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La locazione non cessa se la cosa locata è alienata, anche a titolo gratuito. In caso di vendita dell'immobile oggetto del contratto di locazione, l'accordo è quindi opponibile al terzo acquirente solo se se ha data certa anteriore all'alienazione della cosa (art. 1599 c.c.). In tal caso l'inquilino continuerà a godere del bene secondo l'accordo stipulato con l'alienante e sino allo scadere di esso.
Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione.