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Omicidio stradale e lesioni personali stradali

La Legge 23.03.2016 n.41 ha introdotto il reato di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) e quello di lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.).

Il reato di omicidio stradale ricorre quando qualcuno cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale; la pena è con la reclusione da due a sette anni.

Se l’omicidio stradale viene commesso da persona sotto effetto di sostante alcoliche o stupefacenti, è prevista la pena da cinque a dieci anni, ovvero da otto a dodici anni, a seconda della gravità dell’effetto.

La pena più grave è anche prevista per casi gravi di violazione del codice della strada, quali attraversamento col rosso o eccesso consistente di velocità.

Il reato di lesioni personali stradali ricorre quando qualcuno cagiona per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale; la pena è con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Se le lesioni stradali vengono commesse da persona sotto effetto di sostante alcoliche o stupefacenti, è prevista la pena da tre a cinque anni, ovvero da quattro a sette, a seconda che della gravità delle lesioni stesse.

Autore: Avv. Marco Cesetti
Ultima modifica: 25/07/2017

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