È possibile opporsi alla richiesta di fallimento?
A seguito della presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento viene dato inizio, da parte del tribunale, ad un procedimento definito di istruttoria prefallimentare, nel quale vengono analizzati i presupposti in base ai quali è stata presentato il ricorso e le eventuali opposizioni. La procedura è analiticamente descritta all'interno dell'art. 15 Legge Fallimentare.
Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.
Il tribunale convoca il debitore ed i creditori istanti per il fallimento. Nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza.
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