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L'art. 24 della L. 104/92, prevede che la delibera per l'installazione di un ascensore possa essere approvata con un numero di voti che rappresenta la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, oppure anche con un numero di voti che rappresenta il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio, se l'assemblea è in seconda convocazione.
Comunque l'ascensore dovrà rispettare le dimensioni previste dal D.P.R. n. 236/89.