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In qualsiasi momento, quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate con sentenza (art. 429 c.c.).
La domanda per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione può essere presentata dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado o dagli affini entro il secondo grado, dal tutore dell'interdetto, dal curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero.
Il giudice tutelare deve comunque vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero affinché presenti la domanda di revoca.
L'autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l'interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo medesimo (art. 432 c.c.).