritto a esigere una remunerazione non ricorrente, l’artista, interprete o esecutore, ha il diritto di ottenere una remunerazione annua supplementare da parte del produttore di fonogrammi per ogni anno completo immediatamente successivo al cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, al cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico. La rinuncia al diritto di ottenere tale remunerazione non produce effetti.

L’importo complessivo, che il produttore di fonogrammi deve riservare al pagamento della remunerazione annua supplementare di cui al primo comma, corrisponde al 20 per cento del ricavo che il produttore di fonogrammi ha percepito, nel corso dell’anno che precede quello in cui è versata detta remunerazione, dalla riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del fonogramma in questione, dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico. Per ricavo si intende il ricavo che deriva al produttore di fonogrammi prima della detrazione delle spese.

Le società di gestione collettiva, in possesso dei requisiti di cui al decreto adottato ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, amministrano il diritto ad ottenere la remunerazione annua supplementare spettante agli artisti, interpreti o esecutori, di cui al primo comma.

I produttori di fonogrammi sono tenuti, su richiesta degli artisti, interpreti o esecutori, o delle società di gestione collettiva di cui al terzo comma cui gli artisti, interpreti o esecutori, hanno concesso mandato, a fornire ogni informazione necessaria a garantire il pagamento della remunerazione annua supplementare di cui al primo comma.

Qualora un artista, interprete o esecutore, abbia diritto a pagamenti ricorrenti, dai pagamenti ad esso effettuati non è detratto alcun pagamento anticipato né alcuna deduzione prevista contrattualmente dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico. (1)

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(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 2, D.Lgs. 21.02.2014, n. 22 con decorrenza dal 26.03.2014.

TITOLO II Capo III - Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori

Articolo 84 Ter

[Diritto di recesso]

Se, decorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, decorsi cinquanta anni dalla sua prima lecita comunicazione al pubblico, il produttore del fonogramma non mette in vendita un numero sufficiente di copie del fonogramma o non lo mette a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascun membro del pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti, l’artista, interprete o esecutore, può recedere dal contratto con cui l’artista ha trasferito o ceduto i suoi diritti di fissazione dell’esecuzione al produttore di fonogrammi.

La rinuncia al diritto di recesso non produce effetti.

Il diritto di recedere dal contratto di trasferimento o cessione di cui al primo comma può essere esercitato, se il produttore di fonogrammi, entro un anno dalla comunicazione dell’artista, interprete o esecutore, dell’intenzione di recedere dal contratto di trasferimento o cessione ai sensi del primo comma, non realizza entrambe le forme di utilizzazione di cui al medesimo comma.

Qualora un fonogramma contenga la fissazione delle esecuzioni di una pluralità di artisti, interpreti o esecutori, essi possono recedere dai loro contratti di trasferimento o cessione con il consenso di tutti gli artisti, interpreti o esecutori, in conformità a quanto disposto dall’articolo 10. In caso di ingiustificato rifiuto di uno o più degli artisti, interpreti o esecutori, l’Autorità giudiziaria accerta il diritto di recesso da tutti i contratti di trasferimento o cessione da parte dei soggetti istanti.

In caso di recesso dal contratto di trasferimento o cessione, decadono i diritti del produttore di fonogrammi sul fonogramma. (1)

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(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 2, D.Lgs. 21.02.2014, n. 22 con decorrenza dal 26.03.2014.

TITOLO II Capo III - Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori

Articolo 85

[Durata dei diritti]

I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Tuttavia:

a) se una fissazione dell’esecuzione, rappresentazione o recitazione, con un mezzo diverso dal fonogramma, è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico;

b) se una fissazione dell’esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti durano settanta anni dalla data della prima pubblicazione o, se anteriore, da quella della prima comunicazione al pubblico.

(1)

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(1) Il presente articolo è stato così sostituito prima dall'art. 166, D.Lgs. 16.11.1994, n. 685, poi dall'art. 13, D.Lgs. 26.05.1997, n. 154 (G.U. 13.06.1997, n. 136), e da ultimo dall'art. 3, D.Lgs. 21.02.2014, n. 22 con decorrenza dal 26.03.2014. Si riporta di seguito il testo previgente:

"I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Se una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico della fissazione".

TITOLO II Capo III - Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori

Articolo 85 Bis

[Diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo]

1. In aggiunta ai diritti già disciplinati nel presente capo e nei capi precedenti, ai detentori dei diritti connessi è riconosciuto il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo secondo le disposizioni di cui all'articolo 110-bis (1).

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(1) Il presente articolo, prima sostituito prima dall'art. 166, D.Lgs. 16.11.1994, n. 685, è stato poi cosi' sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 26.05.1997, n. 154.

TITOLO II Capo III-bis - Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d'autore

Articolo 85 Ter

[Pubblicazione o comunicazione al pubblico per la prima volta di un'opera non pubblicata anteriormente]

1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute nella sezione I del capo III, del titolo I della presente legge, in quanto applicabili.

2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico (1).

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(1) Il presente articolo, e l'ambito sistematico in cui è inserito, (Capo III-bis) sono stati aggiunti dall'art. 14, D.Lgs. 26.05.1997, n. 154.

TITOLO II Capo III-ter - Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio

Articolo 85 Quater

[Diritti di utilizzazione economica dell'opera che risulta dall'attività di revisione critica e scientifica]

1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a colui il quale pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio spettano i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, quale risulta dall'attività di revisione critica e scientifica.

2. Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare dei diritti di utilizzazione economica di cui al comma 1, spetta al curatore della edizione critica e scientifica il diritto alla indicazione del nome.

3. La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 è di venti anni a partire dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo effettuata (1).

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(1) Il presente articolo, e l'ambito sistematico in cui è inserito (Capo III-ter) sono stati aggiunti dall'art. 15, D.Lgs. 26.05.1997, n. 154.

TITOLO II Capo III-ter - Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio

Articolo 85 Quinquies

[Computo dei termini di durata finale]

I termini finali di durata dei diritti previsti dal capi I, I-bis, II, III, III-bis, e dal presente capo del titolo II si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma (1).

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 16, D.Lgs. 26.05.1997, n. 154.

TITOLO II Capo IV - Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali

Articolo 86

[Compenso all'autore di bozzetti di scene teatrali]

All'autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera dell'ingegno coperta dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni del titolo I, compete un diritto a compenso quando il bozzetto è usato ulteriormente in altri teatri, oltre quello per il quale è stato composto.

Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto è stato adoperato.

TITOLO II Capo V - Diritti relativi alle fotografie

Articolo 87

[Nozione di fotografie]

Sono considerate fotografie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.

Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

TITOLO II Capo V - Diritti relativi alle fotografie

Articolo 88

[Diritti spettanti al fotografo]

Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sulla opera riprodotta.

Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.

La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

Il Ministro per la cultura popolare, con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia .

TITOLO II Capo V - Diritti relativi alle fotografie

Articolo 89

[Cessione del negativo]

La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti nell'articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente.

TITOLO II Capo V - Diritti relativi alle fotografie

Articolo 90

[Indicazioni degli esemplari della fotografia]

Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:

1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'articolo 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;

2) la data dell'anno di produzione della fotografia;

3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.

TITOLO II Capo V - Diritti relativi alle fotografie

Articolo 91

[Riproduzione di fotografie]

La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso, che è determinato nelle forme previste dal regolamento.

Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.

La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque, pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso.

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.

TITOLO II Capo V - Diritti relativi alle fotografie

Articolo 92

[Durata del diritto esclusivo sulle fotografie]

Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.

[Per le fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa e architettonica o aventi carattere tecnico o scientifico, o di spiccato valore artistico il termine di durata è di quaranta anni, a condizione che sia effettuato il deposito dell'opera a termini dell'articolo 105]. (1)

[Il termine decorre dalla data del deposito stesso](1)

[Sugli esemplari delle fotografie menzionate nel secondo comma deve apporsi l'indicazione "riproduzione riservata per quarant'anni"](1)

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(1) Il presente comma è stato soppresso dall'art. 5, D.P.R. 08.01.1979, n. 19.

TITOLO II Capo VI - Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto Sezione I - Diritti relativi alle corrispondenze epistolari

Articolo 93

[Divieto di pubblicazione di scritti aventi carattere confidenziale]

Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario.

Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge o dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado.

Qualora le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il Pubblico Ministero.

È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto.

TITOLO II Capo VI - Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto Sezione I - Diritti relativi alle corrispondenze epistolari

Articolo 94

[Casi in cui non è necessario il consenso dei familliari]

Il consenso indicato all'articolo precedente non è necessario quando la conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenza di difesa dell'onore o della reputazione personale o familiare.

TITOLO II Capo VI - Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto Sezione I - Diritti relativi alle corrispondenze epistolari

Articolo 95

[Corrispondenze epistolari]

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto di autore ed anche se cadute in dominio pubblico. Non si applicano agli atti e corrispondenze ufficiali o agli altri atti e corrispondenze che presentano interesse di Stato.

TITOLO II Capo VI - Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto Sezione II - Diritti relativi al ritratto

Articolo 96

[Esposizione, riproduzione e messa in commercio del ritratto di una persona]

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.

Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 93.

TITOLO II Capo VI - Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto Sezione II - Diritti relativi al ritratto

Articolo 97

[Casi in cui non occorre il consenso della persona ritrattata]

Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzionedell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto,da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici oculturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimoniedi interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quandol'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla riputazioneod anche al decoro nella persona ritrattata.

TITOLO II Capo VI - Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto Sezione II - Diritti relativi al ritratto

Articolo 98

[Ritratto fotografico eseguito su commissione]

Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può, dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa, essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la produzione, di un equo corrispettivo.

Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.

TITOLO II Capo VII - Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria

Articolo 99

[Diritti dell'autore di progetti di lavori che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici]

All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso il Ministero della cultura popolare secondo le norme stabilite dal regolamento.

Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma.

TITOLO II - Capo VII-bis - Titolarità dei diritti connessi

Articolo 99 Bis

[Titolare di un diritto connesso]

1. E' reputato titolare di un diritto connesso, salvo prova contraria, chi, nelle forme d'uso, è individuato come tale nei materiali protetti, ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o comunicazione al pubblico. (1)

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(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 1 D.Lgs. 16.03.2006, n. 140, con decorrenza dal 22.04.2006.

TITOLO II Capo VIII - Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera, degli articoli e di notizie - Divieto di taluni atti di concorrenza sleale

Articolo 100

[Riproduzione di titoli e di rubriche]

Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore.

Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione.

È vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo così costante da individuare l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica.

Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale.

TITOLO II Capo VIII - Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera, degli articoli e di notizie - Divieto di taluni atti di concorrenza sleale

Articolo 101

[Atti illeciti]

La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte.

Sono considerati atti illeciti:

a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia. A tal fine, affinché le agenzie abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di diramazione;

b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.

TITOLO II Capo VIII - Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera, degli articoli e di notizie - Divieto di taluni atti di concorrenza sleale

Articolo 102

[Concorrenza sleale]

È vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.

Titolo II bis - Disposizioni sui diritti del costitutore di una banca dati Diritti ed obblighi dell'utente Capo I Diritti del costitutore di una banca dati

Articolo 102 Bis

[Definizioni]

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;

b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalitào di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione;

c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego.

2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro dell'Unione europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dell'Unione europea.

3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.

4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o residenti abituali nel territorio dell'Unione europea.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno della Unione europea; tuttavia, qualora la società o l'impresa abbia all'interno della Unione europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l'attività della medesima e l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea.

6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso.

7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a

disposizione del pubblico.

8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.

9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati.

10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge. (1)

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 06.05.1999, n. 169

Titolo II bis - Disposizioni sui diritti del costitutore di una banca dati Diritti ed obblighi dell'utente Capo II Diritti dell'utente

Articolo 102 Ter

[Diritti e obblighi dell'utente]

1. L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca.

2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non puo' eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di dati.

3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo.

Se l'utente legittimo è autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle. (1)

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 06.05.1999, n. 169

Titolo II-ter Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti

Articolo 102 Quater

Misure tecnologiche di protezione

1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102 bis, comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.

2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione.

3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I. (1)

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(1) Il presente articolo, insieme al titolo al quale appartiene, è stato inserito dall'art. 23 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 con decorrenza dal 29.04.2003.

Titolo II-ter Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti

Articolo 102 Quinquies

[Informazioni elettroniche sul regime dei diritti]

1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102 bis, comma 3, sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi.

2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione. (1)

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(1) Il presente articolo, insieme al titolo al quale appartiene, è stato inserito dall' art. 23 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo I - Registri di pubblicità e deposito delle opere

Articolo 103

[Registri di pubblicità]

È istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.

La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e attività culturali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi, sentita la SIAE, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono determinate le caratteristiche del registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del registro nonché la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione. (1)

In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.

Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.

La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche e per le opere audiovisive la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma. (2)

La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.

I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.

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(1) Il presente comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 29.12.1992, n. 518 e poi modificato dall'art. 9, L. 18.08.2000, n. 248 è stato da ultimo così sostituito dall'art. 6 D.L. 30.04.2010, n. 64 come da ultimo modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 30.06.2010, n. 100 con decorrenza dal 01.07.2010. Si riporta di seguito il testo previgente:

"La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.".

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 6 D.L. 30.04.2010, n. 64 con decorrenza dal 01.05.2010. Si riporta di seguito il testo previgente:

"La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma. ".

Articolo 104

Atti che possono essere registrati ed effetti della registrazione

Possono, anche, essere registrati nel registro, sulla istanza della parte interessata, con le forme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono, in tutto o in parte, i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di societa` relativi ai diritti medesimi.

Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge o in altre leggi speciali.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo I - Registri di pubblicità e deposito delle opere

Articolo 105

Deposito di una copia o esemplare dell'opera o del prodotto

Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della cultura popolare un esemplare o copia della opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.

Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stampata la partitura d'orchestra, basterà una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.

Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa (1).

Per le fotografie è escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 92.

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(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 29.12.1992, n. 518

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo I - Registri di pubblicità e deposito delle opere

Articolo 106

[Effetti dell'omissione del deposito]

L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l'applicazione dell'articolo 188 di questa legge.

[L'omissione del deposito impedisce lo acquisto o l'esercizio di diritti sulle opere contemplate nel titolo II di questa legge, a termini delle disposizioni contenute nel titolo medesimo.] (1)

Il Ministro per la cultura popolare può far procedere al sequestro di un esemplare o di una copia dell'opera di cui fu omesso il deposito, nelle forme stabilite dal regolamento.

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(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 41, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione I - Norme generali

Articolo 107

[Atti di disposizione dei diritti di utilizzazione]

I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione I - Norme generali

Articolo 108

[Capacità di compiere atti giuridici relativi alle opere create]

L'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano (1).

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(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 13, L. 08.03.1975, n. 39.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione I - Norme generali

Articolo 109

[Cessione di esemplari dell'opera e di mezzi per riprodurre un'opera d'arte]

La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge.

Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l'opera stessa, sempreché tale facoltà spetti al cedente.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione I - Norme generali

Articolo 110

[Prova della trasmissione dei diritti di utilizzazione]

La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione I - Norme generali

Articolo 110 Bis

[Autorizzazione alla trasmissione via cavo delle emissioni di radiodiffusione]

1. L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle emissioni di radiodiffusione è concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori di diritti connessi ed i cablodistributori.

2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione via cavo di un'emissione di radiodiffusione, le parti interessate possono far ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione di una proposta di contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata dal presidente del tribunale ove ha la residenza o la sede una delle parti interessate.

3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica (1).

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 23.10.1996, n. 581.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione I - Norme generali

Articolo 111

[Pegno, pignoramento o sequestro dei diritti di pubblicazione o di utilizzazione, dei proventi e degli esemplari dell'opera]

I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro né per atto contrattuale, né per via di esecuzione forzata, finché spettano personalmente all'autore.

Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera, secondo le norme del codice di procedura civile.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione I - Norme generali

Articolo 112

[Espropriazioni per ragioni di pubblico interesse dei diritti spettanti all'autore]

I diritti spettanti all'autore, ad eccezione di quelli di pubblicare un'opera durante la vita di lui, possono essere espropriati per ragioni di interesse dello Stato.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione I - Norme generali

Articolo 113

[Decreto di espropriazione]

L'espropriazione è disposta per decreto reale, su proposta del Ministro per la cultura popolare, di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio di Stato.

Nel decreto di espropriazione od in altro successivo è stabilita l'indennità spettante all'espropriato.

Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli aventi diritto, che dei terzi detentori delle cose materiali necessarie per l'esercizio dei diritti espropriati.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione I - Norme generali

Articolo 114

[Ricorso contro il decreto]

Contro il decreto di espropriazione, per ragioni di interesse dello Stato è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato tranne per le controversie riguardanti l'ammontare delle indennità, le quali rimangono di competenza dell'Autorità giudiziaria.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione II - Trasmissione a causa di morte

Articolo 115

[Comunione tra gli eredi dopo la morte dell'autore]

Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che l'Autorità giudiziaria, sopra istanza di uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio.

Decorso il detto periodo, gli eredi, possono stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici.

La comunione è regolata dalle disposizioni del codice civile e da quelle che seguono.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione II - Trasmissione a causa di morte

Articolo 116

[Amministrazione e rappresentazione degli interessi della comunione]

L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione.

Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministratore o se non si accordano sulla nomina medesima, entro l'anno dall'apertura della successione, l'amministrazione è conferita all'Ente italiano per il diritto di autore con decreto del Tribunale del luogo dell'aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell'ente medesimo (1).

La medesima procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.

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(1) L'Ente italiano per il diritto di autore, citato nel presente comma, è attualmente la Società italiana degli autori ed editori.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione II - Trasmissione a causa di morte

Articolo 117

[Compiti dell'amministratore]

L'amministratore cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell'opera.

Non può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonché l'adattamento dell'opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del codice civile in materia di comunione.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione III - Contratto di edizione

Articolo 118

[Normativa disciplinante il contratto con il quale un autore concede ad un editore la pubblicazione dell'opera]

Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione III - Contratto di edizione

Articolo 119

[Oggetto del contratto]

Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel caso dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto.

Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.

Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata.

Salvo pattuizione espressa, la alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.

L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo fatto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo, nella stessa categoria di facoltà esclusive.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione III - Contratto di edizione

Articolo 120

[Norme da osservare in caso di contratto avente ad oggetto opere non ancora create]

Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create si devono osservare le norme seguenti:

1) è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo;

2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni;

3) se fu determinata l'opera da creare, ma non fu diffuso il termine nel quale l'opera deve essere consegnata, l'editore ha sempre il diritto di ricorrere all'Autorità giudiziaria per la fissazione di un termine. Se il termine fu fissato, l'Autorità giudiziaria ha facoltà di prorogarlo.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione III - Contratto di edizione

Articolo 121

[Risoluzione di un contratto per opera incompiuta]

Se l'autore muore o si trova nella impossibilità di condurre l'opera a termine, dopo che una parte notevole ed a sé stante è stata compiuta e consegnata, l'editore ha la scelta di considerare risoluto il contratto, oppure di considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso proporzionato, salvo che l'autore abbia manifestata o manifesti la volontà che l'opera non sia pubblicata se non compiuta interamente, o uguale volontà, sia manifestata dalle persone indicate nell'articolo 23.

Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o dei suoi eredi l'opera incompiuta non può essere ceduta ad altri, sotto pena del risarcimento del danno.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione III - Contratto di edizione

Articolo 122

[Contratto di edizione]

Il contratto di edizione può essere "per edizione" o "a termine".

Il contratto "per edizione" conferisce all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto completo.

Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo.

Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.

Il contratto di edizione "a termine" conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità, del contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti: enciclopedie, dizionari; schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale; lavori di cartografia; opere drammatico-musicali e sinfoniche.

In entrambe le forme di contratto l'editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione III - Contratto di edizione

Articolo 123

[Contrassegni degli esemplari dell'opera]

Gli esemplari dell'opera sono contrassegnati in conformità delle norme stabilite dal regolamento.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione III - Contratto di edizione

Articolo 124

[Previsione contrattuale di più edizioni]

Se più edizioni sono prevedute nel contratto, l'editore è obbligato ad avvisare l'autore dell'epoca presumibile dell'esaurimento dell'edizione in corso, entro un congruo termine, prima dell'epoca stessa.

Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se intende o no procedere ad una nuova edizione.

Se l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione o se, avendo dichiarato di voler procedere ad una nuova edizione, non vi procede nel termine di due anni dalla notifica di detta dichiarazione, il contratto si intende risoluto.

L'autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova edizione se non sussistono giusti motivi da parte dell'editore.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione III - Contratto di edizione

Articolo 125

[Obblighi a carico dell'autore]

L'autore è obbligato:

1) a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;

2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto. L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate dall'uso.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione III - Contratto di edizione

Articolo 126

[Obblighi a carico dell'editore]

L'editore è obbligato:

1) a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto nel contratto, in conformità dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale;

2) a pagare all'autore i compensi pattuiti.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione III - Contratto di edizione

Articolo 127

[Termini di pubblicazione e riproduzione dell'opera]

La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro il termine fissato dal contratto; tale termine non può essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna all'editore dell'esemplare completo e definitivo dell'opera.

In mancanza di termini contrattuali, la pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane all'editore. L'Autorità giudiziaria può peraltro fissare un termine più breve quando sia giustificato dalla natura dell'opera e da ogni altra circostanza del caso.

È nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra stabilito.

Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione III - Contratto di edizione

Articolo 128

[Risoluzione contrattuale]

Se l'acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l'opera nel termine concordato o in quello stabilito dal giudice, l'autore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto.

L'Autorità giudiziaria può accordare all'acquirente una dilazione, non superiore alla metà del termine, predetto, subordinandola, ove occorra, alla prestazione di idonea garanzia. Può altresì limitare la pronuncia di risoluzione soltanto ad una parte del contenuto del contratto.

Nel caso di risoluzione totale l'acquirente deve restituire l'originale dell'opera ed è obbligato al risarcimento dei danni a meno che provi che la pubblicazione o riproduzione è mancata malgrado la dovuta diligenza.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione III - Contratto di edizione

Articolo 129

[Modificazioni e aggiornamenti dell'opera]

L'autore può introdurre nell'opera tutte le modificazioni che crede purché non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a che l'opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le maggiori spese derivanti dalla modificazione.

L'autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni. L'editore deve interpellarlo in proposito prima di procedere alle nuove edizioni. In difetto di accordo tra le parti il termine per eseguire le modificazioni è fissato dall'Autorità giudiziaria.

Se la natura dell'opera esige che essa sia aggiornata prima di una nuova edizione e l'autore rifiuti di aggiornarla, l'editore può farla aggiornare da altri, avendo cura, nella nuova edizione di segnalare e distinguere l'opera dell'aggiornatore.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione III - Contratto di edizione

Articolo 130

[Compenso spettante all'autore]

Il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:

dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere di collaborazione; traduzioni, articoli di giornali o di riviste; discorsi o conferenze; opere scientifiche;

lavori di cartografia; opere musicali o drammatico-musicali; opere delle arti figurative.

Nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione III - Contratto di edizione

Articolo 131

[Prezzo di copertina]

Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è fissato dall'editore, previo tempestivo avviso all'autore. Questi può opporsi al prezzo fissato o modificato dall'editore, se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione III - Contratto di edizione

Articolo 132

[Cessione dei diritti dell'editore]

L'editore non può trasferire ad altri, senza il consenso dell'autore, i diritti acquistati, salvo pattuizione contraria oppure nel caso di cessione dell'azienda. Tuttavia, in questo ultimo caso i diritti dell'editore cedente non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell'opera.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione III - Contratto di edizione

Articolo 133

[Opera che non trova smercio sul mercato al prezzo fissato]

Se l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l'editore prima di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli al macero, deve interpellare l'autore se intende acquistarli per un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita sottoprezzo o ad uso di macero.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione III - Contratto di edizione

Articolo 134

[Estinzione dei contratti di edizione]

I contratti di edizione si estinguono:

1) per il decorso del termine contrattuale;

2) per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso dell'opera;

3) per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta, salva l'applicazione delle norme dell'articolo 121;

4) perché l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge;

5) nei casi di risoluzione contemplati dall'articolo 128 o nel caso previsto dall'articolo 133;

6) nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle disposizioni della sezione quinta di questo capo.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione III - Contratto di edizione

Articolo 135

[Risoluzione del contratto in caso di fallimento dell'editore]

Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto di edizione.

Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l'esercizio dell'azienda editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate nell'articolo 132.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione IV - Contratti di rappresentazione e di esecuzione

Articolo 136

[Normativa regolante il contratto con il quale l'autore concede la facoltà di rappresentare in pibblico un'opera]

Il contratto con il quale l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

Salvo patto contrario, la concessione di detta facoltà non è esclusiva e non è trasferibile ad altri.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione IV - Contratti di rappresentazione e di esecuzione

Articolo 137

[Obblighi a carico dell'autore]

L'autore è obbligato:

1) a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe;

2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione IV - Contratti di rappresentazione e di esecuzione

Articolo 138

[Obblighi a carico del concessionario]

Il concessionario è obbligato:

1) a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome dell'eventuale traduttore o riduttore;

2) a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore;

3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell'opera e i direttori dell'orchestra e dei cori, se furono designati d'accordo con l'autore.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione IV - Contratti di rappresentazione e di esecuzione

Articolo 139

[Normativa applicabile alle rappresentazioni dell'opera]

Per la rappresentazione dell'opera si applicano le norme degli artt. 127 e 128, meno per quanto riguarda il termine fissato al secondo comma dell'articolo 127 che viene elevato a cinque anni, quando si tratti di opere drammatico-musicali.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione IV - Contratti di rappresentazione e di esecuzione

Articolo 140

[Risoluzione del contratto per difetto di ulteriore rappresentazione dell'opera]

Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura, nonostante la richiesta dell'autore, di ulteriormente rappresentare l'opera dopo una prima rappresentazione, od un primo ciclo di rappresentazioni, l'autore della parte musicale o letteraria che dimostri la colpa del cessionario, ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, con le conseguenze stabilite nel terzo comma dell'articolo 128.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione IV - Contratti di rappresentazione e di esecuzione

Articolo 141

[Normativa disciplinante il contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una composizione musicale]

Il contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una composizione musicale, è regolato dalle disposizioni di questa sezione, in quanto siano applicabili alla natura ed all'oggetto del contratto medesimo.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione V - Ritiro dell'opera dal commercio

Articolo 142

[Diritto di ritirare l'opera dal commercio]

L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima.

Questo diritto è personale e non è trasmissibile.

Agli effetti dell'esercizio di questo diritto l'autore deve notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed al Ministero della cultura popolare, il quale dà pubblica notizia dell'intendimento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento.

Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima data delle notifiche e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all'Autorità giudiziaria per opporsi all'esercizio della pretesa dell'autore o per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione V - Ritiro dell'opera dal commercio

Articolo 143

[Divieto della riproduzione, diffusione, escuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera]

L'Autorità giudiziaria, se riconosce che sussistono gravi ragioni morali invocate dall'autore, ordina il divieto della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, a condizione del pagamento di una indennità a favore degli interessati fissando, la somma dell'indennizzo e il termine per il pagamento.

L'Autorità giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente il divieto con decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza, prima della decadenza del termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente, previo, occorrendo, il pagamento di una idonea cauzione.

Se l'indennità non è pagata nel termine fissato dall'Autorità giudiziaria cessa di pieno diritto la efficacia della sentenza.

La continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, dopo trascorso il termine per ricorrere all'Autorità giudiziaria, previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, dopo dichiarato sospeso il commercio dell'opera, è soggetta alle sanzioni civili e penali comminate da questa legge per la violazione del diritto di autore.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione VI - Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di manoscritti

Articolo 144

[Percentuale cui hanno diritto gli autori delle opere d'arte e di manoscritti]

1. Gli autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore.

2. Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.

3. Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000,00 euro. La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall'acquisto salva prova contraria fornita dal venditore. (1) (2) (3)

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(1) Il presente articolo prima modificato dall'art. 6, D.P.R. 08.01.1979, n. 19, è stato, poi, così sostituito dall'art. 2 D.Lgs. 13.02.2006, n. 118, con decorrenza dal 09.04.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

" Gli autori delle opere delle arti figurative, realizzate a mezzo della pittura, della scultura, del disegno e della stampa, e gli autori dei manoscritti originali, hanno diritto ad una percentuale sul prezzo della prima vendita pubblica degli esemplari originali delle opere e dei manoscritti, quale presunto maggior valore conseguito dall'esemplare in confronto del suo prezzo originario di alienazione.

L'organizzatore della vendita, il venditore e l'acquirente sono tuttavia, ammessi a provare che tale vendita pubblica non fu preceduta da alcun altro atto di alienazione a titolo oneroso, ovvero che il prezzo originario di alienazione non fu inferiore a quello conseguito nella vendita pubblica. ".

(2) La denominazione della sezione cui appartiene il presente articolo è stata così sostituita dall'art. 1 D.Lgs. 13.02.2006, n. 118, con decorrenza dal 09.04.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Sezione VI - Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative".

(3) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.M. 04.05.2012 (G.U. 09.08.2012, n. 185) per le attività di accertamento, riscossione e ripartizione dei diritti dell'autore sulle vendite di opere d'arte e di manoscritti successive alla prima di cui alla presente sezione, è riconosciuta alla SIAE

- a decorrere dal 9 aprile 2012 e fino all'8 aprile 2014, una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 20% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione

- a decorrere dal 9 aprile 2014 e fino all'8 aprile 2015 è riconosciuta alla SIAE per le medesime attività una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 19% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione VI - Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di manoscritti

Articolo 145

[Percentuale sul maggior valore delle opere conseguito nelle successive vendite pubbliche]

1. Ai fini dell'articolo 144, per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative, comprese nell'articolo 2, come i quadri, i "collages", i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall'autore stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e originali.

2. Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore. (1) (2) (3)

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(1) La denominazione della sezione cui appartiene il presente articolo è stata così sostituita dall'art. 1 D.Lgs. 13.02.2006, n. 118, con decorrenza dal 09.04.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Sezione VI - Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative".

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 3 D.Lgs. 13.02.2006, n. 118, con decorrenza dal 09.04.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Gli autori delle opere indicate nell'articolo precedente hanno altresì diritto ad una percentuale sul maggior valore che gli esemplari originali delle proprie opere abbiano ulteriormente conseguito nelle successive vendite pubbliche, ragguagliata alla differenza tra i prezzi dell'ultima vendita pubblica e di quella immediatamente precedente.".

(3) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.M. 04.05.2012 (G.U. 09.08.2012, n. 185) per le attività di accertamento, riscossione e ripartizione dei diritti dell'autore sulle vendite di opere d'arte e di manoscritti successive alla prima di cui alla presente sezione, è riconosciuta alla SIAE

- a decorrere dal 9 aprile 2012 e fino all'8 aprile 2014, una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 20% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione

- a decorrere dal 9 aprile 2014 e fino all'8 aprile 2015 è riconosciuta alla SIAE per le medesime attività una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 19% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione VI - Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di manoscritti

Articolo 146

[Casi in cui le percentuali sono dovute]

1.Il diritto di cui all'articolo 144 é riconosciuto anche agli autori e ai loro aventi causa di paesi non facenti parte dell'Unione europea, solo ove la legislazione di tali paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa.

2. Agli autori di paesi non facenti parte dell'Unione europea non in possesso della cittadinanza italiana, ma abitualmente residenti in Italia, é riservato lo stesso trattamento previsto dalla presente sezione per i cittadini italiani. (1) (2) (3)

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(1) La denominazione della sezione cui appartiene il presente articolo è stata così sostituita dall'art. 1 D.Lgs. 13.02.2006, n. 118, con decorrenza dal 09.04.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Sezione VI - Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative".

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 4 D.Lgs. 13.02.2006, n. 118, con decorrenza dal 09.04.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

" Le percentuali previste dai precedenti articoli sono dovute soltanto se il prezzo di vendita sia superiore a lire 1000 per i disegni e le stampe, a lire 5000 per le pitture, a lire 10.000 per le sculture.

Esse sono a carico del proprietario venditore.".

(3) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.M. 04.05.2012 (G.U. 09.08.2012, n. 185) per le attività di accertamento, riscossione e ripartizione dei diritti dell'autore sulle vendite di opere d'arte e di manoscritti successive alla prima di cui alla presente sezione, è riconosciuta alla SIAE

- a decorrere dal 9 aprile 2012 e fino all'8 aprile 2014, una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 20% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione

- a decorrere dal 9 aprile 2014 e fino all'8 aprile 2015 è riconosciuta alla SIAE per le medesime attività una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 19% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione VI - Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di manoscritti

Articolo 147

[Prezzo degli esemplari]

1. Il diritto di cui all'articolo 144 non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente. (1) (2) (3)

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(1) La denominazione della sezione cui appartiene il presente articolo è stata così sostituita dall'art. 1 D.Lgs. 13.02.2006, n. 118, con decorrenza dal 09.04.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Sezione VI - Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative".

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 5 D.Lgs. 13.02.2006, n. 118, con decorrenza dal 09.04.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

" Se il prezzo dell'esemplare originale delle opere previste in questa sezione, conseguito in qualsiasi vendita non considerata pubblica da questa legge, raggiunga lire 4000 per i disegni e le stampe, lire 30.000 per le pitture, lire 40.000 per le sculture e superi il quintuplo del prezzo originario di alienazione, comunque effettuata, tale maggior valore è attribuito in misura del 10 %agli autori delle opere ed è a carico del proprietario venditore.

Agli autori medesimi incombe la prova del prezzo raggiunto dall'esemplare e del concorso delle condizioni previste da questo articolo.

La percentuale è ridotta al cinque per cento se il venditore provi a sua volta di avere acquistato l'esemplare ad un prezzo non inferiore alla metà di quello da lui realizzato.

Per la determinazione del maggior valore si applicano le disposizioni dell'articolo 145.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle opere anonime o pseudonime, salvo, per queste ultime, quanto è disposto dall'articolo 8 della presente legge.".

(3) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.M. 04.05.2012 (G.U. 09.08.2012, n. 185) per le attività di accertamento, riscossione e ripartizione dei diritti dell'autore sulle vendite di opere d'arte e di manoscritti successive alla prima di cui alla presente sezione, è riconosciuta alla SIAE

- a decorrere dal 9 aprile 2012 e fino all'8 aprile 2014, una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 20% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione

- a decorrere dal 9 aprile 2014 e fino all'8 aprile 2015 è riconosciuta alla SIAE per le medesime attività una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 19% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione VI - Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di manoscritti

Articolo 148

[Opere originali]

1. Il diritto di cui all'articolo 144 dura per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte. (1) (2) (3)

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(1) La denominazione della sezione cui appartiene il presente articolo è stata così sostituita dall'art. 1 D.Lgs. 13.02.2006, n. 118, con decorrenza dal 09.04.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Sezione VI - Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative".

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 6 D.Lgs. 13.02.2006, n. 118, con decorrenza dal 09.04.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Agli effetti della protezione prevista nei precedenti articoli si considerano opere originali anche quelle replicate dall'autore ma non le riproduzioni comunque eseguite. Per quanto riguarda in particolare le stampe, si considerano originali quelle tratte dall'incisione originaria e firmate dall'autore.".

3) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.M. 04.05.2012 (G.U. 09.08.2012, n. 185) per le attività di accertamento, riscossione e ripartizione dei diritti dell'autore sulle vendite di opere d'arte e di manoscritti successive alla prima di cui alla presente sezione, è riconosciuta alla SIAE

- a decorrere dal 9 aprile 2012 e fino all'8 aprile 2014, una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 20% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione

- a decorrere dal 9 aprile 2014 e fino all'8 aprile 2015 è riconosciuta alla SIAE per le medesime attività una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 19% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione VI - Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di manoscritti

Articolo 149

[Vendite pubbliche]

1. Il diritto di cui all'articolo 144 spetta dopo la morte dell'autore agli eredi, secondo le norme del codice civile; in difetto di successori entro il sesto grado, il diritto é devoluto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali. (1) (2) (3)

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(1) La denominazione della sezione cui appartiene il presente articolo è stata così sostituita dall'art. 1 D.Lgs. 13.02.2006, n. 118, con decorrenza dal 09.04.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Sezione VI - Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative".

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 7 D.Lgs. 13.02.2006, n. 118, con decorrenza dal 09.04.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

" Agli effetti di questa legge sono considerate vendite pubbliche:

a) le vendite effettuate nelle mostre ed esposizioni autorizzate ai sensi del R.D.L. 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella L. 5 luglio 1934, n. 1607;

b) le vendite giudiziarie;

c) le vendite effettuate con il sistema dei pubblici incanti;

d) le vendite delle opere, comprese nelle offerte al pubblico per l'incanto, ma sottratte alla gara mediante preventiva trattativa privata;

e) le vendite effettuate in occasione di mostre personali, organizzate od eseguite da terzi.".

3) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.M. 04.05.2012 (G.U. 09.08.2012, n. 185) per le attività di accertamento, riscossione e ripartizione dei diritti dell'autore sulle vendite di opere d'arte e di manoscritti successive alla prima di cui alla presente sezione, è riconosciuta alla SIAE

- a decorrere dal 9 aprile 2012 e fino all'8 aprile 2014, una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 20% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione

- a decorrere dal 9 aprile 2014 e fino all'8 aprile 2015 è riconosciuta alla SIAE per le medesime attività una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 19% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione VI - Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di manoscritti

Articolo 150

[Spettanza e durata dei diritti]

1. Il compenso previsto dall'articolo 144 é dovuto solo se il prezzo della vendita non é inferiore a 3.000,00 euro.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell'articolo 144 sono così determinati:

a) 4 per cento per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 euro; (3)

b) 3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro;

c) 1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro;

d) 0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro;

e) 0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro.

3. L'importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro. (1) (2) (3)

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(1) La denominazione della sezione cui appartiene il presente articolo è stata così sostituita dall'art. 1 D.Lgs. 13.02.2006, n. 118, con decorrenza dal 09.04.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Sezione VI - Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative".

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 8 D.Lgs. 13.02.2006, n. 118, con decorrenza dal 09.04.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

" I diritti previsti dagli artt. 144, 145, 146 e 147 spettano all'autore, e, dopo la sua morte, in mancanza di disposizioni testamentarie, al coniuge ed agli eredi legittimi limitatamente ai primi tre gradi, secondo le norme del codice civile; in difetto dei successori sopra indicati essi sono devoluti alla cassa di previdenza e di assistenza del sindacato nazionale delle belle arti.

Tali diritti durano per tutta la vita dell'autore e per cinquant'anni dopo la sua morte e non possono formare oggetto di alienazione o di preventiva rinuncia.

(3) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 11, L. 25.02.2008 n. 34, con decorrenza dal 21.03.2008. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "a) 4 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra 3.000,00 euro e 50.000,00 euro;".

3) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.M. 04.05.2012 (G.U. 09.08.2012, n. 185) per le attività di accertamento, riscossione e ripartizione dei diritti dell'autore sulle vendite di opere d'arte e di manoscritti successive alla prima di cui alla presente sezione, è riconosciuta alla SIAE

- a decorrere dal 9 aprile 2012 e fino all'8 aprile 2014, una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 20% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione

- a decorrere dal 9 aprile 2014 e fino all'8 aprile 2015 è riconosciuta alla SIAE per le medesime attività una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 19% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione VI - Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di manoscritti

Articolo 151

[Percentuale dovuta sul prezzo della prima vendita pubblica]

1. Il prezzo della vendita, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 150, é calcolato al netto dell'imposta. (1) (2) (3)

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(1) La denominazione della sezione cui appartiene il presente articolo è stata così sostituita dall'art. 1 D.Lgs. 13.02.2006, n. 118, con decorrenza dal 09.04.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Sezione VI - Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative".

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 9 D.Lgs. 13.02.2006, n. 118, con decorrenza dal 09.04.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

"La percentuale dovuta sul prezzo della prima vendita pubblica, a termini dell'articolo 144 è fissata nella misura del 1% sino alla somma di lire 50.000 del 2% per la somma eccedente tale prezzo e sino alle lire 100.000, e del 5 % per l'eccedenza ulteriore di prezzo.".

(3) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.M. 04.05.2012 (G.U. 09.08.2012, n. 185) per le attività di accertamento, riscossione e ripartizione dei diritti dell'autore sulle vendite di opere d'arte e di manoscritti successive alla prima di cui alla presente sezione, è riconosciuta alla SIAE

- a decorrere dal 9 aprile 2012 e fino all'8 aprile 2014, una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 20% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione

- a decorrere dal 9 aprile 2014 e fino all'8 aprile 2015 è riconosciuta alla SIAE per le medesime attività una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 19% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione VI - Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di manoscritti

Articolo 152

[Determinazione delle percentuali sul maggior valore]

1. Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 é a carico del venditore.

2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), é a carico dei soggetti di cui all'articolo 144, comma 2.

3. Fino al momento in cui il versamento alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) non sia stato effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.

4. I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali acquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto. (1) (2) (3)

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(1) La denominazione della sezione cui appartiene il presente articolo è stata così sostituita dall'art. 1 D.Lgs. 13.02.2006, n. 118, con decorrenza dal 09.04.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Sezione VI - Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative".

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 10 D.Lgs. 13.02.2006, n. 118, con decorrenza dal 09.04.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

" Le percentuali sul maggior valore dovute a termini dell'articolo 145 sono così determinate:

2% per aumenti di valore non eccedenti L. 10.000;

3% per aumenti di valore superiori a L. 10.000;

4% per aumenti di valore superiori a L. 30.000;

5% per aumenti di valore superiori a L. 50.000;

6% per aumenti di valore superiori a L. 75.000;

7% per aumenti di valore superiori a L. 100.000;

8% per aumenti di valore superiori a L. 125.000;

9% per aumenti di valore superiori a L. 150.000;

10% per aumenti di valore superiori a L. 175.000.". (3)

(3) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.M. 04.05.2012 (G.U. 09.08.2012, n. 185) per le attività di accertamento, riscossione e ripartizione dei diritti dell'autore sulle vendite di opere d'arte e di manoscritti successive alla prima di cui alla presente sezione, è riconosciuta alla SIAE

- a decorrere dal 9 aprile 2012 e fino all'8 aprile 2014, una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 20% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione

- a decorrere dal 9 aprile 2014 e fino all'8 aprile 2015 è riconosciuta alla SIAE per le medesime attività una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 19% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione VI - Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di manoscritti

Articolo 153

[Obbligo di prelevare dal prezzo di vendita le percentuali dovute e di versarne il relativo importo all'ente italiano per il diritto di autore]

1. Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui alla presente sezione, il cui prezzo minimo sia quello indicato al comma 1 dell'articolo 150, debbono essere denunciate, a cura del professionista intervenuto quale venditore acquirente o intermediario, mediante dichiarazione alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nel termine e con le modalità stabilite nel regolamento.

2. Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresì, l'obbligo di fornire alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), su richiesta di quest'ultima, per un periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti dagli articoli precedenti, anche tramite l'esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa. (1) (2) (3)

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(1) La denominazione della sezione cui appartiene il presente articolo è stata così sostituita dall'art. 1 D.Lgs. 13.02.2006, n. 118, con decorrenza dal 09.04.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Sezione VI - Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative".

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 11 D.Lgs. 13.02.2006, n. 118, con decorrenza dal 09.04.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

" Chi legalmente presiede alla vendita pubblica delle opere delle arti figurative contemplate in questa sezione ha l'obbligo di prelevare dal prezzo di vendita degli esemplari originali le percentuali dovute ai sensi degli articoli 144 e 145 e di versarne il relativo importo all'ente italiano per il diritto di autore, nel termine stabilito dal regolamento.

Sino al momento in cui il versamento non sia stato effettuato, chi presiede la vendita è costituito depositario, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.".

(3) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.M. 04.05.2012 (G.U. 09.08.2012, n. 185) per le attività di accertamento, riscossione e ripartizione dei diritti dell'autore sulle vendite di opere d'arte e di manoscritti successive alla prima di cui alla presente sezione, è riconosciuta alla SIAE

- a decorrere dal 9 aprile 2012 e fino all'8 aprile 2014, una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 20% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione

- a decorrere dal 9 aprile 2014 e fino all'8 aprile 2015 è riconosciuta alla SIAE per le medesime attività una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 19% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione VI - Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di manoscritti

Articolo 154

[Denuncia all'ente italiano per il diritto d'autore di opere che abbiano raggiunto determinati limiti di prezzo]

1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) provvede, secondo quanto disposto dal regolamento, a comunicare agli aventi diritto l'avvenuta vendita e la percezione del compenso ed a rendere pubblico, anche tramite il proprio sito informatico istituzionale, per tutto il periodo di cui al comma 2, l'elenco degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso. Provvede, altresì, al successivo pagamento del compenso al netto della provvigione, comprensiva delle spese, la cui misura é determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Il decreto é sottoposto ad aggiornamento triennale.

2. Presso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) sono tenuti a disposizione i compensi di cui al comma 1, che non sia stato possibile versare agli aventi diritto, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data a decorrere dalla quale gli stessi sono divenuti esigibili secondo quanto disposto dal regolamento. Decorso tale periodo senza che sia intervenuta alcuna rivendicazione dei compensi, questi ultimi sono devoluti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali, con gli interessi legali dalla data di percezione delle somme fino a quella del pagamento al netto della provvigione di cui al comma 1. (1) (2) (3)

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(1) La denominazione della sezione cui appartiene il presente articolo è stata così sostituita dall'art. 1 D.Lgs. 13.02.2006, n. 118, con decorrenza dal 09.04.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Sezione VI - Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative".

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 12 D.Lgs. 13.02.2006, n. 118, con decorrenza dal 09.04.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

" Le opere d'arte che in una vendita pubblica abbiano raggiunto almeno il prezzo indicato dall'articolo 146 debbono essere denunciate a cura di chi legalmente presiede alla vendita, all'Ente italiano per il diritto di autore. Questo provvede alla relativa registrazione nelle forme stabilite dal regolamento.

L'eseguita registrazione fa prova del prezzo raggiunto dall'opera, salvo impugnativa di falso.".

(3) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.M. 04.05.2012 (G.U. 09.08.2012, n. 185) per le attività di accertamento, riscossione e ripartizione dei diritti dell'autore sulle vendite di opere d'arte e di manoscritti successive alla prima di cui alla presente sezione, è riconosciuta alla SIAE

- a decorrere dal 9 aprile 2012 e fino all'8 aprile 2014, una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 20% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione

- a decorrere dal 9 aprile 2014 e fino all'8 aprile 2015 è riconosciuta alla SIAE per le medesime attività una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 19% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione Sezione VI - Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di manoscritti

Articolo 155

[Modificazioni dei valori]

1. Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e pseudonime. (1) (2)

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(1) La denominazione della sezione cui appartiene il presente articolo è stata così sostituita dall'art. 1 D.Lgs. 13.02.2006, n. 118, con decorrenza dal 09.04.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Sezione VI - Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative".

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 13 D.Lgs. 13.02.2006, n. 118, con decorrenza dal 09.04.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

"I valori indicati negli articoli di questa sezione possono essere modificati con regio decreto da emanarsi a norma dell'articolo 3, n. 1, della L. 31 gennaio 1926, n. 100.".

TITOLO III - Disposizioni comuni - Capo III - Difese e sanzioni giudiziarie - Sezione I - Difese e sanzioni civili - 1 - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica

Articolo 156

[Azione in giudizio]

1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

3. L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile. (1)

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(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2 D.Lgs. 16.03.2006, n. 140, con decorrenza dal 22.04.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge, oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta, può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione.

L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile.".

TITOLO III - Disposizioni comuni - Capo III - Difese e sanzioni giudiziarie - Sezione I - Difese e sanzioni civili - 1 - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica

Articolo 156 Bis

[Poteri del giudice]

1. Qualora una parte abbia fornito seri elementi dai quali si possa ragionevolmente desumere la fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla coniroparte. Può ottenere altresì, che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di cui alla presente legge.

2. In caso di violazione commessa su scala commerciale il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte.

3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.

4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini. (1)

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(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 3 D.Lgs. 16.03.2006, n. 140, con decorrenza dal 22.04.2006.

TITOLO III - Disposizioni comuni - Capo III - Difese e sanzioni giudiziarie - Sezione I - Difese e sanzioni civili - 1 - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica

Articolo 156 Ter

[Richiesta di informazioni da parte dell'autorità giudiziaria]

1. L'autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:

a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;

c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti, nonché informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.

3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.

4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.

5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l'interrogatorio.

6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma, del codice di procedura civile. (1)

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(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 4 D.Lgs. 16.03.2006, n. 140, con decorrenza dal 22.04.2006.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo III - Difese e sanzioni giudiziarie Sezione I - Difese e sanzioni civili 1 - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica

Articolo 157

[Proibizione della rappresentazione o della esecuzione di un'opera]

Chi si trova nell'esercizio dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo, compresa l'opera cinematografica, o di un'opera o composizione musicale, può richiedere al Prefetto della provincia, secondo le norme stabilite dal regolamento, la proibizione della rappresentazione, o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso da esso prestato.

Il Prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie e a documenti a lui sottoposti, permettendo, o vietando la rappresentazione o l'esecuzione, salvo alla parte interessata di adire l'Autorità giudiziaria, per i definitivi provvedimenti di sua competenza.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo III - Difese e sanzioni giudiziarie Sezione I - Difese e sanzioni civili 1 - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica

Articolo 158

[Distruzione o rimozione dello Stato di fatto da cui risulta la violazione e risarcimento del danno]

1. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.

2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056 secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.

3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile. (1)

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(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 5 D.Lgs. 16.03.2006, n. 140, con decorrenza dal 22.04.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il risarcimento del danno.".

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo III - Difese e sanzioni giudiziarie Sezione I - Difese e sanzioni civili 1 - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica

Articolo 159

[Oggetti della rimozione o distruzione]

1. La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo 158 non può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione che non sono prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione.

2. Se gli esemplari, le copie e gli apparecchi di cui al comma 1 sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima da parte dell'autore della violazione, può essere disposto dal giudice il loro ritiro temporaneo dai commercio con possibilità di un loro reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.

3. Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui al comma 1 può essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato può chiedere, a sue spese, la separazione di questa parte nel proprio interesse.

4. Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio di cui si chiede la rimozione o la distruzione hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare di ufficio il deposito in un pubblico museo.

5. Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.

6. I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.

7. L'applicazione delle misure di cui al presente articolo deve essere proporzionata alla gravità della violazione e tenere conto degli interessi dei terzi. (1)

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(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 6 D.Lgs. 16.03.2006, n. 140, con decorrenza dal 22.04.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

"La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo precedente non può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione, che, per loro natura, non possono essere adoperati per diversa riproduzione o diffusione.

Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui si tratta può essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato può chiedere, a sue spese, la separazione di questa parte nel proprio interesse.

Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio, di cui si chiede la rimozione, o la distruzione hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare di ufficio il deposito in un pubblico museo.

Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.

I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.".

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo III - Difese e sanzioni giudiziarie Sezione I - Difese e sanzioni civili 1 - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica

Articolo 160

[Caso in cui non può essere domandata la rimozione o la distruzione]

La rimozione o la distruzione non può essere domandata nell'ultimo anno della durata del diritto.

In tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della durata medesima. Qualora siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto il sequestro può esser autorizzato anche ad una data anteriore a quella sopraindicata.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo III - Difese e sanzioni giudiziarie Sezione I - Difese e sanzioni civili 1 - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica

Articolo 161

[Descrizione, accertamento, perizia e sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione]

1. Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, nonché della salvaguardia delle prove relative alla contraffazione, possono essere ordinati dall'Autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione; può inoltre farsi ricorso ai procedimenti d'istruzione preventiva.

2. Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori.

3. L'Autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.

4. Le disposizioni della presente sezione si applicano a chi mette in circolazione in qualsiasi modo o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore. (1)

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(1) Il presente articolo prima modificato dall'art. 8, D.Lgs. 29.12.1992, n. 518, poi modificato dall'art. 3, D.Lgs. 15.03.1996, n. 205, poi, modificato dall'art. 4, L. 18.08.2000, n. 248, è stato, poi, così sostituito dall'art. 7 D.Lgs. 16.03.2006, n. 140, con decorrenza dal 22.04.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

" Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si. ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione.

Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori.

L'Autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.

Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche a chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.".

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Articolo 162

[Autorizzazioni]

1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.

2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.

3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua. dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669 octies, 669 undecies e 675 del codice di procedura civile.

5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del, codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso,. purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia. (1)

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(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 5, L. 18.08.2000, n. 248.

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Articolo 162 Bis

[Termine per iniziare il giudizio di merito]

1. Se il giudice, nel rilasciare il provvedimento cautelare, non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione.

3. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1 ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito. (1)

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(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 8 D.Lgs. 16.03.2006, n. 140, con decorrenza dal 22.04.2006.

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Articolo 162 Ter

[Sequestro conservativo]

1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento del danno, l'autorità giudiziaria può disporre ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni. A tale fine, nei casi di violazioni commesse su scala commerciale, l'Autorità giudiziaria può disporre la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o l'appropriato accesso alle pertinenti informazioni. (1)

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(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 9 D.Lgs. 16.03.2006, n. 140, con decorrenza dal 22.04.2006.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo III - Difese e sanzioni giudiziarie Sezione I - Difese e sanzioni civili 1 - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica

Articolo 163

[Giudizio di convalida]

1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività, ivi comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari, che costituisca violazione del diritto stesso secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. (2)

2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

3. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del compenso relativo ai diritti di cui agli articoli 73 e 73 bis, oltre alla liquidazione dello stesso può essere disposta l'interdizione dall'utilizzo dei fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta giorni.

4. Ove in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione di fonogrammi che, ai sensi dell'art. 74, arrecano pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro utilizzo, può essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 5.200,00. (1)

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(1) Il presente articolo prima sostituito dall'art. 6, L. 18.08.2000, n. 248, è stato, così sostituito dall'art. 24 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione dei diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.".

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 10 D.Lgs. 16.03.2006, n. 140, con decorrenza dal 22.04.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.".

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo III - Difese e sanzioni giudiziarie Sezione I - Difese e sanzioni civili 1 - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica

Articolo 164

[Regole di azione]

Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse dall'ente di diritto pubblico indicato nell'articolo 180 si osservano le regole seguenti: (2)

1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato bastando che consti della loro qualità;

2) l'ente di diritto pubblico è dispensato dall'obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela è prescritta o autorizzata;

3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionali autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonché in relazione ad altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile. (1)

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(1) Il presente numero prima sostituito dall'art. 6, L. 18.08.2000, n. 248, è stato, poi, così sostituito dall'art. 25 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonché ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile.".

(2) Il presente alinea è stato così sostituito dall'art. 11 D.Lgs. 16.03.2006, n. 140, con decorrenza dal 22.04.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse da uno degli enti di diritto pubblico indicati negli artt. 180 e 184 si osservano le regole seguenti:".

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo III - Difese e sanzioni giudiziarie Sezione I - Difese e sanzioni civili 1 - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica

Articolo 165

[Facoltà di intervento in giudizio dell'autore dell'opera]

L'autore dell'opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione di tale diritto, ha sempre la facoltà di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario a tutela dei suoi interessi.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo III - Difese e sanzioni giudiziarie Sezione I - Difese e sanzioni civili 1 - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica

Articolo 166

[Pubblicazione della sentenza]

Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice può ordinare che la sentenza venga pubblicata, per la sola parte dispositiva, in uno o più giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo III - Difese e sanzioni giudiziarie Sezione I - Difese e sanzioni civili 1 - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica

Articolo 167

[Possibilità di agire in giudizio per i possessori leggittimi dei diritti]

1. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente:

a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi;

b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti. (1)

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(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 12 D.Lgs. 16.03.2006, n. 140, con decorrenza dal 22.04.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

"I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi.".

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo III - Difese e sanzioni giudiziarie Sezione I - Difese e sanzioni civili 2 - Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale

Articolo 168

[Giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale]

Nei giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale sono applicabili, in quanto lo consente la natura di questo diritto, le norme contenute nel paragrafo precedente, salva l'applicazione delle disposizioni dei seguenti articoli.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo III - Difese e sanzioni giudiziarie Sezione I - Difese e sanzioni civili 2 - Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale

Articolo 169

[Azione a difesa dell'esercizio di diritti che si riferiscono alla paternità dell'opera]

L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità dell'opera può dar luogo alla sanzione della rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressioni sull'opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità dell'opera stessa o con altri mezzi di pubblicità.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo III - Difese e sanzioni giudiziarie Sezione I - Difese e sanzioni civili 2 - Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale

Articolo 170

[Azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità dell'opera]

L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità dell'opera può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo III - Difese e sanzioni giudiziarie Sezione II - Difese e sanzioni penali

Articolo 171

Reati

Salvo quanto previsto dall'articolo 171 ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; (5)

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) [riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero]; (2)

f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. (1)

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. (6)

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire. (3) (4)

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(1) L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata così elevata da: art. 3, L. 12.07.1961, n. 603, art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(2) La presente lettera, prima sostituita dall'art. 3, L. 05.05.1976, n. 404, è stata poi abrogata dall'art. 3, L. 29.07.1981, n. 406.

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 2, L. 18.08.2000, n. 248.

(4) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 2, L. 18.08.2000, n. 248.

(5) La presente lettera è stata inserita dall'art. 3, D.L. 31.01.2005, n. 7, come modificato dall'allegato alla L. 31.03.2005, n. 43 con decorrenza dal 02.04.2005.

(6) Il presente comma è stato inserito dall'art. 3, D.L. 31.01.2005, n. 7, come modificato dall'allegato alla L. 31.03.2005, n. 43 con decorrenza dal 02.04.2005.

TITOLO III - Disposizioni comuni - Capo III - Difese e sanzioni giudiziarie - Sezione II - Difese e sanzioni penali

Articolo 171 Bis

[Duplicazione ed altre azioni illecite su programmi per elaboratore e su banche dati]

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità. (1)

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(1) Il presente articolo, prima aggiunto dall'art. 10, D.Lgs. 29.12.1992, n. 518 è stato, poi, così sostituito dall'art. 13, L. 18.08.2000, n. 248.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo III - Difese e sanzioni giudiziarie Sezione II - Difese e sanzioni penali

Articolo 171 Ter

Altri reati

1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro: (5)

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, tra smette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; (2)

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale dì eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; (3)

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. (3)

2. A punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; (4)

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale; (6)

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. (1)

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(1) Il presente articolo, prima aggiunto dall'art. 17, d.lgs. 16.11.1994, n. 685, è stato, poi, così sostituito dall'art. 14, L. 18.08.2000, n. 248.

(2) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 26 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente: "d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi -titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi;"

(3) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 26 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 con decorrenza dal 29.04.2003.

(4) La presente lettera prima aggiunta dall'art. 1, D.L. 22.03.2004, n. 72, come modificato dall'allegato alla L. 21.05.2004, n. 128 è stata, poi, così modificata dall'art. 3, D.L. 31.01.2005, n. 7, come modificato dall'allegato alla L. 31.03.2005, n. 43 con decorrenza dal 02.04.2005. Si riporta di seguito il testo previgente: "a bis) in violazione dell'articolo 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;".

(5) Il presente alinea prima modificato dall'art. 1, D.L. 22.03.2004, n. 72, come modificato dall'allegato alla L. 21.05.2004, n. 128 è stato, poi, così modificato dall'art. 3, D.L. 31.01.2005, n. 7, come modificato dall'allegato alla L. 31.03.2005, n. 43 con decorrenza dal 02.04.2005. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque per trarne profitto:".

(6) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 2, comma 217, L. 23.12.2009, n. 191, (G.U. 30.12.2009, n. 302, S.O. n. 243), con decorrenza 01.01.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;".

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo III - Difese e sanzioni giudiziarie Sezione II - Difese e sanzioni penali

Articolo 171 Quater

[Noleggio abusivo e fissazione su supporto audio e video di prestazioni artistiche]

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 chiunque, abusivamente ed a fini di lucro: (3)

a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore (1);

b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche di cui all'articolo 80 (2).

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(1) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in relazione agli artt. 1, 2, lettera d), e 12 della legge 22.02.1994, n. 146 (C.cost.12.-28.02.1997, n. 53, G.U. 05.03.1997, n. 10 Serie speciale).

(2) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 16.11.1994, n. 685.

(3) Il presente alinea è stato così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 15.01.2016, n. 8 con decorrenza dal 06.02.2016. V. anche, in caso di reiterazione specifica, l'art. 4 del medesimo decreto legislativo.

Articolo 171 Quinquies

[Vendita con patto di riscatto]

1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita (1)

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art 15 L. 18.08.2000, n.248.

Articolo 171 Sexies

[Distruzione e confisca di materiale]

1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. E' sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e l’illecito amministrativo di cui all’articolo 171-quater nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale. (2)

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato. (1)

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art 17, L. 18.08.2000, n. 248.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 15.01.2016, n. 8 con decorrenza dal 06.02.2016.

Articolo 171 Septies

[Campo di applicazione della pena di cui all'art 171-ter]

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 18 1 -bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.(1)

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art 17, L. 18.08.2000, n.248.

Articolo 171 Octies

[Pene relative a fattispecie di utilizzo a fini fraudolenti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato]

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere. via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità. (1) (2)

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art 17, L. 10.08.2000, n. 248.

(2) E' costituzionalmente illegittimo l' art. 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), introdotto dalla legge 18 agosto 2000, n. 248 nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi dall'entrata in vigore di detto art. 171 octies fino all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003, n. 22 (Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373 in tema di tutela del diritto d'autore), punisce con sanzione penale, anziché con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373 (Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato), l'utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (C. Cost. 29.12.2004, n. 426).

TITOLO III - Disposizioni comuni - Capo III - Difese e sanzioni giudiziarie - Sezione II - Difese e sanzioni penali

Articolo 171 Octies1

1 - [Rifiuto di rispondere]

1. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 156 ter ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà. (1)

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(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 13 D.Lgs. 16.03.2006, n. 140, con decorrenza dal 22.04.2006.

Articolo 171 Novies

[Diminuzione della pena per i reati di cui agli artt. 171 bis, 171 ter e 171 quater]

1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis; 171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attività illecite previste dall'articolo 171-bis, comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma 1 ". (1)

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art 17, L. 18.08.2000, n.248.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo III - Difese e sanzioni giudiziarie Sezione II - Difese e sanzioni penali

Articolo 172

[Sanzioni amministrative]

1. Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena é della sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro.

2. Con la stessa pena é punito chiunque esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 152 e all'articolo 153 comporta la sospensione dell'attività professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonché la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro. (1)

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(1) Il presente articolo prima modificato dall'art. 3, L. 22.05.1993, n. 159, poi dall'art. 19, D.Lgs. 16.11.1994, n. 685, è stato, poi, così sostituito dall'art. 14 D.Lgs. 13.02.2006, n. 118, con decorrenza dal 09.04.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena è della sanzione amministrativa sino a lire 2.000.000.

Con la stessa pena è punito chiunque:

a) esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli artt. 180 e 183;

b) non ottempera agli obblighi previsti negli artt. 153 e 154;

c) viola le norme degli artt. 175 e 176.

[È punito con la sanzione amministrativa fino a lire 400.000 chiunque violi le norme degli artt. 177 e 178.]".

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo III - Difese e sanzioni giudiziarie Sezione II - Difese e sanzioni penali

Articolo 173

[Fatti costituenti reati più gravi]

Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando il fatto non costituisce reato più grave previsto dal codice penale o da altre leggi.

TITOLO III - Disposizioni comuni Capo III - Difese e sanzioni giudiziarie Sezione II - Difese e sanzioni penali

Articolo 174

[Richieste della persona offesa]

Nei giudizi penali regolati da questa sezione la persona offesa, costituitasi parte civile, può sempre chiedere al giudice penale l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli articoli 159 e 160.

TITOLO III - Disposizioni comuni

Articolo 174 Bis

[Sanzioni]

1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto. (1)

-----

(1) Il presente articolo prima aggiunto dall'art. 8, L. 18.08.2000, n. 248, è stato, poi, così sostituito dall'art. 27 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.

2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, h. 400, entro novanta giorni dalla data di. entrata in vigore della presente disposizione;

b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero. del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3 bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni."

TITOLO III - Disposizioni comuni

Articolo 174 Ter

[Procedimento per l'esercizio dell'azione penale nelle fattispecie previste dalla presente legge]

1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies, 171 septies e 171 octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. (1)

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(1) Il presente articolo prima aggiunto dall'art. 8, L. 18.08.2000, n. 248, è stato, poi, così sostituito dall'art. 28 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati. non colposi previsti nella presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio, commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l' articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o di postproduzione nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio."

TITOLO III - Disposizioni comuni

Articolo 174 Quater

[Utilizzazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative]

1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicati ai sensi degli articoli 174 bis e 174 ter, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:

a) in misura pari al cinquanta per cento ad un Fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il Fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3 bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. (1)

-----

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 29 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 con decorrenza dal 29.04.2003.

TITOLO III - Disposizioni comuni

Articolo 174 Quinquies

[Sanzioni a carico dell'esercente un'attività commerciale]

1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne da comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gi interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Sì applica l' articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio. (1)

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(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 30 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 con decorrenza dal 29.04.2003.

TITOLO IV - Diritto demaniale

Articolo 175

[Diritto demaniale sugli incassi]

[Per ogni rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione di un'opera adatta a pubblico spettacolo o di un'opera musicale, quando, per qualsiasi motivo, essa sia di pubblico dominio, deve essere corrisposto allo Stato da chi rappresenta, esegue o radiodiffonde l'opera, con le norme stabilite dal regolamento, un diritto demaniale sugli incassi lordi e sulle quote degli incassi corrispondenti alla parte che l'opera occupa nella rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione complessiva, qualunque sia lo scopo della rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione e qualunque sia il paese di origine dell'opera.

L'ammontare del diritto demaniale è determinato con decreto reale da emanarsi a norma dell'articolo 3, n. 1, della L. 31 gennaio 1926, n. 100.

La determinazione dell'ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione di pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni è attribuita all'Ente italiano per il diritto di autore, secondo le norme del regolamento, sulla base dell'ammontare del compenso normalmente richiesto dall'ente suddetto per le opere tutelate eseguite in analoghe condizioni.] (1), (2)

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(1) L'Ente italiano per il diritto di autore, citato nel presente articolo, è attualmente la Società italiana degli autori ed editori.

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 6, D.L. 31.12.1996, n. 669.

TITOLO IV - Diritto demaniale

Articolo 176

[Altri casi in cui è dovuto il diritto demaniale]

[Il diritto demaniale è dovuto anche sulle rappresentazioni od esecuzioni pubbliche e sulle radiodiffusioni di elaborazioni tutelate delle opere di pubblico dominio indicate nell'articolo precedente.

In tal caso, fermi restando i diritti dell'autore della elaborazione, l'ammontare del diritto demaniale è determinato nella metà di quanto sarebbe dovuto se la rappresentazione o radiodiffusione avesse avuto per oggetto l'opera di pubblico dominio nella sua forma originale (1)].

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(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 6, D.L. 31.12.1996, n. 669.

TITOLO IV - Diritto demaniale

Articolo 177

[Diritti a favore della cassa di assistenza e di previdenza degli autori, scrittori e musicisti]

[Sullo spaccio di ogni esemplare di opere letterarie, scientifiche, didattiche e musicali di pubblico dominio, pubblicate in volumi, deve essere corrisposto dall'editore a favore della cassa di assistenza e di previdenza degli autori scrittori, e musicisti, un diritto del 3 % in cifra tonda sul prezzo di copertina. Per i volumi il cui prezzo non è superiore a lire 10, tale diritto è ridotto al 2 %.

Sullo spaccio di esemplari di elaborazioni tutelate delle opere suddette l'ammontare del diritto è ridotto alla metà (1)].

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(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, L. 22.05.1993, n. 159.

TITOLO IV - Diritto demaniale

Articolo 178

[Corresponsione dei diritti]

[Ai fini della corresponsione del diritto previsto all'articolo precedente, ogni esemplare delle opere suddette destinate allo spaccio deve essere contrassegnato dall'Ente italiano per il diritto di autore, secondo le norme del regolamento, e a cura dell'editore.

Il diritto è corrisposto per ogni esemplare effettivamente venduto secondo le norme del regolamento.] (1)

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(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, L. 22.05.1993, n. 159.

TITOLO IV - Diritto demaniale

Articolo 179

[Corresponsione effettuata mediante convenzione]

[La corresponsione del diritto previsto nell'articolo 177 può essere effettuata globalmente mediante convenzione stipulata tra le associazioni sindacali interessate (1)].

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(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, L. 22.05.1993, n. 159.

TITOLO V - Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore

Articolo 180

[Ente italiano per il diritto di autore]

L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). (1) (2)

Tale attività è esercitata per effettuare:

1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere tutelate;

2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;

3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

L'attività dell'ente si eserciterà altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali esso ha una rappresentanza organizzata.

La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.

Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinate dal regolamento.

Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo a percezioni di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nel regno, nell'Africa italiana e nei possedimenti italiani, ed i titolari di tali diritti non provvedono, per qualsiasi motivo, alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito all'Ente italiano il diritto di autore il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse dell'autore e dei suoi successori o aventi causa.

I proventi di cui al precedente comma riscossi dalla Società italiana autori ed editori (SIAE), detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Confederazione nazionale professionisti ed artisti, per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti (2), (3).

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(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 10, D.Lgs. 23.10.1996, n. 581.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 9, L. 18.08.2000, n. 248.

(3) La Confederazione nazionale professionisti ed artisti, citata nel presente comma, è stata soppressa in virtu' del D.Lgs.Lgt. 23.11.1944, n. 369.

(4) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 9, L. 18.08.2000, n. 248.

TITOLO V - Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore

Articolo 180 Bis

[Diritto di autorizzazione la ritrasmissione via cavo]

1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la Società italiana degli autori ed editori. Per i detentori dei diritti connessi la Società italiana degli autori ed editori agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre società di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attività, gli altri diritti connessi.

2. Dette società operano anche nei confronti dei titolari non associati della stessa categoria di diritti con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati.

3. I titolari non associati possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.

4. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita (1).

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 23.10.1996, n. 581.

TITOLO V - Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore

Articolo 181

[Altri compiti dell'ente italiano per il diritto d'autore]

Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a quelle demandategli da questa legge o da altre disposizioni l'Società italiana degli autori ed editori (SIAE) può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto (1).

L'ente può assumere, per conto dello Stato o di enti pubblici o privati, servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.

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(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 9, L. 18.08.2000, n. 248.

TITOLO V - Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore

Articolo 181 Bis

[Contrassegno SIAE]

1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171 bis e 171 ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.

2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, .la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4. che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518 utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171 bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.

4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni .dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti, Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.

7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita. da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.

8.Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno. (1)

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 10, L. 18.08.2000, n. 248.

TITOLO V - Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore

Articolo 181 Ter

[Riscosssione dei compensi per le riproduzioni di cui all'art.68 ]

1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni. (1)

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 2, L. 18.08.2000, n. 248.

TITOLO V - Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore

Articolo 182

[Vigilanza]

La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento. (1)

Il suo statuto è approvato con decreto reale, su proposta del Ministro per la cultura popolare, di concerto con quelli per gli affari esteri, per l'Africa italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale.

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(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 9, L. 18.08.2000, n. 248.

TITOLO V - Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore

Articolo 182 Bis

[Attività di vigilanza della SIAE]

1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:

a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;

b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;

c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a);

d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.

d bis) sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all'art. 71 septies. (2)

d ter) sulle case d'asta, le gallerie e in genere qualsiasi soggetto che eserciti professionalmente il commercio di opere d'arte o di manoscritti. (4)

2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con l 'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica, nonché le attività ad esse connesse; possono altresì accedere ai locali dove vengono svolte le attività di cui alla lettera e) del comma 1. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica, nonché quella relativa agli apparecchi e supporti di registrazione di cui all'articolo 71 septies. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria. (1) (3)

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 11, L. 18.08.2000, n. 248.

(2) La presente lettera è stata inserita dall'art. 31, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 con decorrenza dal 29.04.2003.

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 31, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente.

"3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonché le attività ad esse connesse. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria."

(4) La presente lettera è stata inserita dall'art. 15 D.Lgs. 13.02.2006, n. 118, con decorrenza dal 09.04.2006.

TITOLO V - Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore

Articolo 182 Ter

[Processo verbale degli ispettori]

1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale . (1)

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 11, L. 18.08.2000, n. 248.

TITOLO V - Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore

Articolo 183

[Esercizio delle attività per il collocamento]

L'esercizio delle attività per il collocamento, presso le compagnie, e le imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane, è sottoposto alla preventiva autorizzazione del Ministro della cultura popolare, secondo le norme del regolamento.

A tale autorizzazione non è sottoposto l'autore ed i suoi successori per causa di morte.

Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere.

L'esercizio della attività di collocamento è soggetto alla vigilanza del Ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento.

TITOLO V - Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore

Articolo 184

[Collocamento in paesi stranieri di opere italiane drammatiche]

Chiunque collochi in paesi stranieri opere italiane drammatiche, non musicali, deve farne denuncia entro tre giorni all'Ente italiano per gli scambi teatrali, il quale trasmette mensilmente l'elenco delle denunce ricevute al Ministero della cultura popolare con le sue eventuali osservazioni e proposte.

L'Ente italiano per gli scambi teatrali esercita inoltre altre funzioni che gli sono demandate dal suo statuto.

All'Ente italiano per gli scambi teatrali si applicano le disposizioni dell'articolo 182.

TITOLO VI - Sfera di applicazione della legge

Articolo 185

[Ambito di applicazione]

Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni dell'articolo 189.

Si applica egualmente alle opere di autori stranieri, fuori delle condizioni di protezione indicate per la prima volta in Italia.

Può essere applicata ad opere di autori stranieri, fuori delle condizioni di protezione indicate nel comma precedente, quando sussistano le condizioni previste negli articoli seguenti.

TITOLO VI - Sfera di applicazione della legge

Articolo 186

[Convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell'ingegno]

Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell'ingegno regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori stranieri.

Se le convenzioni contengono un patto generico di reciprocità o di parità di trattamento, detto patto è interpretato secondo le norme di equivalenza di fatto delle due protezioni stabilite negli articoli seguenti.

Salve le convenzioni internazionali per la protezione dei fonogrammi, la formalità prevista quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore di fonogrammi che non possono essere considerati nazionali, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del supporto fonografico sia apposto in modo stabile il simbolo (P) accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione. (1)

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(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 32 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 con decorrenza dal 29.04.2003.

TITOLO VI - Sfera di applicazione della legge

Articolo 187

[Protezione delle opere di autori stranieri]

In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori stranieri che non rientrano nelle condizioni previste nel secondo comma dell'articolo 185 godono della protezione sancita da questa legge, a condizione che lo Stato di cui è cittadino l'autore straniero conceda alle opere di autori italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza.

Se lo straniero, è apolide o di nazionalità controversa, la norma del comma precedente è riferita allo Stato nel quale l'opera è stata pubblicata per la prima volta.

TITOLO VI - Sfera di applicazione della legge

Articolo 188

[Condizioni e formalità di protezione dell'opera straniera]

L'equivalenza di fatto, osservate le norme che seguono, è accertata e regolata con decreto reale da emanarsi a norma dell'articolo 3, n. 1, della L. 31 gennaio 1926, n. 100.

La durata della protezione dell'opera straniera non può in nessun caso eccedere quella di cui l'opera gode nello Stato di cui è cittadino l'autore straniero.

Se la legge di detto Stato abbraccia nella durata della protezione un periodo di licenza obbligatoria, l'opera straniera è sottoposta in Italia ad una norma equivalente.

Se la legge di detto Stato sottopone la protezione alla condizione dell'adempimento di formalità, di dichiarazioni di riserva o di depositi di copie dell'opera o ad altre formalità qualsiasi, l'opera straniera è sottoposta in Italia a formalità equivalenti determinate col decreto reale.

Il decreto reale può altresì sottoporre la protezione dell'opera straniera allo adempimento di altre particolari formalità o condizioni.

TITOLO VI - Sfera di applicazione della legge

Articolo 189

[Disposizioni applicabili all'opera cinematografica, ai diritti degli interpreti, alla fotografia e alle opere dell'ingegneria]

Le disposizioni dell'articolo 185 si applicano all'opera cinematografica, al disco fonografico o apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti, attori o artisti esecutori, alla fotografia ed alle opere della ingegneria, in quanto si tratti di opere o prodotti realizzati in Italia o che possano considerarsi nazionali a termini di questa legge o di altra legge speciale.

In difetto della condizione sopraindicata sono applicabili a dette opere, diritti o prodotti, le disposizioni degli artt. 186, 187 e 188.

TITOLO VII - Comitato consultivo permanente per il diritto di autore

Articolo 190

[Comitato consultivo permanente per il diritto di autore]

È istituito presso il Ministero della cultura popolare un comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

Il comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e dà pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal Ministro per la cultura popolare o quando sia prescritto da speciali disposizioni.

Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 71 quinquies, comma 4. (1)

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(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 33 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 con decorrenza dal 29.04.2003.

TITOLO VII - Comitato consultivo permanente per il diritto di autore

Articolo 191

[Composizione del comitato]

Il comitato è composto:

a) di un presidente designato dal Ministro per la cultura popolare;

b) dei vice presidenti delle corporazioni delle professioni e delle arti, dello spettacolo e della carta e stampa;

c) di un rappresentante del p.n.f.;(1)

d) di un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri, dell'Africa italiana, di grazia e giustizia, delle finanze, delle corporazioni, e di due rappresentanti del Ministero della educazione nazionale;(2)

e) dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per la stampa italiana, dell'ispettore per la radiodiffusione e la televisione del Ministero della cultura popolare e, del capo dell'ufficio della proprietà letteraria scientifica ed artistica;

f) dei presidenti delle confederazioni dei professionisti ed artisti e degli industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle confederazioni suddette particolarmente competenti in materia di diritto di autore, nonché di un rappresentante della confederazione dei lavoratori dell'industria, designato dalla federazione nazionale dei lavoratori dello spettacolo;

g) del presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE); (3)

h) di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal Ministro per la cultura popolare.

I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per la cultura popolare e durano in carica un quadriennio.

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(1) Il P.N.F., citato nel presente comma, è stato soppresso in virtu' del R.D.L. 02.08.1943, n. 704.

(2) Il Ministero dell'Africa italiana, citato nel presente comma, è stato soppresso in virtu' della L. 29.04.1953, n. 430.

(3) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 9, L. 18.08.2000, n. 248.

TITOLO VII - Comitato consultivo permanente per il diritto di autore

Articolo 192

[Riunioni del comitato]

Il comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno alla data stabilita dal Ministro per la cultura popolare ed in via straordinaria tutte le volte che ne sarà richiesto dal ministro stesso .

TITOLO VII - Comitato consultivo permanente per il diritto di autore

Articolo 193

[Adunanza generale e commissioni speciali]

Il comitato può essere convocato: a) in adunanza generale; b) in commissioni speciali.

Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente ovvero per l'effettuazione del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 71 quinquies, comma 4. In tale caso la commissione speciale è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia di diritto d'autore di cui all'articolo 191, primo comma, lettera h), ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della commissione è comunque scelto tra i rappresentanti dei Ministeri. (1)

Il Ministro per la cultura popolare, su proposta del presidente del comitato, può invitare alle riunioni anche persone estranee al comitato, particolarmente competenti nelle questioni da esaminare, senza diritto a voto.

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(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 34 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 con decorrenza dal 29.04.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente."

TITOLO VII - Comitato consultivo permanente per il diritto di autore

Articolo 194

[Affidamento della segreteria]

La segreteria è affidata al capo dell'ufficio della proprietà letteraria, scientifica e artistica presso il Ministero della cultura popolare .

TITOLO VII - Comitato consultivo permanente per il diritto di autore

Articolo 194 Bis

[Richiesta di conciliazione]

1. La richiesta di conciliazione di cui all'art. 71 quinquies, comma 4, sottoscritta dall'associazione o dall'ente proponente, è consegnata al comitato di cui all'art. 190 o spedita mediante raccomandata con avviso dì ricevimento. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il presidente del comitato nomina la commissione speciale di cui all'art. 193, comma secondo. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso proponente alla controparte.

2. La richiesta deve precisare:

a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente le comunicazioni inerenti alla procedura;

b) l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la parte convenuta, qualora non accolga la richiesta della controparte, deposita presso la commissione predetta osservazioni scritte. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il presidente della commissione fissa la data per il tentativo di conciliazione.

4. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione. Il verbale costituisce titolo esecutivo.

5. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione formula una proposta per la definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con l'indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche d'ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.

7. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.

8. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi o che la domanda giudiziale è stata promossa prima della scadenza del termine di 90 giorni dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di 60 giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Espletato quest'ultimo o decorso il termine di 90 giorni, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di 180 giorni. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308 del codice di procedura civile. (1)

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(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 35 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 con decorrenza dal 29.04.2003.

TITOLO VII - Comitato consultivo permanente per il diritto di autore

Articolo 195

[Corresponsione di gettoni di presenza ai membri del comitato]

Ai membri del comitato sono corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata di adunanza ai sensi delle disposizioni in vigore.

TITOLO VIII - Disposizioni generali transitorie e finali

Articolo 196

[Luogo di prima pubblicazione]

È considerato come luogo di prima pubblicazione, il luogo dove sono esercitati per la prima volta i diritti di utilizzazione previsti negli artt. 12 e seguenti di questa legge.

Nei riguardi delle opere dell'arte figurativa, del cinema, del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, della fotografia o di ogni altra opera identificata dalla sua forma materiale, si considera come equivalente al luogo della prima pubblicazione il luogo della fabbricazione.

TITOLO VIII - Disposizioni generali transitorie e finali

Articolo 197

[Tassa di registro]

I contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione sono sottoposti alla tassa graduale di registro dello 0,50 %.

TITOLO VIII - Disposizioni generali transitorie e finali

Articolo 198

[Stanziamento di somme nel bilancio]

Nel bilancio di previsione del Ministero della cultura popolare è stanziata, in apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall'esercizio in cui questa legge andrà in vigore, una somma di lire un milione, sui proventi del diritto previsto dagli artt. 175 e 176, da erogarsi, con le modalità stabilite dal regolamento, in favore delle casse di assistenza e di previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti.

TITOLO VIII - Disposizioni generali transitorie e finali

Articolo 199

[Applicazione della legge]

La presente legge si applica anche alle opere comunque pubblicate prima e dopo l'entrata in vigore della legge medesima.

Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali degli atti e contratti fatti o stipulati prima di detta entrata in vigore in conformità delle disposizioni vigenti.

TITOLO VIII - Disposizioni generali transitorie e finali

Articolo 199 Bis

[Norma transitoria]

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data. (1)

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 29.12.1992, n. 518.

TITOLO VIII - Disposizioni generali transitorie e finali

Articolo 200

[Esercizio delle funzioni del giudice istruttore]

Sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile, le funzioni attribuite dall'articolo 162 al giudice istruttore sono esercitate dal presidente del collegio davanti al quale pende la lite.

TITOLO VIII - Disposizioni generali transitorie e finali

Articolo 201

[Deposito e formalità di opere e prodotti già fabbricati]

Riguardo alle opere pubblicate ed ai prodotti già fabbricati prima della entrata in vigore di questa legge che vengono sottoposti per la prima volta all'obbligo del deposito o di altre formalità, detto deposito e dette formalità devono essere adempiute nei termini e secondo le norme stabilite dal regolamento.

TITOLO VIII - Disposizioni generali transitorie e finali

Articolo 202

[Prezzi conseguiti nelle vendite effettuate anteriormente]

Agli effetti dell'articolo 147 non sono presi in considerazione i prezzi conseguiti nelle vendite effettuate anteriormente alla entrata in vigore di questa legge.

TITOLO VIII - Disposizioni generali transitorie e finali

Articolo 203

[Diritto esclusivo di televisione]

Con regio decreto potranno essere emanate norme particolari per regolare il diritto esclusivo di televisione.

Finché non saranno emanate le disposizioni previste nel precedente comma, la televisione è regolata dai principi generali di questa legge, in quanto applicabili.

TITOLO VIII - Disposizioni generali transitorie e finali

Articolo 204

[E.I.D.A.]

A decorrere dall'entrata in vigore di questa legge, la Società italiana autori ed editori assume la denominazione di società italiana degli autori ed editori (SIAE). (1)

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(1) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 9, L. 18.08.2000, n. 248.

TITOLO VIII - Disposizioni generali transitorie e finali

Articolo 205

[Abrogazioni]

Sono abrogate la legge 18 marzo 1926, n. 256, di conversione in legge del R.D.L. 7 novembre 1925, n. 1950, contenente disposizioni sul diritto di autore e le successive leggi di modificazione della suddetta legge.

Sono altresì abrogate la legge 17 giugno 1937, n. 1251, di conversione in legge del R.D.L. 18 febbraio 1937, contenente norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica e la L. 2 giugno 1939, n. 739, di conversione del R.D.L. 5 dicembre 1938, n. 2115, contenente provvedimenti per la radiodiffusione differita di esecuzioni artistiche, nonché ogni altra legge o disposizione di legge contraria ed incompatibile con le disposizioni di questa legge.

TITOLO VIII - Disposizioni generali transitorie e finali

Articolo 206

[Sanzioni]

Il regolamento per la esecuzione della presente legge determina le sanzioni per la violazione delle norme del regolamento stesso.

Dette sanzioni potranno comportare la sanzione amministrativa non superiore a lire 40.000 (1).

La presente legge entra in vigore contemporaneamente al regolamento, il quale dovrà essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione di essa.

Entro lo stesso termine sarà altresì emanato un nuovo statuto dell'Ente italiano per il diritto di autore.

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(1) La sanzione della multa, prima parificata all'ammenda in virtù dell'art. 5, R.D. 28.05.1931, n. 601, è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689.L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata successivamente elevata da:

-l'art. 3, L. 12.07.1961, n. 603

-l'art. 114, primo comma, L. 24.11.1981, n. 689.

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