DOMANDE E RISPOSTE / DIRITTO PENALE
Truffa, frode informatica
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
- se la truffa è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- se la truffa è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità.
- se il fatto è commesso profittando di circostanza di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.
L'art 640-bis c.p. prevede inoltre l'ipotesi della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche che si configura se il fatto di cui all'articolo 640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. In questo caso la pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio.
Un'ulteriore particolare ipotesi di truffa (frode informatica) è prevista all'art. 640-ter c.p.: chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna circostanza aggravante.
Ultima modifica: 25/07/2017
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