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Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005, S.O. n. 162
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITÀ
Art. 1.
Finalità ed oggetto
1. Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei trattati
istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell'Unione europea, nella normativa
comunitaria con particolare riguardo all'articolo 153 del Trattato istitutivo della
Comunità economica europea, nonché nei trattati internazionali, il presente codice
armonizza e riordina le normative concernenti i processi dì acquisto e consumo, al fine
di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.
Art. 2.
Diritti dei consumatori
1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei
consumatori e degli utenti, ne é promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in
forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali
finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori
e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
d) all'educazione al consumo;
e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti
contrattuali;
f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e
democratico tra i consumatori e gli utenti;
g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di
efficienza.
Art. 3.
Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei
all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che
abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei
consumatori o degli utenti;
c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio
della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario;
d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1,
lettera d), e nell'articolo 115, comma 1, il fabbricante del bene o il fornitore
del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel
territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si
presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio
o altro segno distintivo;
e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 115, comma 1,
qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di
servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato
dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso
o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia
nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti
come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima
dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce
il prodotto;
f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di tutela dei consumatori.
PARTE II
EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ
TITOLO I
EDUCAZIONE DEL CONSUMATORE
Art. 4.
Educazione del consumatore
1. L'educazione dei consumatori e degli utenti é orientata a favorire la
consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la
partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonché la rappresentanza negli organismi
esponenziali.
2. Le attività destinate all'educazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici o
privati, non hanno finalità promozionale, sono dirette ad esplicitare le caratteristiche
di beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla
loro scelta; prendono, inoltre, in particolare considerazione le categorie di consumatori
maggiormente vulnerabili.
TITOLO II
INFORMAZIONI AI CONSUMATORI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 5.
Obblighi generali
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini
del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica alla
quale sono dirette le informazioni commerciali.
2. Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono
contenuto essenziale degli obblighi informativi.
3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla
tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto
anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del
settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.
Capo II
INDICAZIONE DEI PRODOTTI
Art. 6.
Contenuto minimo delle informazioni
1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati
sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le
indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di
un importatore stabilito nell'Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno
all'uomo, alle cose o all'ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano
determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove
utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
Art. 7.
Modalità di indicazione
1. Le indicazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle
etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le
indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 6 possono essere
riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra
documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.
Art. 8.
Ambito di applicazione
1. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche
disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative
norme nazionali di recepimento.
2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del
consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati.
Art. 9.
Indicazioni in lingua italiana
1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese
almeno in lingua italiana.
2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le
medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e
leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.
3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana
divenute di uso comune.
Art. 10.
Attuazione
1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per
le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono adottate le norme di attuazione dell'articolo 6, al fine di assicurare, per i
prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, una applicazione compatibile con i
principi del diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di
presentazione per le quali non é obbligatorio riportare le indicazioni di cui al comma 1,
lettere a) e b), dell'articolo 6. Tali disposizioni di attuazione
disciplinano inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcuni
dati contenuti nelle indicazioni di cui all'articolo 6.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in vigore
le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101.
Art. 11.
Divieti di commercializzazione
1. é vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione
di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di
cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo.
Art. 12.
Sanzioni
1. Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto
costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, ai
contravventori al divieto di cui all'articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da
516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione é determinata, in ogni singolo caso,
facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità
poste in vendita.
2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo
restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n.
689, all'accertamento delle violazioni provvedono d'ufficio o su denunzia, gli organi di
polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, é presentato all'ufficio della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura della provincia in cui vi é la residenza o la sede legale del
professionista.
Capo III
PARTICOLARI MODALITÀ DI INFORMAZIONE
Sezione I
Indicazione dei prezzi per unità di misura
Art. 13.
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o
per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta;
b) prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell'IVA e di
ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro,
di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità
diversa, se essa é impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di
prodotti specifici;
c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di
alcuna confezione preliminare ed é misurato alla presenza del consumatore;
d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non può essere frazionato senza
subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà;
e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un
imballaggio;
f) prodotto preconfezionato: l'unità di vendita destinata ad essere
presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto e
dall'imballaggio in cui é stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta
interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa
essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.
Art. 14.
Campo di applicazione
1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei
prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione
del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per
unità di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16.
2. Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando é identico al prezzo
di vendita.
3. Per i prodotti commercializzati sfusi é indicato soltanto il prezzo per unità di
misura.
4. La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione del prezzo
per unità di misura quando é indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di
esenzione di cui all'articolo 16.
5. Il codice non si applica:
a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi
compresa la somninistrazione di alimenti e bevande;
b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;
c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.
Art. 15.
Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura
1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata
conformemente alle disposizioni in vigore.
2. Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica quanto
stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma
della disciplina relativa al settore del commercio.
3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche
congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del
prodotto sgocciolato.
4. é ammessa l'indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o
sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono
generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità.
5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati
presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere
esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. é fatto obbligo di esporre
in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.
Art. 16.
Esenzioni
1. Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti
per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro
destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i
seguenti prodotti:
a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di
esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, recante
disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a
collo;
b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in
un unico imballaggio;
e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione
della quantità netta secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernenti l'attuazione delle direttive
comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più
elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da
parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;
g) prodotti di fantasia;
h) gelati monodose;
i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a
collo.
2. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, può aggiornare
l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonché indicare espressamente prodotti o
categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.
Art. 17.
Sanzioni
1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo
quanto previsto dal presente capo é soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma
3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi
previste.
TITOLO III
PUBBLICITÀ E ALTRE COMUNICAZIONI COMMERCIALI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 18.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ad ogni forma di comunicazione
commerciale in qualsiasi modo effettuata.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini
del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica o
giuridica cui sono dirette le comunicazioni commerciali o che ne subisce le conseguenze.
Capo II
CARATTERI DELLA PUBBLICITÀ
Sezione I
Pubblicità ingannevole e comparativa
Art. 19.
Finalità
1. Le disposizioni della presente sezione hanno lo scopo di tutelare dalla pubblicità
ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un'attività
commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli
interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le
condizioni di liceità della pubblicità comparativa.
2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.
Art. 20.
Definizioni
1. Ai fini della presente sezione si intende:
a) per pubblicità: qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi
modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale
allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il
trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di
servizi;
b) per pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo,
compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o
giuridiche alle quali é rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere
ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo
motivo, sia idonea ledere un concorrente;
c) per pubblicità comparativa: qualsiasi pubblicità che identifica in modo
esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;
d) per operatore pubblicitario: il committente del messaggio pubblicitario ed
il suo autore, nonché, nel caso in cui non consenta all'identificazione di costoro, il
proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario é diffuso ovvero il
responsabile della programmazione radiofonica o televisiva.
Art. 21.
Elementi di valutazione
1. Per determinare se la pubblicità sia ingannevole se ne devono considerare tutti gli
elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti:
a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità,
la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della
prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine
geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i
risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui
servizi;
b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato ed alle condizioni alle
quali i beni o i servizi vengono forniti;
c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario,
quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e
industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o
riconoscimenti.
Art. 22.
Condizioni di liceità della pubblicità comparativa
1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa é lecita se sono
soddisfatte le seguenti condizioni:
a) non é ingannevole ai sensi del presente codice;
b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono
gli stessi obiettivi;
c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti,
verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
d) non ingenera confusione sul mercato fra l'operatore pubblicitario ed un
concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o
i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali,
altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso
a prodotti aventi la stessa denominazione;
g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla
denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle
denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni
o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.
2. Il requisito della verificabilità di cui al comma 1, lettera c), si
intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o
servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta speciale deve indicare in modo
chiaro e non equivoco il termine finale dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta
speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si
applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l'offerta
speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi.
Art. 23.
Trasparenza della pubblicità
1. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale. La pubblicità a
mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico,
con modalità grafiche di evidente percezione.
2. I termini «garanzia», «garantito» e simili possono essere usati solo se
accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta.
Quando la brevità del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente
tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità della garanzia
offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal
consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime.
3. é vietata ogni forma di pubblicità subliminale.
Art. 24.
Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori
1. é considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di
porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in
modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
Art. 25.
Bambini e adolescenti
1. é considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile di
raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche indirettamente, minacciare la loro
sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che,
impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, salvo il divieto di cui
all'articolo 10, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, abusi dei naturali sentimenti
degli adulti per i più giovani.
Art. 26.
Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'articolo 10
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito chiamata Autorità nella presente sezione,
esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.
2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro
delle attività produttive, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia
interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico,
possono chiedere all'Autorità che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di
pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi della presente sezione, che sia inibita
la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.
3. L'Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria
della pubblicità ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita, in caso
di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria all'operatore
pubblicitario e, se il committente non é conosciuto, può richiedere al proprietario del
mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo.
L'Autorità può inoltre richiedere all'operatore pubblicitario, ovvero al proprietario
del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio
pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di
inottemperanza, dei poteri previsti dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10
ottobre 1990, n. 287.
4. L'Autorità può disporre che l'operatore pubblicitario fornisca prove
sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto
dei diritti o interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte
nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso
specifico. Se tale prova é omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto
dovranno essere considerati inesatti.
5. Quando il messaggio pubblicitario é stato o deve essere diffuso attraverso la
stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di
telecomunicazione, l'Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni.
6. L'Autorità provvede con decisione motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole o
il messaggio di pubblicità comparativa illecito accoglie il ricorso vietando la
pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già
iniziata. Con la decisione di accoglimento può essere disposta la pubblicazione della
pronuncia, anche per estratto, nonché, eventualmente, di un'apposita dichiarazione
rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di
pubblicità comparativa ritenuto illecito, continuino a produrre effetti.
7. Con la decisione che accoglie il ricorso l'Autorità dispone inoltre l'applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro, tenuto conto della
gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli
di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro.
8. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti,
l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro
esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
9. La procedura istruttoria é stabilita, con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il
contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
10. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di
rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 euro a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre
la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
11. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la
documentazione di cui al comma 3, l'Autorità applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione
fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
4.000 euro a 40.000 euro.
12. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall'Autorità rientrano nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative
pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28
e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle
sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta
giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità.
13. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo,
preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceità
del messaggio di pubblicità comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e
delle loro associazioni e organizzazioni é esperibile in via giurisdizionale con ricorso
al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.
14. é comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti
di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile, nonché, per quanto
concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della
disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, e del marchio d'impresa protetto a norma del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine
riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi
concorrenti.
Art. 27.
Autodisciplina
1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti
di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad
organismi volontari e autonomi di autodisciplina.
2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono
convenire di astenersi dall'adire l'Autorità fino alla pronuncia definitiva.
3. Nel caso in cui il ricorso all'Autorità sia stato già proposto o venga proposto
successivamente da altro soggetto legittimato, ogni interessato può richiedere
all'Autorità la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia dell'organismo di
autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione
del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.
Capo III
PARTICOLARI MODALITÀ DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA
Sezione I
Rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite
Art. 28.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle televendite, come definite nel
regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, adottato
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26
luglio 2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi
relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero strutturati in guisa di pronostici. Le
medesime disposizioni si applicano altresì agli spot di televendita.
Art. 29.
Prescrizioni
1. Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della
credulità o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da
offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o
ripugnanza.
Art. 30.
Divieti
1. é vietata la televendita che offenda la dignità umana, comporti discriminazioni di
razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a
comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente.
é vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.
2. Le televendite non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono
indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o
esagerazioni, in particolare per ciò che riguarda le caratteristiche e gli effetti del
servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalità della
fornitura, gli eventuali premi, l'identità delle persone rappresentate.
Art. 31.
Tutela dei minori
1. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita
o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio
morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
a) non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio,
sfruttandone l'inesperienza o la credulità;
b) non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali
prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei
genitori, negli insegnanti o in altri;
d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose.
Art. 32.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le disposizioni ed il regime
sanzionatorio stabiliti per i contratti a distanza, così come disciplinati alla parte
III, titolo III, capo II, sezione II, dall'articolo 50 all'articolo 61, del codice,
nonché le ulteriori disposizioni stabilite in materia di pubblicità, alle televendite
sono applicabili altresì le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31
luglio 1997, n. 249.
PARTE III
IL RAPPORTO DI CONSUMO
TITOLO I
DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE IN GENERALE
Art. 33.
Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano
vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore
un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o
per effetto, di:
a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte
o dando alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del
professionista;
b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti
del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di
adempimento inesatto da parte del professionista;
c) escludere o limitare l'opportunità da parte del consumatore della
compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei
confronti di quest'ultimo;
d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della
prestazione del professionista é subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende
unicamente dalla sua volontà;
e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal
consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il
diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se
é quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo
nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola
penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà
di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo
in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non
ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato
senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del
contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
l) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha
avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del
contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un
giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento
della consegna o della prestazione;
o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio
senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale é eccessivamente elevato
rispetto a quello originariamente convenuto;
p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene
venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto
esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni
derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento
delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
r) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da
parte del consumatore;
s) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti
derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora
risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di
opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni
all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni
alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località
diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
v) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come
subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista
a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. é fatto salvo il
disposto dell'articolo 1355 del codice civile.
3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo
indeterminato il professionista può, in deroga alle lettere h) e m) del
comma 2:
a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone
immediata comunicazione al consumatore;
b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del
contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di
recedere dal contratto.
4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista
può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo in deroga alle
lettere n) e o) del comma 2, il tasso di interesse o l'importo di
qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti,
dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.
5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si
applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri
prodotti o servizi il cui prezzo é collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice
di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché
la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali
internazionali emessi in valuta estera.
6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di
indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di
variazione siano espressamente descritte.
Art. 34.
Accertamento della vessatorietà delle clausole
1. La vessatorietà di una clausola é valutata tenendo conto della natura del bene o
del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al
momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro
collegato o da cui dipende.
2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla
determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni
e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che
siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni
internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione
europea o l'Unione europea.
4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto
di trattativa individuale.
5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per
disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul
professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado
siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica
trattativa con il consumatore.
Art. 35.
Forma e interpretazione
1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al
consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e
comprensibile.
2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più
favorevole al consumatore.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui all'articolo 37.
Art. 36.
Nullità di protezione
1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre
il contratto rimane valido per il resto.
2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o
per effetto di:
a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte
o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del
professionista;
b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del
professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di
adempimento inesatto da parte del professionista;
c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha
avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
3. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata
d'ufficio dal giudice.
4. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha
subito in conseguenza della declaratoria di nullità delle clausole dichiarate abusive.
5. é nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di
una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore
della protezione assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti un
collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
Art. 37.
Azione inibitoria
1. Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui all'articolo 137, le
associazioni rappresentative dei professionisti e le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o
l'associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l'utilizzo di
condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso
delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi del presente capo.
2. L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai
sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
3. Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali,
di cui uno almeno a diffusione nazionale.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioni inibitorie esercitate
dalle associazioni dei consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni
dell'articolo 140.
Art. 38.
Rinvio
1. Per quanto non previsto dal codice, ai contratti conclusi tra il consumatore ed il
professionista si applicano le disposizioni del codice civile.
TITOLO II
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 39.
Regole nelle attività commerciali
1. Le attività commerciali sono improntate al rispetto dei principi di buona fede, di
correttezza e di lealtà, valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione delle
categorie di consumatori.
Capo II
PROMOZIONE DELLE VENDITE
Sezione I
Credito al consumo
Art. 40.
Credito al consumo
1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) provvede ad
adeguare la normativa nazionale alla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE, relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri in materia di credito al consumo, con particolare riguardo alla previsione di
indicare il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) mediante un esempio tipico.
Art. 41.
Tasso annuo effettivo globale e pubblicità
1. Ai fini di cui all'articolo 40, il CICR, apporta, ai sensi degli articoli 122, comma
2, e 123, comma 2, del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le necessarie
modifiche alla disciplina recata dal decreto del Ministro del tesoro in data 8 luglio
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20
luglio 1992.
Art. 42.
Inadempimento del fornitore
1. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia
effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore
nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al
finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La
responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti
derivanti dal contratto di concessione del credito.
Art. 43.
Rinvio al testo unico bancario
Per la restante disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del
titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni,
nonché agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l'applicazione delle relative
sanzioni.
TITOLO III
MODALITÀ CONTRATTUALI
Art. 44.
Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio
1. Ove non diversamente disciplinato dal presente codice, per la disciplina del settore
del commercio si fa rinvio al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Capo I
PARTICOLARI MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Sezione I
Contratti negoziati fuori dei locali commerciali
Art. 45.
Campo di applicazione
1. La presente sezione disciplina i contratti tra un professionista ed un consumatore,
riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi,
stipulati:
a) durante la visita del professionista al domicilio del consumatore o di un
altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il
consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;
b) durante una escursione organizzata dal professionista al di fuori dei
propri locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una
nota d'ordine, comunque denominata;
d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore
ha avuto modo di consultare senza la presenza del professionista.
2. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nel caso di proposte
contrattuali sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni
analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le quali non sia ancora intervenuta
l'accettazione del professionista.
3. Ai contratti di cui al comma 1, lettera d), si applicano, se più
favorevoli, le disposizioni di cui alla sezione II.
Art. 46.
Esclusioni
1. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni della presente sezione:
a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i
contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti
relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili e dei
contratti relativi alla riparazione di beni immobili;
b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di
altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari;
c) i contratti di assicurazione;
d) i contratti relativi a strumenti finanziari.
2. Sono esclusi dall'applicazione della presente sezione anche i contratti aventi ad
oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per i quali il corrispettivo
globale che deve essere pagato da parte del consumatore non supera l'importo di 26 euro,
comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che risultino
specificamente individuate nella nota d'ordine o nel catalogo o altro documento
illustrativo, con indicazione della relativa causale. Si applicano comunque le
disposizioni della presente sezione nel caso di più contratti stipulati contestualmente
tra le medesime parti, qualora l'entità del corrispettivo globale, indipendentemente
dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di 26 euro.
Art. 47.
Informazione sul diritto di recesso
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni della
presente sezione, il professionista deve informare il consumatore del diritto di cui agli
articoli da 64 a 67. L'informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere:
a) l'indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per
l'esercizio del diritto di recesso;
b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di
recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o altra persona giuridica, la
denominazione e la sede della stessa, nonché l'indicazione del soggetto al quale deve
essere restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso.
2. Qualora il contratto preveda che l'esercizio del diritto di recesso non sia soggetto
ad alcun termine o modalità, l'informazione deve comunque contenere gli elementi indicati
nella lettera b) del comma 1.
3. Per i contratti di cui all'articolo 45, comma 1, lettere a), b) e c),
qualora sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una nota d'ordine, comunque
denominata, l'informazione di cui al comma 1 deve essere riportata nella suddetta nota
d'ordine, separatamente dalle altre clausole contrattuali e con caratteri tipografici
uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento. Una copia della
nota d'ordine, recante l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione, deve essere
consegnata al consumatore.
4. Qualora non venga predisposta una nota d'ordine, l'informazione deve essere comunque
fornita al momento della stipulazione del contratto ovvero all'atto della formulazione
della proposta, nell'ipotesi prevista dall'articolo 45, comma 2, ed il relativo documento
deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre agli elementi di cui al comma 1,
l'indicazione del luogo e della data in cui viene consegnato al consumatore, nonché gli
elementi necessari per identificare il contratto. Di tale documento il professionista può
richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.
5. Per i contratti di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), l'informazione
sul diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro documento illustrativo
della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella relativa nota d'ordine, con
caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni concernenti la
stipulazione del contratto, contenute nel documento. Nella nota d'ordine, comunque, in
luogo della indicazione completa degli elementi di cui al comma 1, può essere riportato
il solo riferimento al diritto di esercitare il recesso, con la specificazione del
relativo termine e con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o altro documento
illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriori elementi previsti
nell'informazione.
6. Il professionista non potrà accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari
che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla stipulazione del contratto e
non potrà presentali allo sconto prima di tale termine.
Art. 48.
Esclusione del recesso
1. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di recesso non
può essere esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state già eseguite.
Art. 49.
Norme applicabili
1. Alle vendite di cui alla presente sezione si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della
disciplina relativa al settore del commercio.
Sezione II
Contratti a distanza
Art. 50.
Definizioni
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi
stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di
prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto,
impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla
conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
b) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza
fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la
conclusione del contratto tra le dette parti;
c) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica,
pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei
professionisti una o più tecniche di comunicazione a distanza.
Art. 51.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti a distanza, esclusi
i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali é riportato
nell'allegato I;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali
automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni
pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni
immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.
Art. 52.
Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il
consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il
pagamento anticipato, l'indirizzo del professionista;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del
servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi
dell'articolo 55, comma 2;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio
del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando é
calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di
prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere
inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo
adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i
principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla
stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente
vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del professionista e lo scopo
commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio
della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto. In caso di
utilizzo della posta elettronica si applica la disciplina prevista dall'articolo 9 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale,
le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua
italiana. In tale caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori
informazioni di cui all'articolo 53.
5. In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi dovuti dal professionista
vanno integrati con le informazioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70.
Art. 53.
Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro
supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni
previste dall'articolo 52, comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto.
Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore
anche le seguenti informazioni:
a) un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di
recesso, ai sensi della sezione IV del presente capo, inclusi i casi di cui all'articolo
65, comma 3;
b) l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore
può presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali
esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o
superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cui
esecuzione é effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti
servizi siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica
di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo
geografico della sede del professionista cui poter presentare reclami.
Art. 54.
Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista deve eseguire l'ordinazione
entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha
trasmesso l'ordinazione al professionista.
2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del professionista, dovuta
alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il
professionista, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le
modalità di cui all'articolo 53, comma 1, e provvede al rimborso delle somme
eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del
consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il
professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita,
anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.
Art. 55.
Esclusioni
1. Il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti, nonché gli articoli 52
e 53 ed il comma 1 dell'articolo 54 non si applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni
per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo
di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e
regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti,
alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del contratto il
professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un
periodo prestabilito.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di
recesso previsto agli articoli 64 e seguenti nei casi:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del
consumatore, prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 64, comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo é legato a fluttuazioni dei
tassi del mercato finanziario che il professionista non é in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o
che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi
rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati,
aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
Art. 56.
Pagamento mediante carta
1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia previsto tra
le modalità di pagamento, da comunicare al consumatore ai sensi dell'articolo 52, comma
1, lettera e).
2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i
pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero
l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del
professionista o di un terzo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197. L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al
professionista le somme riaccreditate al consumatore.
Art. 57.
Fornitura non richiesta
1. é vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua
previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non é tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di
fornitura non richiesta. In ogni caso la mancata risposta non significa consenso.
Art. 58.
Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
1. L'impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di
sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax richiede il
consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora
consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal professionista se
il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.
Art. 59.
Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi
1. Nel caso di contratti a distanza riguardanti la fornitura di beni o la prestazione
di servizi, sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o
altri mezzi audiovisivi e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso,
nonché nel caso di contratti conclusi mediante l'uso di strumenti informatici e
telematici, l'informazione sul diritto di recesso di cui all'articolo 52, comma 1, lettere
f) e g), come disciplinato agli articoli 64 e seguenti, deve essere
fornita nel corso della presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto,
compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento
impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base
di una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo l'informazione deve essere fornita
all'inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono contenute le offerte.
L'informazione sul diritto di recesso deve essere altresì fornita per iscritto, con le
modalità previste dall'articolo 52, non oltre il momento in cui viene effettuata la
consegna della merce. Il termine per l'invio della comunicazione per l'esercizio del
diritto di recesso decorre, ai sensi dell'articolo 65, dalla data di ricevimento della
merce.
Art. 60.
Riferimenti
1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento alle disposizioni della
presente sezione.
Art. 61.
Rinvio
1. Ai contratti a distanza si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 18
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa
al commercio.
Sezione III
Disposizioni comuni
Art. 62.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato il professionista che contravviene alle norme
di cui al presente capo, ovvero non fornisce l'informazione al consumatore, ovvero
ostacola l'esercizio del diritto di recesso ovvero fornisce informazione incompleta o
errata o comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore secondo le
modalità di cui agli articoli 64 e seguenti, ovvero non rimborsa al consumatore le somme
da questi eventualmente pagate, nonché nei casi in cui abbia presentato all'incasso o
allo sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui all'articolo
64, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro
cinquemilacentosessantacinque.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della
sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. La recidiva si verifica qualora sia stata
commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si é proceduto al
pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo
restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981,
all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di
polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, é presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
della provincia in cui vi é la residenza o la sede legale del professionista, ovvero,
limitatamente alla violazione di cui all'articolo 58, al Garante per la protezione dei
dati personali.
Art. 63.
Foro competente
1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente capo la competenza
territoriale inderogabile é del giudice del luogo di residenza o di domicilio del
consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
Sezione IV
Diritto di recesso
Art. 64.
Esercizio del diritto di recesso
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai
locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza
specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto
stabilito dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5.
2. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i termini previsti dal comma 1,
di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine,
anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore
successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio
postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi.
L'avviso di ricevimento non é, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio
del diritto di recesso.
3. Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente il
diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione é sufficiente la
restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.
Art. 65.
Decorrenze
1. Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali,
il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 64 decorre:
a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informazione
di cui all'articolo 47 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d'ordine,
dalla data di ricezione dell'informazione stessa, per i contratti riguardanti la
prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al
consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il prodotto
oggetto del contratto;
b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti
riguardanti la fornitura di beni, qualora l'acquisto sia stato effettuato senza la
presenza del professionista ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo
diverso da quello oggetto del contratto.
2. Per i contratti a distanza, il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui
all'articolo 64 decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove
siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 52 o dal giorno
in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del
contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in
cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 52, qualora
ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi
dalla conclusione stessa.
3. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le
proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali gli obblighi di informazione
di cui all'articolo 47, ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi di informazione
di cui agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine per
l'esercizio del diritto di recesso é, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e
decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i
servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il
professionista fornisca una informazione incompleta o errata che non consenta il corretto
esercizio del diritto di recesso.
5. Le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti dei consumatori
rispetto a quanto previsto dal presente articolo.
Art. 66.
Effetti del diritto di recesso
1. Con la ricezione da parte del professionista della comunicazione di cui all'articolo
64, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla
proposta contrattuale, fatte salve, nell'ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano state
nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui all'articolo
67.
Art. 67.
Ulteriori obbligazioni delle parti
1. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore é tenuto a restituirlo o a
metterlo a disposizione del professionista o della persona da questi designata, secondo le
modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non
può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del
ricevimento del bene. Ai fini della scadenza del termine la merce si intende restituita
nel momento in cui viene consegnata all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere.
2. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna
della merce, la sostanziale integrità del bene da restituire é condizione essenziale per
l'esercizio del diritto di recesso. é comunque sufficiente che il bene sia restituito in
normale stato di conservazione, in quanto sia stato custodito ed eventualmente adoperato
con l'uso della normale diligenza.
3. Le sole spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a norma
del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove
espressamente previsto dal contratto.
4. Se il diritto di recesso é esercitato dal consumatore conformemente alle
disposizioni della presente sezione, il professionista é tenuto al rimborso delle somme
versate dal consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Il rimborso
deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni
dalla data in cui il professionista é venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di
recesso da parte del consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora
vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla
scadenza del termine precedentemente indicato.
5. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari,
qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso, deve procedersi alla loro
restituzione. é nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei
confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell'esercizio del diritto di
recesso.
6. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto di cui al
presente titolo, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al
consumatore, dal professionista ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il
professionista, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna
penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente
alle disposizioni di cui al presente articolo. é fatto obbligo al professionista di
comunicare al terzo concedente il credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da
parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito
a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto
esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal
professionista, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi
legali maturati.
Capo II
COMMERCIO ELETTRONICO
Art. 68.
Rinvio
1. Alle offerte di servizi della società dell'informazione, effettuate ai consumatori
per via elettronica, si applicano, per gli aspetti non disciplinati dal presente codice,
le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione
della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000,
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in
particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI
Capo I
CONTRATTI RELATIVI ALL'ACQUISIZIONE DI UN DIRITTO DI GODIMENTO
RIPARTITO DI BENI IMMOBILI
Art. 69.
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) contratto: uno o più contratti della durata di almeno tre anni con i
quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette
di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un
altro diritto avente ad oggetto il godimento di uno o più beni immobili, per un periodo
determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana;
b) acquirente: il consumatore in favore del quale si costituisce, si
trasferisce o si promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto;
c) venditore: la persona fisica o giuridica che, nell'ambito della sua
attività professionale, costituisce, trasferisce o promette di costituire o di trasferire
il diritto oggetto del contratto; al venditore é equiparato ai fini dell'applicazione del
codice colui che, a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il trasferimento o la
promessa di trasferimento del diritto oggetto del contratto;
d) bene immobile: un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di
esso, per uso abitazione o per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte
il diritto oggetto del contratto.
Art. 70.
Documento informativo
1. Il venditore é tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede informazioni sul
bene immobile un documento informativo in cui sono indicati con precisione i seguenti
elementi:
a) il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle
condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui é situato l'immobile; se tali
ultime condizioni sono soddisfatte o, in caso contrario, quali occorre soddisfare;
b) l'identità ed il domicilio del venditore, con specificazione della sua
qualità giuridica, l'identità ed il domicilio del proprietario;
c) se l'immobile é determinato:
1) la descrizione dell'immobile e la sua ubicazione;
2) gli estremi del permesso di costruire ovvero di altro titolo edilizio e delle leggi
regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli
immobili situati all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità
alle prescrizioni vigenti in materia;
d) se l'immobile non é ancora determinato:
1) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano l'uso
dell'immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all'estero,
gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in
materia, nonché lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell'immobile e la data
entro la quale é prevedibile il completamento degli stessi;
2) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi, quali il collegamento alla rete
di distribuzione di gas, elettricità, acqua e telefono;
3) in caso di mancato completamento dell'immobile, le garanzie relative al rimborso dei
pagamenti già effettuati e le modalità di applicazione di queste garanzie;
e) i servizi comuni ai quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali luce,
acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti, e le relative condizioni di utilizzazione;
f) le strutture comuni alle quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali
piscina, sauna, ed altre, e le relative condizioni di utilizzazione;
g) le norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione
dell'immobile, nonché in materia di amministrazione e gestione dello stesso;
h) il prezzo globale, comprensivo di IVA, che l'acquirente verserà quale
corrispettivo; la stima dell'importo delle spese, a carico dell'acquirente, per
l'utilizzazione dei servizi e delle strutture comuni e la base di calcolo dell'importo
degli oneri connessi all'occupazione dell'immobile da parte dell'acquirente, delle tasse e
imposte, delle spese amministrative accessorie per la gestione, la manutenzione e la
riparazione, nonché le eventuali spese di trascrizione del contratto;
i) informazioni circa il diritto di recesso dal contratto con l'indicazione
degli elementi identificativi della persona alla quale deve essere comunicato il recesso
stesso, precisando le modalità della comunicazione e l'importo complessivo delle spese,
specificando quelle che l'acquirente in caso di recesso é tenuto a rimborsare;
informazioni circa le modalità per risolvere il contratto di concessione di credito
connesso al contratto, in caso di recesso;
l) le modalità per ottenere ulteriori informazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il venditore offre al
pubblico un diritto che attribuisce il godimento su uno o più beni immobili sulla base di
liste, elenchi, cataloghi o altre forme di comunicazione. In questo caso il documento
informativo deve essere consegnato per ciascuno dei beni immobili oggetto dell'offerta.
3. Il venditore non può apportare modifiche agli elementi del documento di cui al
comma 1, a meno che le stesse non siano dovute a circostanze indipendenti dalla sua
volontà; in tale caso le modifiche devono essere comunicate alla parte interessata prima
della conclusione del contratto ed inserite nello stesso. Tuttavia, dopo la consegna del
documento informativo, le parti possono accordarsi per modificare il documento stesso.
4. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto nella lingua o in una delle
lingue dello Stato membro in cui risiede la persona interessata oppure, a scelta di
quest'ultima, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui la persona stessa é
cittadina, purché si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.
5. Restano salve le disposizioni previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 71.
Requisiti del contratto
1. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità; esso é redatto
nella lingua italiana e tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in
cui risiede l'acquirente oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle
lingue dello Stato di cui egli é cittadino, purché si tratti di lingue ufficiali
dell'Unione europea.
2. Il contratto contiene, oltre a tutti gli elementi di cui all'articolo 70, comma 1,
lettere da a) a i), i seguenti ulteriori elementi:
a) l'identità ed il domicilio dell'acquirente;
b) la durata del contratto ed il termine a partire dal quale il consumatore
può esercitare il suo diritto di godimento;
c) una clausola in cui si afferma che l'acquisto non comporta per l'acquirente
altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti nel contratto;
d) la possibilità o meno di partecipare ad un sistema di scambio ovvero di
vendita del diritto oggetto del contratto, nonché i costi eventuali qualora il sistema di
scambio ovvero di vendita sia organizzato dal venditore o da un terzo da questi designato
nel contratto;
e) la data ed il luogo di sottoscrizione del contratto.
3. Il venditore deve fornire all'acquirente la traduzione del contratto nella lingua
dello Stato membro in cui é situato il bene immobile, purché si tratti di una delle
lingue ufficiali dell'Unione europea.
Art. 72.
Obblighi specifici del venditore
1. Il venditore utilizza il termine multiproprietà nel documento informativo, nel
contratto e nella pubblicità commerciale relativa al bene immobile soltanto quando il
diritto oggetto del contratto é un diritto reale.
2. La pubblicità commerciale relativa al bene immobile deve fare riferimento al
diritto di ottenere il documento informativo, indicando il luogo in cui lo stesso viene
consegnato.
Art. 73.
Diritto di recesso
1. Entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto l'acquirente può
recedere dallo stesso senza specificarne il motivo. In tale caso l'acquirente non é
tenuto a pagare alcuna penalità e deve rimborsare al venditore solo le spese sostenute e
documentate per la conclusione del contratto e di cui é fatta menzione nello stesso,
purché si tratti di spese relative ad atti da espletare tassativamente prima dello
scadere del periodo di recesso.
2. Se il contratto non contiene uno degli elementi di cui all'articolo 70, comma 1,
lettere a), b), c), d), numero 1), h) e
i), ed all'articolo 71, comma 2, lettere b) e d), e non contiene la
data di cui all'articolo 71, comma 2, lettera e), l'acquirente può recedere
dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. In tale caso l'acquirente non é tenuto ad
alcuna penalità né ad alcun rimborso.
3. Se entro tre mesi dalla conclusione del contratto sono comunicati gli elementi di
cui al comma 2, l'acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui
al comma 1, ed il termine di dieci giorni lavorativi decorre dalla data di ricezione della
comunicazione degli elementi stessi.
4. Se l'acquirente non esercita il diritto di recesso di cui al comma 2, ed il
venditore non effettua la comunicazione di cui al comma 3, l'acquirente può esercitare il
diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni
lavorativi decorre dal giorno successivo alla scadenza dei tre mesi dalla conclusione del
contratto.
5. Il diritto di recesso si esercita dandone comunicazione alla persona indicata nel
contratto e, in mancanza, al venditore. La comunicazione deve essere sottoscritta
dall'acquirente e deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine previsto. Essa può essere inviata, entro lo stesso termine,
anche mediante telegramma, telex e fax, a condizione che sia confermata con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.
Art. 74.
Divieto di acconti
1. é fatto divieto al venditore di esigere o ricevere dall'acquirente il versamento di
somme di danaro a titolo di anticipo, di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei
termini concessi per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 73.
Art. 75.
Rinvio alla generale disciplina dei contratti con particolari modalità di conclusione
1. Salvo quanto specificamente disposto, ai contratti disciplinati dal presente capo si
applicano le disposizioni di cui agli articoli da 64 a 67.
2. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, ove ne ricorrano i relativi
presupposti, le più favorevoli disposizioni dettate dal capo I del titolo III della parte
III.
Art. 76.
Obbligo di fideiussione
1. Il venditore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un
capitale sociale versato inferiore a 5.164.569 euro e non avente sede legale e sedi
secondarie nel territorio dello Stato é obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria
o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
2. Il venditore é in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o
assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a
garanzia dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la preventiva
esclusione del venditore.
Art. 77.
Risoluzione del contratto di concessione di credito
1. Il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da un terzo in base
ad un accordo tra questi ed il venditore, sottoscritto dall'acquirente per il pagamento
del prezzo o di una parte di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna
penale, qualora l'acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'articolo
73.
Art. 78.
Nullità di clausole contrattuali o patti aggiunti
1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia dell'acquirente
ai diritti previsti dal presente capo o di limitazione delle responsabilità previste a
carico del venditore.
Art. 79.
Competenza territoriale inderogabile
1. Per le controversie derivanti dall'applicazione del presente capo, la competenza
territoriale inderogabile é del giudice del luogo di residenza o di domicilio
dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.
Art. 80.
Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge straniera
1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da
quella italiana, all'acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di
tutela previste dal presente capo, allorquando l'immobile oggetto del contratto sia
situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
Art. 81.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme di
cui agli articoli 70, comma 1, lettere a), b), c), numero 1), d),
numeri 2) e 3), e), f), g), h) e i), 71,
comma 3, 72, 74 e 78, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a
3.000 euro.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio
dell'attività da quindici giorni a tre mesi al venditore che abbia commesso una ripetuta
violazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione si
applica l'articolo 62, comma 3.
Capo II
SERVIZI TURISTICI
Art. 82.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti
all'articolo 83, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall'organizzatore
o dal venditore, di cui all'articolo 84.
2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori
dai locali commerciali e a distanza, ferme restando le disposizioni previste negli
articoli da 64 a 67.
Art. 83.
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli
elementi di cui all'articolo 84 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo
forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti
turistici realizzati ai sensi dell'articolo 84 verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un
pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le
condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente
principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
2. L'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un
venditore.
Art. 84.
Pacchetti turistici
1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto
compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore
alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui
all'articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte significativa
del pacchetto turistico.
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non
sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi della presente sezione.
Art. 85.
Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici
1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici é redatto in forma scritta in
termini chiari e precisi.
2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato,
sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.
Art. 86.
Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici
1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un
soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione
all'esercizio dell'organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e
tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri
oneri posti a carico del viaggiatore;
d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da
versarsi all'atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il
suddetto importo é versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all'articolo 1385
del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non
imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;
e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute
con il viaggiatore;
f) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui
all'articolo 100;
g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della
partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo,
l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneità all'accoglienza di
persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla
regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto
turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento
del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente
previsto;
m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra
l'organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del
contratto ad un terzo;
o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per
l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;
p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in
relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'articolo 91.
Art. 87.
Informazione del consumatore
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il
venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale
concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea
in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonché
gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del
soggiorno.
2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il venditore comunicano al
consumatore per iscritto le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali
dell'organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in
caso di difficoltà;
c) recapito telefonico dell'organizzatore o venditore utilizzabile in caso di
difficoltà in assenza di rappresentanti locali;
d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti telefonici
per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo
soggiorno;
e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a
copertura delle spese sostenute dal consumatore per l'annullamento del contratto o per il
rimpatrio in caso di incidente o malattia.
3. Quando il contratto é stipulato nell'imminenza della partenza, le indicazioni
contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.
4. é fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del
servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo
mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.
Art. 88.
Opuscolo informativo
1. L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e
preciso:
a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la
categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e
classificazione dello Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l'itinerario;
e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato
membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini
per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per
l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze
per il versamento del saldo;
g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario
per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore
deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;
h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il
diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67, nel caso di contratto negoziato
fuori dei locali commerciali o a distanza.
2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e il venditore in
relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi
indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del
contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto,
successivamente alla stipulazione.
Art. 89.
Cessione del contratto
1. Il consumatore può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per
la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per
iscritto all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi
prima della partenza, di trovarsi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico
e le generalità del cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti
dell'organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori
eventualmente derivanti dalla cessione.
Art. 90.
Revisione del prezzo
1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle
parti é ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la
definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del
trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di
sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi
devono essere adeguatamente documentati dal venditore.
2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del
prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l'acquirente
può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.
4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la
partenza.
Art. 91.
Modifiche delle condizioni contrattuali
1. Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di
modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato
avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del
prezzo che ne consegue, ai sensi dell'articolo 90.
2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può
recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell'articolo 92.
3. Il consumatore comunica la propria scelta all'organizzatore o al venditore entro due
giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non
può essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la
prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del
consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni
originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.
5. Se non é possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l'accetta per
un giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto
equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli
restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
Art. 92.
Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio
1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 90 e 91,
o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo,
tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto
turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un
pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del
prezzo, oppure gli é rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o
della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni
ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende
dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il
consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data
prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso
l'eccesso di prenotazioni.
Art. 93.
Mancato o inesatto adempimento
1. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo precedente, in caso di mancato o
inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico,
l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le
rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento é stato
determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.
2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi é
comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di
rivalersi nei loro confronti.
Art. 94.
Responsabilità per danni alla persona
1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico é risarcibile nei limiti
stabiliti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte
l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di
Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge
19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto
ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di
Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084,
per ogni altra ipotesi di responsabilità dell'organizzatore e del venditore, così come
recepite nell'ordinamento ovvero nei limiti stabiliti dalle ulteriori convenzioni, rese
esecutive nell'ordinamento italiano, alle quali aderiscono i Paesi dell'Unione europea
ovvero la stessa Unione europea.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro
del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per
quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto
turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.
3. é nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di
cui al comma 1.
Art. 95.
Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona
1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso
l'applicazione degli articoli 1341 del codice civile e degli articoli da 33 a 37 del
codice, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante
dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del
pacchetto turistico.
2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque
inferiore a quanto previsto dall'articolo 13 della convenzione internazionale relativa al
contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla
legge 29 dicembre 1977, n. 1084.
3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno é ammesso nei limiti
previsti dall'articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di
viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29
dicembre 1977, n. 1084, e dagli articoli dal 1783 al 1786 del codice civile.
4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del
viaggiatore nel luogo della partenza.
Art. 96.
Esonero di responsabilità
1. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli
articoli 94 e 95, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto é imputabile al
consumatore o é dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,
ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al
soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in
ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del
contratto sia a questo ultimo imputabile.
Art. 97.
Diritto di surrogazione
1. L'organizzatore o il venditore che hanno risarcito il consumatore sono surrogati in
tutti i diritti e azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili.
2. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.
Art. 98.
Reclamo
1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore
senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore
vi pongano tempestivamente rimedio.
2. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata,
con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci
giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.
Art. 99.
Assicurazione
1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti dall'assicurazione per la
responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli
articoli 94 e 95.
2. é fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al
turista.
Art. 100.
Fondo di garanzia
1. é istituito presso il Ministero delle attività produttive un fondo nazionale di
garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o
dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel
caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in
caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze,
imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
2. Il fondo é alimentato annualmente da una quota pari al due per cento dell'ammontare
del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 99, che é
versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell'importo
corrispondente alla quota così come determinata ai sensi del comma 2.
4. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto
inadempiente.
5. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto
del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
TITOLO V
EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI
Capo I
SERVIZI PUBBLICI
Art. 101.
Norma di rinvio
1. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono i
diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso la concreta e corretta attuazione dei
principi e dei criteri previsti della normativa vigente in materia.
2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualità
predeterminati e adeguatamente resi pubblici.
3. Agli utenti é garantita, attraverso forme rappresentative, la partecipazione alle
procedure di definizione e di valutazione degli standard di qualità previsti dalle leggi.
4. La legge stabilisce per determinati enti erogatori di servizi pubblici l'obbligo di
adottare, attraverso specifici meccanismi di attuazione diversificati in relazione ai
settori, apposite carte dei servizi.
PARTE IV
SICUREZZA E QUALITÀ
TITOLO I
SICUREZZA DEI PRODOTTI
Art. 102.
Finalità e campo di applicazione
1. Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in
libera pratica siano sicuri.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti
all'articolo 103, comma 1, lettera a). Ciascuna delle sue disposizioni si applica
laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi
come obiettivo la sicurezza dei prodotti.
3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normativa
comunitaria, le disposizioni del presente titolo si applicano unicamente per gli aspetti
ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.
4. Ai prodotti di cui al comma 3 non si applicano l'articolo 103, comma 1, lettere
b) e c), e gli articoli 104 e 105.
5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 104 a 108 se sugli
aspetti disciplinati da tali articoli non esistono disposizioni specifiche riguardanti lo
stesso obiettivo.
6. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti alimentari di cui
al regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio
2002.
Art. 103.
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito all'articolo 3, comma 1,
lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili,
compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la
manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi,
compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un
livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in
particolare, dei seguenti elementi:
1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua
composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della
sua installazione e manutenzione;
2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia
ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;
3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle
eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di
qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di
rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani;
b) prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione
di prodotto sicuro di cui alla lettera a);
c) rischio grave: qualsiasi rischio grave compreso quello i cui effetti non
sono immediati, che richiede un intervento rapido delle autorità pubbliche;
d) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e
qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio
nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il
prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non é stabilito nella
Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore
del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella
misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei
prodotti;
e) distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di
commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei
prodotti;
f) richiamo: le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto
pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai
consumatori;
g) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l'esposizione
di un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta al consumatore.
2. La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi
altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per
considerare un prodotto come non sicuro o pericoloso.
Art. 104.
Obblighi del produttore e del distributore
1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.
2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e
alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del
prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla
prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal
rispetto degli altri obblighi previsti nel presente titolo.
3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del
prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al
suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il
ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei
consumatori.
4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:
a) l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e
degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla
partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui
sia giustificata;
b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami
e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché l'informazione ai
distributori in merito a tale sorveglianza.
5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste al comma
3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità a norma
dell'articolo 107. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a
prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano
tenuti in seguito a provvedimenti dell'autorità competente.
6. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per
contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare é
tenuto:
a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la
pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore
professionale;
b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato,
trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle
autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;
c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b),
conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per
un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.
7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle
informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro
immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso
rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le
amministrazioni competenti, di cui all'articolo 106, comma 1, precisando le azioni
intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.
8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno:
a) elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto
o del lotto di prodotti in questione;
b) una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati;
c) tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il
prodotto;
d) una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i
consumatori.
9. Nei limiti delle rispettive attività, produttori e distributori collaborano con le
Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per
evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito.
Art. 105.
Presunzione e valutazione di sicurezza
1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti di
sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando é conforme alla legislazione vigente
nello Stato membro in cui il prodotto stesso é commercializzato e con riferimento ai
requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.
2. Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie
di rischi disciplinati dalla normativa nazionale, quando é conforme alle norme nazionali
non cogenti che recepiscono le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla
Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo
4 della direttiva 2001/95/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001.
3. In assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto é valutata
in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in
vigore nello Stato membro in cui il prodotto é commercializzato, alle raccomandazioni
della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei
prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore
interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i
consumatori possono ragionevolmente attendersi.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le Autorità competenti
adottano le misure necessarie per limitare o impedire l'immissione sul mercato o chiedere
il ritiro o il richiamo dal mercato del prodotto, se questo si rivela, nonostante la
conformità, pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.
Art. 106.
Procedure di consultazione e coordinamento
1. I Ministeri delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche
sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti,
nonché le altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia alla
effettuazione dei controlli di cui all'articolo 107, provvedono, nell'ambito delle
ordinarie disponibilità di bilancio e secondo le rispettive competenze, alla
realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni mediante un adeguato
supporto informativo operante in via telematica, anche attraverso il Sistema pubblico di
connettività, in conformità alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta
anche l'archiviazione e la diffusione delle informazioni.
2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall'articolo 107 sono
stabiliti in una apposita conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri e
delle amministrazioni di cui al comma 1, convocata almeno due volte l'anno dal Ministro
delle attività produttive; alla conferenza partecipano anche il Ministro della giustizia
e le altre amministrazioni di cui al comma 1 di volta in volta competenti per materia.
3. La conferenza di cui al comma 2, tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati
nell'ambito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del tempo
libero.
4. Alla conferenza di cui al comma 2, possono presentare osservazioni gli organismi di
categoria della produzione e della distribuzione, nonché le associazioni di tutela degli
interessi dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137,
secondo modalità definite dalla conferenza medesima.
Art. 107.
Controlli
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, controllano che i prodotti
immessi sul mercato siano sicuri. Il Ministero delle attività produttive comunica alla
Commissione europea l'elenco delle amministrazioni di cui al periodo che precede, nonché
degli uffici e degli organi di cui esse si avvalgono, aggiornato annualmente su
indicazione delle amministrazioni stesse.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 106 possono adottare tra l'altro le misure
seguenti:
a) per qualsiasi prodotto:
1) disporre, anche dopo che un prodotto é stato immesso sul mercato
come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo
stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti
di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini
di vendita;
2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;
3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi
volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere
rilasciata copia agli interessati;
b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate
condizioni:
1) richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di
adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e
facilmente comprensibile;
2) sottoporne l'immissione sul mercato a condizioni preventive, in
modo da renderlo sicuro;
c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati
soggetti:
1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in
una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;
d) per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso:
1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli,
delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di
proporne la fornitura o di esporlo;
2) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto
o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal
presente titolo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumità
pubblica;
e) per qualsiasi prodotto pericoloso:
1) vietarne l'immissione sul mercato e adottare le misure necessarie
a garantire l'osservanza del divieto;
f) per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato rispetto al
quale l'azione già intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o
insufficiente:
1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e
l'informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono
posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico
del distributore;
2) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i
produttori e i distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in
condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei
distributori.
3. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave le amministrazioni di cui
all'articolo 106 intraprendono le azioni necessarie per applicare, con la dovuta
celerità, opportune misure analoghe a quelle previste al comma 2, lettere da b)
a f), tenendo conto delle linee-guida che riguardano la gestione del RAPEX di cui
all'allegato II.
4. Le amministrazioni competenti quando adottano misure analoghe a quelle di cui al
comma 2 ed in particolare a quelle di cui alle lettere d), e) e f),
tenendo conto del principio di precauzione, agiscono nel rispetto del Trattato istitutivo
della Comunità europea, in particolare degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo
proporzionato alla gravità del rischio.
5. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle misure adottate sulla base del
principio di precauzione e, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e
favoriscono l'azione volontaria dei produttori e dei distributori di adeguamento agli
obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante l'eventuale elaborazione di codici di
buona condotta ed accordi con le categorie di settore.
6. Per le finalità di cui al presente titolo e senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, si avvalgono della
collaborazione dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, le quali hanno
accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal sistema RAPEX, di cui
all'allegato II, ed agiscono secondo le norme e le facoltà ad esse attribuite
dall'ordinamento.
7. Le misure di cui al presente articolo possono riguardare, rispettivamente:
a) il produttore;
b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione
in commercio;
c) qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora ciò sia necessario al fine
di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.
8. Per armonizzare l'attività di controllo derivante dal presente titolo con quella
attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla
normativa antincendio, il Ministero dell'interno si avvale, per gli aspetti di
coordinamento, del proprio Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile-direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organi periferici del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco per gli interventi sul territorio, nell'ambito delle dotazioni organiche
esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
9. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle
norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente titolo, si avvale anche dei propri
uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera nell'ambito delle dotazioni organiche
esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
10. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui al
comma 1 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura, sono
coperte dal segreto professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla
tutela della salute o della pubblica o privata incolumità.
Art. 108.
Disposizioni procedurali
1. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 107 che limita l'immissione sul
mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente
motivato, con l'indicazione dei termini e delle Autorità competenti cui é possibile
ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione.
2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per la pubblica o
privata incolumità, prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo 107, commi 2 e
3, agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento
amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base
agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli
interessati possono presentare all'Autorità competente osservazioni scritte e documenti.
3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito
all'emanazione del provvedimento, anche quando, a causa dell'urgenza della misura da
adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento.
Art. 109.
Sorveglianza del mercato
1. Per esercitare un'efficace sorveglianza del mercato, volta a garantire un elevato
livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, le amministrazioni
di cui all'articolo 106, anche indipendentemente dalla conferenza di servizi, assicurano:
a) l'istituzione, l'aggiornamento periodico e l'esecuzione di programmi
settoriali di sorveglianza per categorie di prodotti o di rischi, nonché il monitoraggio
delle attività di sorveglianza, delle osservazioni e dei risultati;
b) l'aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla
sicurezza dei prodotti;
c) esami e valutazioni periodiche del funzionamento delle attività di
controllo e della loro efficacia, come pure, se del caso, la revisione dei metodi
dell'organizzazione della sorveglianza messa in opera.
2. Le Amministrazioni di cui all'articolo 106 assicurano, altresì, la gestione dei
reclami presentati dai consumatori e dagli altri interessati con riguardo alla sicurezza
dei prodotti e alle attività di controllo e sorveglianza. Le modalità operative di cui
al presente comma vengono concordate in sede di conferenza di servizi.
3. Le strutture amministrative competenti a svolgere l'attività di cui al comma 2
vanno rese note in sede di conferenza di servizi convocata dopo la data di entrata in
vigore del codice. In quella sede sono definite le modalità per informare i consumatori e
le altre parti interessate delle procedure di reclamo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Art. 110.
Notificazione e scambio di informazioni
1. Il Ministero delle attività produttive notifica alla Commissione europea,
precisando le ragioni che li hanno motivati, i provvedimenti di cui all'articolo 107,
commi 2, lettere b), c), d), e) e f), e 3,
nonché eventuali modifiche e revoche, fatta salva l'eventuale normativa comunitaria
specifica vigente sulla procedura di notifica.
2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori, adottati per
limitare o sottoporre a particolari condizioni la commercializzazione o l'uso di prodotti
che presentano un rischio grave per i consumatori, vanno notificati alla Commissione
europea secondo le prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo conto dell'allegato II della
direttiva 2001/95/CE, di cui all'allegato II.
3. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al
territorio nazionale, il Ministero delle attività produttive procede, anche su richiesta
delle altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora il
provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un interesse, quanto alla
sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati membri, in particolare se tale provvedimento
risponde ad un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.
4. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i provvedimenti adottati dalle
amministrazioni competenti di cui all'articolo 106 devono essere comunicati
tempestivamente al Ministero delle attività produttive; analoga comunicazione deve essere
data a cura delle cancellerie ovvero delle segreterie degli organi giurisdizionali,
relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo,
emanati dagli stessi nell'ambito degli interventi di competenza.
5. Il Ministero delle attività produttive comunica all'amministrazione competente le
decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti che
presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati
membri e che quindi necessitano, entro un termine di venti giorni, dell'adozione di
provvedimenti idonei. é fatto salvo il rispetto del termine eventualmente inferiore
previsto nella decisione della Commissione europea.
6. Le Autorità competenti assicurano alle parti interessate la possibilità di
esprimere entro un mese dall'adozione della decisione di cui al comma 5, pareri ed
osservazioni per il successivo inoltro alla Commissione.
7. Sono vietate le esportazioni al di fuori dell'Unione europea di prodotti pericolosi
oggetto di una decisione di cui al comma 5, a meno che la decisione non disponga
diversamente.
Art. 111.
Responsabilità del produttore
1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al titolo secondo in materia di
responsabilità per danno da prodotti difettosi.
Art. 112.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che
immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'articolo 107,
comma 2, lettera e), é punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con
l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul
mercato prodotti pericolosi, é punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da
10.000 euro a 50.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che
non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo 107, comma 2, lettere b),
numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), é punito con l'ammenda da
10.000 euro a 25.000 euro.
4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini
dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 107, comma 2, lettera a),
é soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui
all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di
cui al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa
compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.
Art. 113.
Rinvio
1. Sono fatte salve le specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari
categorie merceologiche, obbligano a specifici standard di sicurezza.
2. Sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di
competenza.
TITOLO II
RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI
Art. 114.
Responsabilità del produttore
1. Il produttore é responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.
Art. 115.
Prodotto
1. Prodotto, ai fini del presente titolo, é ogni bene mobile, anche se incorporato in
altro bene mobile o immobile.
2. Si considera prodotto anche l'elettricità.
Art. 116.
Responsabilità del fornitore
1. Quando il produttore non sia individuato, é sottoposto alla stessa responsabilità
il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale,
se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta,
l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha
cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, la data dell'acquisto;
deve inoltre contenere l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.
3. Se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non é stata preceduta dalla
richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può effettuare la comunicazione entro i tre
mesi successivi.
4. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di
primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, può fissare un ulteriore
termine non superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma 1.
5. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato nel
processo a norma dell'articolo 106 del codice di procedura civile e il fornitore convenuto
può essere estromesso, se la persona indicata comparisce e non contesta l'indicazione.
Nell'ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto può chiedere la condanna dell'attore al
rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato nella
Unione europea, quando non sia individuato l'importatore, anche se sia noto il produttore.
Art. 117.
Prodotto difettoso
1. Un prodotto é difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente
attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
a) il modo in cui il prodotto é stato messo in circolazione, la sua
presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i
comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto é stato messo in circolazione.
2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto
più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.
3. Un prodotto é difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri
esemplari della medesima serie.
Art. 118.
Esclusione della responsabilità
1. La responsabilità é esclusa:
a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore
ha messo il prodotto in circolazione;
c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per
qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o
distribuito nell'esercizio della sua attività professionale;
d) se il difetto é dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica
imperativa o a un provvedimento vincolante;
e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il
produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il
prodotto come difettoso;
f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una
materia prima, se il difetto é interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui é
stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni
date dal produttore che la ha utilizzata.
Art. 119.
Messa in circolazione del prodotto
1. Il prodotto é messo in circolazione quando sia consegnato all'acquirente,
all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.
2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo
spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore.
3. La responsabilità non é esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita
forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione
resa all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento o con atto notificato al
creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione entro
quindici giorni dal pignoramento stesso.
Art. 120.
Prova
1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra
difetto e danno.
2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo
le disposizioni dell'articolo 118. Ai fini dell'esclusione da responsabilità prevista
nell'articolo 118, comma 1, lettera b), é sufficiente dimostrare che, tenuto
conto delle circostanze, é probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in
cui il prodotto é stato messo in circolazione.
3. Se é verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il
giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal
produttore.
Art. 121.
Pluralità di responsabili
1. Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido
al risarcimento.
2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura
determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle
eventuali colpe e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la
ripartizione avviene in parti uguali.
Art. 122.
Colpa del danneggiato
1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si
valuta secondo le disposizioni dell'articolo 1227 del codice civile.
2. Il risarcimento non é dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del
difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente
esposto.
3. Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa é parificata alla
colpa del danneggiato.
Art. 123.
Danno risarcibile
1. é risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:
a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto
difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così
principalmente utilizzata dal danneggiato.
2. Il danno a cose é risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro
trecentottantasette.
Art. 124.
Clausole di esonero da responsabilità
1. é nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del
danneggiato, la responsabilità prevista dal presente titolo.
Art. 125.
Prescrizione
1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato
ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del
responsabile.
2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima
del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di
gravità sufficiente a giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria.
Art. 126.
Decadenza
1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui
il produttore o l'importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il prodotto
che ha cagionato il danno.
2. La decadenza é impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo si
estingua, dalla domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale o dal
riconoscimento del diritto da parte del responsabile.
3. L'atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non ha
effetto riguardo agli altri.
Art. 127.
Responsabilità secondo altre disposizioni di legge
1. Le disposizioni del presente titolo non escludono né limitano i diritti attribuiti
al danneggiato da altre leggi.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai danni cagionati dagli
incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive
modificazioni.
3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti messi in
circolazione prima del 30 luglio 1988.
TITOLO III
GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ E GARANZIE COMMERCIALI PER I BENI DI CONSUMO
Capo I
DELLA VENDITA DEI BENI DI CONSUMO
Art. 128.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie
concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i
contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli
altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o
produrre.
2. Ai fini del presente capo si intende per:
a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo
altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un
volume delimitato o in quantità determinata;
3) l'energia elettrica;
b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che,
nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i
contratti di cui al comma 1;
c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un
produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare
il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo,
qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o
nella relativa pubblicità;
d) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di
consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo
usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non
derivanti dall'uso normale della cosa.
Art. 129.
Conformità al contratto
1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di
vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti,
coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità
del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso
tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del
bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei
beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in
particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia
stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del
contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
3. Non vi é difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il
consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o
se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
4. Il venditore non é vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2,
lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con
l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione é stata adeguatamente corretta entro il momento della
conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non é stata influenzata
dalla dichiarazione.
5. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di
consumo é equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione é
compresa nel contratto di vendita ed é stata effettuata dal venditore o sotto la sua
responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto,
concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non
corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.
Art. 130.
Diritti del consumatore
1. Il venditore é responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di
conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza
spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi
3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto,
conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di
sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia
oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 é da considerare eccessivamente oneroso uno dei due
rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell'entità del difetto di conformità;
c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza
notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine
dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto
della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere
conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la
spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la
risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del
bene entro il termine congruo di cui al comma 6;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato
notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto
dell'uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al
consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il
venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla
decorrenza del termine congruo di cui al comma 6, salvo accettazione da parte del
consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il
consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi
del presente articolo.
10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non é stato possibile o é
eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà
diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 131.
Diritto di regresso
1. Il venditore finale, quando é responsabile nei confronti del consumatore a causa di
un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un
precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro
intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del
soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può
agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del
soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
Art. 132.
Termini
1. Il venditore é responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di
conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non
denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in
cui ha scoperto il difetto. La denuncia non é necessaria se il venditore ha riconosciuto
l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano
entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale
ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di
conformità.
4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore sì
prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il
consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere
sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purché il difetto di conformità sia
stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui
al periodo precedente.
Art. 133.
Garanzia convenzionale
1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella
dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.
2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore é titolare dei diritti previsti dal
presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi
essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale
della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su
altro supporto duraturo a lui accessibile.
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti
di quelli di eventuali altre lingue.
5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque
valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.
Art. 134.
Carattere imperativo delle disposizioni
1. é nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di
conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti
riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal
consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di
cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, del codice civile ad un periodo di
tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
3. é nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di
una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore
della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno
stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
Art. 135.
Tutela in base ad altre disposizioni
1. Le disposizioni del presente capo non escludono né limitano i diritti che sono
attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice
civile in tema di contratto di vendita.
PARTE V
ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
TITOLO I
LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE
Art. 136.
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
1. é istituito presso il Ministero delle attività produttive il Consiglio nazionale
dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato: «Consiglio».
2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del
personale del Ministero delle attività produttive, é composto dai rappresentanti delle
associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 e
da un rappresentante designato dalla Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed é presieduto dal Ministro delle attività
produttive o da un suo delegato. Il Consiglio é nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, e dura in
carica tre anni.
3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di
tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei
consumatori. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che
svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie
economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché
esperti delle materie trattate.
4. é compito del Consiglio:
a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che
riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti,
anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;
c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui
diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza
dei prodotti e dei servizi;
d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i
consumatori e gli utenti;
e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei
consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle
controversie;
f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali
e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche
iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei
consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tale fine il presidente
convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di
diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti
previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi
e dell'Unione europea;
h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione
delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle
pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche
mediante l'Ispettorato della funzione pubblica e l'Ufficio per l'attività normativa e
amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure.
Art. 137.
Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello
nazionale
1. Presso il Ministero delle attività produttive é istituito l'elenco delle
associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco é subordinata al possesso, da comprovare con la
presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con
decreto del Ministro delle attività produttive, dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a
base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti,
senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con
l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione
nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un
numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da
certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale
rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con
indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili,
conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non
riconosciute;
e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in
giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i
medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di
produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera
l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti é preclusa ogni attività di
promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi
ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.
4. Il Ministero delle attività produttive provvede annualmente all'aggiornamento
dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei
consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze
linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2,
lettere a), b), d), e) e f), nonché con un
numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui
agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000.
6. Il Ministero delle attività produttive comunica alla Commissione europea l'elenco
di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all'articolo 139, comma 2, nonché
i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a
proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito
presso la stessa Commissione europea.
Art. 138.
Agevolazioni e contributi
1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni, in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze
per l'editoria, sono estesi, con le modalità ed i criteri di graduazione definiti con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle attività editoriali
delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137.
TITOLO II
LE AZIONI INIBITORIE E L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
Art. 139.
Legittimazione ad agire
1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui
all'articolo 137 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei
consumatori e degli utenti. Oltre a quanto disposto dall'articolo 2, le dette associazioni
sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei
consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice, nonché dalle
seguenti disposizioni legislative:
a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e legge 30 aprile 1998, n. 122, concernenti
l'esercizio delle attività televisive;
b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato dal decreto
legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la
pubblicità dei medicinali per uso umano.
2. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in
altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre
azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, possono agire, ai sensi del presente articolo
e secondo le modalità di cui all'articolo 140, nei confronti di atti o comportamenti
lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte sul
territorio dello Stato.
Art. 140.
Procedura
1. I soggetti di cui all'articolo 139 sono legittimati ad agire a tutela degli
interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei
consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi
delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a
diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può
contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1, nonché i soggetti di cui all'articolo 139, comma
2, possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio,
a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n.
580, nonché agli altri organismi di composizione extragiudiziale per la composizione
delle controversie in materia di consumo a norma dell'articolo 141. La procedura é, in
ogni caso, definita entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante
dell'organismo di composizione extragiudiziale adito, é depositato per l'omologazione
nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si é svolto il procedimento di
conciliazione.
4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarità formale del
processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato
costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano
decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da
esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la
cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.
6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del comportamento lesivo ai sensi
del comma 5, o che sia stato chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, può attivare la
procedura di conciliazione di cui al comma 2 senza alcun pregiudizio per l'azione
giudiziale da avviarsi o già avviata. La favorevole conclusione, anche nella fase
esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata ai fini della cessazione della
materia del contendere.
7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1 il giudice fissa un
termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha
agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro
da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla
gravità del fatto. In caso di inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di
conciliazione di cui al comma 3 le parti possono adire il tribunale con procedimento in
camera di consiglio affinché, accertato l'inadempimento, disponga il pagamento delle
dette somme di denaro. Tali somme di denaro sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al
fondo da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero delle attività produttive, per finanziare iniziative a vantaggio
dei consumatori.
8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a
norma degli articoli da 669-bis a 669-quaterdecies del codice di
procedura civile.
9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e
sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non
precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle
medesime violazioni.
10. Per le associazioni di cui all'articolo 139 l'azione inibitoria prevista
dall'articolo 37 in materia di clausole vessatorie nei contratti stipulati con i
consumatori, si esercita ai sensi del presente articolo.
11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di
servizi pubblici ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 80.
12. Restano salve le procedure conciliative di competenza dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997,
n. 249.
Art. 141.
Composizione extragiudiziale delle controversie
1. Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare procedure di
composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo,
anche in via telematica.
2. Il Ministero delle attività produttive, d'intesa con il Ministero della giustizia,
comunica alla Commissione europea l'elenco degli organi di composizione extragiudiziale
delle controversie in materia di consumo che si conformano ai principi della
raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi
applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie
in materia di consumo e della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile
2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla
risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Il Ministero delle
attività produttive, d'intesa con il Ministero della giustizia, assicura, altresì, gli
ulteriori adempimenti connessi all'attuazione della risoluzione del Consiglio dell'Unione
europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria di organi
nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.
3. In ogni caso, si considerano organi di composizione extragiudiziale delle
controversie ai sensi del comma 2 quelli costituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge
29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi ad
oggetto il ricorso ad organi che si conformano alle disposizioni di cui al presente
articolo.
5. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il
giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale.
PARTE VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 142.
Modifiche al codice civile
1. Gli articoli 1469-bis, 1469-ter, l469-quater, 1469-quinquies
e 1469-sexies del codice civile sono sostituiti dal seguente:
«Art. 1469-bis
Contratti del consumatore
Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non
derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il
consumatore.».
Art. 143.
Irrinunciabilità dei diritti
1. I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. é nulla ogni
pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da
quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni minime
di tutela previste dal codice.
Art. 144.
Aggiornamenti
1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso
disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione
delle specifiche disposizioni in esso contenute.
Art. 145.
Competenze delle regioni e delle province autonome
1. Sono fatte salve le disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano nell'esercizio delle proprie competenze legislative in materia di
educazione e informazione del consumatore.
Art. 146.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, così
come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione della
direttiva 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno
da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
b) la legge 10 aprile 1991, n. 126, così come modificata dalla legge 22
febbraio 1994, n. 146, recante norme per l'informazione del consumatore;
c) il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della
direttiva 85/577/CEE, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;
d) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, così come modificato dal
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva
84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;
e) decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, così come modificato dalla
legge 5 marzo 2001, n. 57, recante attuazione della direttiva 90/314/CEE, concernente i
viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»;
f) la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei
consumatori e degli utenti, così come modificata dalla legge 24 novembre 2000, n. 340,
dal decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, e dall'articolo 11 della legge 1° marzo
2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2001, sono fatte
salve le disposizioni di cui all'articolo 7, con riferimento alle attività promozionali
del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 e alle
agevolazioni di cui all'articolo 138;
g) il decreto legislativo 9 novembre 1998, n 427, recante attuazione della
direttiva 94/47/CE, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti
relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili;
h) il decreto legislativo 22 maggio 1999, n 185, recante attuazione della
direttiva 97/7/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a
distanza;
i) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n 63, recante attuazione della
direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo;
l) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della
direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità
ingannevole e comparativa;
m) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante attuazione della
direttiva 98/6/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei
prezzi offerti ai medesimi;
n) il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, recante attuazione della
direttiva 98/27/CE, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei
consumatori;
o) il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della
direttiva 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
p) il comma 7 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
q) il comma 9 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
r) commi 4 e 5 dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni;
s) gli articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater,
1519-quinquies, 1519-sexies, 1519-septies, 1519-octies
e 1519-nonies del codice civile;
t) la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all'articolo 7 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli
diffusi attraverso mezzi di comunicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice restano abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, recante
attuazione della direttiva 79/581/CEE, relativa alla indicazione dei prezzi dei prodotti
alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
b) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76, recante attuazione della
direttiva 88/315/CEE, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini
della protezione dei consumatori;
c) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, recante attuazione della
direttiva 88/314/CEE, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai
fini della protezione dei consumatori;
d) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, recante attuazione della
direttiva 92/59/CEE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.