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In assenza di un progetto, programma o fase di lavoro, il rapporto instaurato non può in alcun modo configurare una collaborazione a progetto ma, per espressa previsione legislativa, è considerato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione (art. 69, comma 1, D. Lgs. n. 276/03).
Tale presunzione può essere superata solo in sede giudiziale con onere della prova a carico del committente, che dovrà poter dimostrare la natura autonoma del rapporto di lavoro.
Altre informazioni su: DirittoeLavoro.com