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L'eccezione di inadempimento è la facoltà concessa a ciascuno dei contraenti di rifiutarsi di adempiere l'obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto (art. 1460 c.c.).
È definita solve et repete (art. 1462 c.c.) la clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta (ponendo quindi un limite all'eccezione d'inadempimento). La clausola solve et repete non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto.