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DOMANDE E RISPOSTE / DIRITTO FALLIMENTARE
Quali sono le funzioni del curatore fallimentare?

Nell'ambito di una procedura fallimentare, il curatore svolge una pluralità di compiti ad esso assegnati dalla legge.

In tal senso, l'art. 31 comma 1 L.F. dispone che il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.

A seguito della propria nomina, il curatore è tenuto a numerosi incombenti previsti espressamente agli artt. 33, 34 e 35 L.F.

Per quanto riguarda le responsabilità del curatore, l'art. 38 L.F. prevede che il curatore adempia ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Durante il fallimento l'azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ovvero del comitato dei creditori. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'articolo 116 L.F.

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