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Se il conduttore è in ritardo nella restituzione dell'immobile, l'art. 1591 c.c. prevede che egli è comunque tenuto a versare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna (definito non più "canone di locazione", ma "indennità di occupazione"), salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno eventualmente prodotto.