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Nel caso di inabilitazione non si ha una vera e propria rappresentanza legale in capo ad un altro soggetto, come accade nel caso del tutore per l'interdetto, ma una forma di assistenza devoluta ad un curatore nominato dal giudice tra gli stessi soggetti indicati dalla legge nel caso di tutela.
Il curatore pertanto non si sostituisce all'inabilitato, ma si limita ad integrare la volontà dell'inabilitato nel compimento degli atti giuridici che lo riguardano.
Se poi si tratta di compiere atti di alienazione o di straordinaria amministrazione, si deve chiedere l'autorizzazione al giudice tutelare o al tribunale, a seconda dei casi.