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DOMANDE E RISPOSTE / DIRITTO PENALE
Usura
Si configura il reato di usura (art. 644 c.p.) quando taluno si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari. Il reato di usura è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni [€ 3098,74] a lire trenta milioni [€ 15493,71]. Alla stessa pena soggiace chi opera in funzione di mediatore. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (L. 7.3.1996, n. 108). Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Le pene sono aumentate da un terzo alla metà:
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