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DOMANDE E RISPOSTE / RECUPERO CREDITI
A quanto ammonta il tasso di interesse legale?
Il tasso di interesse legale, a seguito della riforma dell'art. 1284 c.c. decretata dalla L. 662/96, è facoltativamente stabilito anno per anno dal Ministro del Tesoro, che provvede con decreto. L'ultimo provvedimento in tal senso è stato il D.M. 1.12.2003, con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è stata fissata al 2,5% in ragione d'anno, con decorrenza dall'1.1.2004. Per i periodi precedenti ci si può riferire alla seguente tabella:
Sempre l'art. 1284 c.c. prevede che, in caso il Ministro del Tesoro non provveda entro il 15 dicembre, il tasso dell'interesse legale rimane invariato per l'anno successivo. In caso di interessi relativi a transazioni commerciali, vale il diverso tasso di interesse stabilito sulla base del criterio previsto dal D.lgv. 9 ottobre 2002, n.231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). In particolare, l'art. 5 stabilisce che, salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. Il Ministero dell'economia e delle finanze da' notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Il tasso degli interessi da applicare a favore del creditore (GU n. 11 del 15-1-2004) nel caso di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali vieve quindi calcolato come segue:
È fatta comunque salva la facoltà delle parti di accordarsi, preventivamente o al fine di definire la controversia, per l'applicazione di un diverso saggio degli interessi.
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