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DOMANDE E RISPOSTE / DIRITTO DELL'INFORMATICA
Cos'è la firma digitale?
Una definizione legislativa di firma digitale è contenuta nell'art. 1 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, anche denominato Testo Unico in materia di Documentazione Amministrativa) che contiene la seguente definizione: firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici (per il funzionamento tecnico v. risposta successiva). La firma digitale può essere distinta in "leggera" oppure "pesante" (o "forte", o "qualificata"), a seconda del grado di sicurezza che garantisce. Per firma pesante ci si riferisce ad una firma elettronica che soddisfi i seguenti requisiti:
In base alla normativa italiana, che ha recepito le disposizioni in materia di firma elettronica emanate a livello europeo, solo se ricorrono tali ultimi requisiti, la firma digitale può esplicare la medesima efficacia di quella autografa e può rendere i documenti validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. La firma leggera, a differenza di quella "pesante", non può essere equiparata alla firma autografa e non è idonea a rendere i documenti validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, in quanto non vi è la presenza di un ente certificatore esterno e qualificato. Essa può essere usata in ambiti ristretti, in cui due o più soggetti si accordano sul valore da dare a tale firma al fine di accettare specifici documenti, verificando che provengano dall'intestatario (ad esempio all'interno di società, banche o assicurazioni che offrano ai clienti dei sistemi di sottoscrizione elettronica in modo da riconoscere dei documenti o degli ordini).
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