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Il codice civile stabilisce che possono essere interdetti il maggiore di età e il minore emancipato i quali si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi (art. 414).
Per abituale infermità di mente, la giurisprudenza non intende solo l'esistenza di una tipica malattia di mente, con caratteristiche partomogiche ben definite, ma anche la semplice presenza di un'alterazione nelle facoltà mentali, tale da dar luogo ad un'incapacità totale o parziale di provvedere ai propri interessi (cass. 2553/76).