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L'istituto della liquidazione Coatta Amministrativa, disciplinato dagli artt. 194-215 L.F., nonché da numerose leggi speciali, è previsto per particolari categorie di imprese (banche, imprese assicurative, consorzi obbligatori, società di revisione e fiduciarie, S.I.M. ecc.), per gli interessi che soddisfano, o perché partecipate dallo Stato. I presupposti per l'applicazione di tale procedura sono vari, individuati dalla Legge Fallimentare e dalle leggi speciali. Anche la liquidazione stessa delle imprese avviene, non da parte dell'autorità giudiziaria, ma di quella amministrativa.