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domande e risposte DOMANDE E RISPOSTE / RISARCIMENTO DANNI

Cosa si intende per danno da fermo?

Il danno da fermo è un danno ulteriore rispetto a quello arrecato alla struttura materiale del veicolo: trattasi infatti di quel danno che corrisponde alla mancata utilizzazione del veicolo forzatamente fermo per colpa altrui.

Il danno da fermo può configurarsi sia quale danno emergente sia quale lucro cessante: si da il primo caso quando il mancato utilizzo del mezzo costringa il proprietario all'esborso di somme di denaro, mentre si versa nella seconda ipotesi quando, a causa della mancata utilizzazione del veicolo, si determini una perdita nel patrimonio del proprietario dello stesso. Ai fini dell'indennizzabilità occorre distinguere tra fermo effettivo e fermo tecnico propriamente detto.

Il fermo effettivo concerne l'intero periodo in cui il mezzo non è stato in grado di circolare a seguito dell'incidente.

Il fermo tecnico è invece rappresentato dal lasso di tempo strettamente necessario per eseguire a regola d'arte le riparazioni del danno causato dal sinistro.

Il fermo tecnico può presentarsi altresì quale danno emergente causato dalle spese di noleggio di altra auto in sostituzione di quella in riparazione, per il tempo necessario al ripristino. Tali spese debbono essere provate dall'avente diritto e sono risarcibili solo limitatamente al periodo strettamente necessario per la rimessione in pristino dell'autovettura danneggiata.

La Cassazione, pur avendo asserita la risarcibilità del danno da fermo tecnico, non la considera tuttavia quale conseguenza automatica dell'incidente, necessitando essa piuttosto di esplicita prova, attinente vuoi all'inutilizzabilità del mezzo in riferimento ai giorni in cui è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, vuoi all'impossibilità di utilizzo dell'autovettura da parte del proprietario che avrebbe avuto necessità di servirsene (Cass. 19.11.1999, n. 12820).

Autore: Avv. Andrea Tot
Ultima modifica: 25/07/2017

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